Il codice ATECO 43.24.01 identifica l’installazione di ascensori e scale mobili. ATECO 2025 comprende anche montascale, riparazione e manutenzione delle attrezzature installate. Il codice descrive l’attività economica, ma non sostituisce i requisiti tecnici e di sicurezza previsti per gli impianti di sollevamento.
Per gli ascensori in servizio permanente negli edifici il riferimento normativo principale resta il D.P.R. 162/1999, coordinato con la direttiva ascensori. Le scale mobili, pur rientrando nello stesso codice ATECO, seguono un quadro tecnico distinto e non vanno automaticamente trattate come ascensori sotto ogni profilo normativo.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO 2025 | 43.24.01 |
| Denominazione ufficiale | Installazione di ascensori e scale mobili |
| Attività comprese | Ascensori, scale mobili, montascale, riparazione e manutenzione |
| Coefficiente forfettario | 86%, secondo il raccordo vigente |
| Previdenza tipica | INPS Artigiani quando ricorrono i requisiti |
| Normativa ascensori | D.P.R. 162/1999 e disciplina tecnica applicabile |
| Approfondimento fiscale | coefficiente di redditività 86% |
Cosa comprende il codice ATECO 43.24.01
ATECO 2025 comprende nel 43.24.01 l’installazione in edifici o in altre opere di costruzione di ascensori e scale mobili, inclusi i montascale. Sono comprese anche riparazione e manutenzione delle attrezzature sopra elencate.
La denominazione ufficiale va verificata nella classificazione ATECO 2025 di ISTAT. Il codice è specifico per l’attività di installazione e manutenzione e non coincide con la fabbricazione industriale dell’ascensore o dei suoi componenti.
Ascensori, scale mobili e montascale
Il codice copre tre famiglie di attività che possono avere caratteristiche tecniche diverse: ascensori, scale mobili e montascale. Dal punto di vista ATECO rientrano nella stessa sottocategoria, ma la normativa tecnica applicabile dipende dal tipo di impianto.
Per questo un’impresa non dovrebbe dedurre dal solo 43.24.01 di poter intervenire indistintamente su qualsiasi apparecchio di sollevamento. Occorre verificare competenze, procedure, certificazioni e requisiti applicabili al singolo impianto.
D.P.R. 162/1999: cosa regola per gli ascensori
Il D.P.R. 162/1999 disciplina gli ascensori e i componenti di sicurezza, oltre a regole relative all’esercizio degli impianti. La normativa distingue installazione, messa in esercizio, verifiche e manutenzione.
Il codice ATECO non sostituisce questa disciplina. Un’impresa deve quindi coordinare l’inquadramento economico con le regole tecniche effettivamente applicabili al tipo di ascensore e all’intervento svolto.
Installazione e manutenzione non sono la stessa fase
L’installazione di un nuovo ascensore comprende attività diverse dalla manutenzione periodica di un impianto già in esercizio. Progettazione, montaggio, componenti di sicurezza, messa in servizio e documentazione tecnica devono essere gestiti secondo la disciplina specifica.
La manutenzione richiede invece controlli e interventi sull’impianto esistente. ATECO 2025 include entrambe le attività nel 43.24.01, ma ciò non significa che abbiano identici obblighi o responsabilità.
Messa in esercizio e comunicazioni
Per gli ascensori soggetti al D.P.R. 162/1999, la messa in esercizio è collegata a una specifica comunicazione all’amministrazione competente da parte del proprietario o del suo legale rappresentante. L’installatore deve quindi consegnare correttamente la documentazione necessaria per l’avvio dell’impianto.
Questo passaggio non deriva dal codice ATECO, ma dalla normativa del prodotto e dell’impianto. È importante mantenere separati il profilo fiscale-amministrativo dell’impresa e quello tecnico di conformità dell’ascensore.
Regime forfettario e coefficiente dell’86%
Il 43.24.01 rientra nel comparto costruzioni e installazioni e viene normalmente associato al coefficiente di redditività dell’86% nel regime forfettario, secondo il raccordo vigente.
Con 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 43.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali ammessi e dell’imposta sostitutiva.
Per un ascensorista i costi reali possono essere rilevanti: componenti, ricambi, strumenti di misura, mezzi, personale, assicurazioni e dispositivi di sicurezza incidono sulla marginalità. Per questo l’86% va confrontato con il margine effettivo dell’impresa.
INPS Artigiani, INAIL e organizzazione dell’impresa
Quando l’attività è esercitata con caratteristiche artigiane, il riferimento previdenziale tipico è la Gestione Artigiani INPS. L’inquadramento concreto dipende dalla forma giuridica, dal lavoro personale del titolare e dall’organizzazione dell’impresa.
L’attività su ascensori e scale mobili comporta inoltre rischi tecnici specifici. Vanno quindi verificati gli obblighi INAIL e le misure di sicurezza necessarie per lavoro in vano corsa, locali tecnici, scale mobili e attività di manutenzione.
Fornitura, installazione e vendita di componenti
Un’impresa può fornire l’ascensore o i componenti insieme all’installazione. La fornitura accessoria resta normalmente collegata alla prestazione principale, mentre una vera attività commerciale autonoma di ricambi o componentistica deve essere verificata separatamente.
Lo stesso vale per eventuali servizi di progettazione, consulenza tecnica o collaudo svolti come attività autonome: non devono essere assorbiti automaticamente nel 43.24.01 se hanno una propria organizzazione e un proprio peso economico.
Attività miste e codici secondari
Un’impresa ascensoristica può eseguire anche lavori elettrici, opere murarie accessorie o installazioni di porte automatiche. Quando queste attività diventano autonome e ricorrenti, può essere necessario affiancare altri codici ATECO.
Il codice principale dovrebbe rappresentare l’attività prevalente per ricavi e organizzazione. Non è consigliabile usare il 43.24.01 come contenitore per tutte le lavorazioni eseguite nello stesso cantiere.
Esempi pratici
Impresa che installa e manutiene ascensori condominiali. Il 43.24.01 è il riferimento da verificare.
Impresa che installa montascale. ATECO 2025 li include espressamente nel 43.24.01.
Impresa che produce componenti ma non installa impianti. Va verificata la classificazione manifatturiera pertinente.
Elettricista che esegue soltanto una parte accessoria del lavoro sull’ascensore. Non deve usare automaticamente il 43.24.01 se la propria attività principale resta elettrica.
Per le imprese ascensoristiche è importante distinguere anche gli interventi di modernizzazione dalla semplice manutenzione. Sostituzione del quadro di manovra, porte di piano, argano, dispositivi di sicurezza o altri componenti può trasformare in modo rilevante l’impianto. Il codice ATECO resta riferito all’attività di installazione e manutenzione, ma gli obblighi tecnici e documentali dipendono dalla natura concreta dell’intervento.
La manutenzione periodica può generare ricavi ricorrenti diversi da quelli delle nuove installazioni. Un’impresa che lavora soprattutto con contratti di assistenza ha una struttura di costi e margini diversa da chi installa nuovi impianti completi. Questo incide anche sulla valutazione del regime forfettario: ricambi, personale tecnico, reperibilità e mezzi di servizio possono pesare molto rispetto al 14% di costi implicitamente riconosciuti dal coefficiente dell’86%.
Quando il contratto comprende opere murarie, alimentazioni elettriche, porte automatiche o altri lavori accessori, conviene chiarire quali attività vengono svolte direttamente e quali affidate a terzi. Il 43.24.01 non deve diventare un contenitore per ogni lavorazione presente nel cantiere dell’ascensore. Se una componente assume autonomia economica stabile, può richiedere un codice secondario specifico.
La gestione dei ricambi merita una verifica separata. Fornire componenti nell’ambito della manutenzione è normalmente accessorio al servizio; una vera attività di vendita autonoma di ricambi, invece, può avere un proprio inquadramento commerciale. Lo stesso principio vale per progettazione, consulenza o verifiche svolte come prestazioni separate dall’installazione.
Nel gruppo 43.24 il codice va distinto da 43.24.02 per insegne non elettriche e 43.24.09 per altri lavori di installazione edili. Sono attività vicine per collocazione ATECO ma con intenti operativi completamente diversi.
Errori frequenti con il 43.24.01
- Considerare il codice ATECO equivalente a una abilitazione tecnica.
- Confondere installazione, manutenzione e produzione industriale.
- Applicare automaticamente agli impianti di scale mobili tutte le regole previste per gli ascensori.
- Usare un solo codice per attività elettriche o edili autonome.
- Ignorare gli obblighi di sicurezza e documentazione tecnica.
- Valutare il forfettario senza considerare il peso reale di ricambi, mezzi e personale.
Per le imprese che operano su più tipologie di impianto è utile mantenere una chiara distinzione tra ascensori, montascale e altre attrezzature di sollevamento. Anche quando il cliente percepisce il servizio come “installazione di elevatori”, il perimetro tecnico e normativo può cambiare molto. Una descrizione precisa in preventivo e fattura aiuta a evitare sovrapposizioni tra attività diverse.
La presenza di contratti pluriennali di manutenzione rende inoltre importante monitorare il peso della componente ricorrente rispetto alle nuove installazioni. Se la struttura economica dell’impresa cambia, può cambiare anche la convenienza fiscale e il modo in cui vengono organizzati personale, ricambi e mezzi di assistenza.
Domande frequenti sul codice ATECO 43.24.01
Qual è il codice ATECO per installare ascensori?
ATECO 2025 prevede il 43.24.01 per installazione di ascensori e scale mobili.
Comprende anche i montascale?
Sì. ISTAT include espressamente i montascale.
Comprende anche riparazione e manutenzione?
Sì. Riparazione e manutenzione delle attrezzature indicate rientrano nel codice.
Qual è il coefficiente forfettario?
Il coefficiente normalmente associato è 86%, da verificare sul raccordo vigente.
Il D.P.R. 162/1999 vale anche per le scale mobili?
Il D.P.R. 162/1999 disciplina gli ascensori e non va esteso automaticamente alle scale mobili: per queste va verificato il quadro tecnico specifico applicabile.
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