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Coefficiente di redditività 86%: costruzioni, edilizia e immobiliare

Aggiornato il 14 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Coefficiente di redditività 86%: costruzioni, edilizia e immobiliare

Il coefficiente di redditività dell’86% nel regime forfettario è previsto per il gruppo delle costruzioni e delle attività immobiliari individuato dall’Allegato 4 alla Legge 190/2014. Significa che l’86% dei ricavi o compensi fiscalmente rilevanti viene considerato reddito forfettario iniziale, mentre soltanto il 14% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.

È il coefficiente più alto della tabella e riguarda molte attività edili, impiantistiche e immobiliari appartenenti ai gruppi storici ATECO 41, 42, 43 e 68. Non significa però che qualsiasi artigiano abbia l’86%: parrucchieri, produttori e numerosi servizi artigiani possono ricadere in gruppi diversi. Nel 2026 il codice ATECO 2025 deve inoltre essere raccordato alla classificazione ATECO 2007 finché non saranno approvati nuovi coefficienti.

Cosa significa coefficiente di redditività 86%

Il coefficiente dell’86% serve a determinare il reddito nel regime forfettario: non è un’aliquota fiscale. Con 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario iniziale è 25.800 euro. La quota di costi riconosciuta a forfait è 4.200 euro, pari al 14%.

Dal reddito forfettario possono poi essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole applicabili; sulla base risultante si calcola l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.

Quali attività hanno il coefficiente dell’86%

La tabella normativa collega l’86% ai gruppi storici delle costruzioni e attività immobiliari: 41, 42, 43 e 68. In termini pratici comprende molte attività di costruzione, lavori specializzati, installazione, finitura degli edifici e servizi immobiliari ricondotti a questi gruppi.

  • costruzione di edifici e lavori edili appartenenti al gruppo previsto;
  • impiantistica e lavori di costruzione specializzati;
  • intonacatura, tinteggiatura e altre finiture edili;
  • posa e installazione in edilizia quando classificate nel gruppo 43;
  • attività immobiliari appartenenti al gruppo storico 68;
  • altre lavorazioni ricondotte ai gruppi 41-42-43 secondo il corretto codice.

Un esempio concreto è l’imbianchino in regime forfettario, attività che va verificata nel gruppo delle finiture edili. La percentuale resta però legata al codice e non alla semplice etichetta di “artigiano”.

Perché l’86% presume soltanto il 14% di costi

Il meccanismo forfettario non misura i costi reali sostenuti dal singolo contribuente. La legge attribuisce a ciascun gruppo una quota standard di redditività. Con l’86%, il sistema presume che l’86% dei ricavi costituisca reddito e che il 14% rappresenti i normali costi dell’attività.

Questo può essere un punto delicato per attività edili con materiali, mezzi, carburante, attrezzature, subappalti o altre spese elevate. Nel forfettario questi costi ordinari non vengono dedotti analiticamente, quindi la convenienza del regime deve essere valutata sul margine reale e non soltanto sull’aliquota sostitutiva.

ATECO 2025 e coefficiente 86% nel 2026

La nuova classificazione ATECO 2025 non ha riscritto automaticamente la tabella dei coefficienti. Il decreto legislativo 81/2025 prevede che, fino all’approvazione di nuovi coefficienti elaborati sulla base di ATECO 2025, continuino ad applicarsi quelli dell’Allegato 4 individuando il gruppo tramite il codice corrispondente secondo ATECO 2007.

Perciò il percorso corretto nel 2026 è: individuare l’attività effettiva, scegliere il codice ATECO 2025 appropriato, verificare il raccordo e poi stabilire se la corrispondenza porta ai gruppi 41-42-43 o 68. Le tavole di raccordo dell’ISTAT sono lo strumento tecnico di riferimento.

Dal 1° gennaio 2027 il nuovo TUIR riordinerà anche questa disciplina: l’articolo 235 manterrà i coefficienti vigenti finché non saranno approvati quelli elaborati sulla classificazione ATECO 2025. Per l’aggiornamento normativo completo consulta coefficienti ATECO 2025 e nuovo TUIR.

Come si calcola il reddito con l’86%

Con 20.000 euro di ricavi, il reddito forfettario iniziale è 17.200 euro. Il restante 14%, cioè 2.800 euro, è la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.

  • Ricavi: 20.000 €.
  • Coefficiente: 86%.
  • Reddito forfettario iniziale: 17.200 €.
  • Quota forfettaria di costi: 2.800 €.

Per completare il calcolo con contributi previdenziali e imposta puoi usare il calcolatore delle tasse del regime forfettario.

Esempio con 50.000 euro di ricavi

Con 50.000 euro di ricavi, il coefficiente dell’86% determina 43.000 euro di reddito forfettario iniziale. La quota implicita di costi è 7.000 euro. Se l’attività sostiene realmente 15.000 o 20.000 euro di costi, questa maggiore spesa non riduce ulteriormente il reddito con una deduzione analitica.

Proprio per questo, nelle costruzioni è particolarmente importante confrontare il 14% di costi presunti con la struttura economica reale dell’attività prima di scegliere o mantenere il regime forfettario.

86% e INPS Artigiani non sono la stessa cosa

Molte attività edili sono anche artigiane, ma coefficiente fiscale e previdenza seguono logiche diverse. L’86% determina il reddito forfettario; l’iscrizione alla Gestione Artigiani e i relativi contributi dipendono invece dall’inquadramento previdenziale dell’attività.

Non si può quindi dedurre il coefficiente dalla sola gestione INPS. Esistono artigiani al 67% e artigiani all’86%, a seconda del gruppo ATECO.

Differenza tra 86% e 67%

Su 40.000 euro di ricavi, l’86% produce 34.400 euro di reddito forfettario iniziale, mentre il 67% ne produce 26.800. La differenza è 7.600 euro. Questo rende evidente quanto sia importante classificare correttamente un’attività artigiana senza applicare percentuali per analogia.

La guida sul coefficiente di redditività 67% spiega quali attività appartengono al gruppo residuale e perché non tutti gli artigiani hanno la stessa percentuale.

Attività immobiliari: attenzione alla natura dell’operazione

Il gruppo storico 68 è compreso nella fascia dell’86%, ma la corretta applicazione del regime forfettario richiede sempre che l’attività sia esercitata come attività economica compatibile con il regime. La semplice proprietà personale di un immobile o la percezione di redditi fondiari non equivale automaticamente a un’attività immobiliare con Partita IVA.

Prima di usare l’86% bisogna quindi distinguere attività d’impresa o professionale, locazione privata, intermediazione, gestione immobiliare e altre fattispecie, verificando il codice effettivamente attribuito.

Il 14% di costi è una deduzione aggiuntiva?

No. È già la quota di costi presunta dal coefficiente. Non devi dimostrare spese pari al 14% e non puoi aggiungere i normali costi reali per diminuire ulteriormente il reddito forfettario. Restano separati i contributi previdenziali obbligatori, che seguono la propria disciplina di deduzione.

Errori frequenti sul coefficiente 86%

  • Considerare l’86% la percentuale di tasse.
  • Applicare l’86% a tutti gli artigiani.
  • Usare il 67% per un’attività edilizia senza controllare il gruppo ATECO.
  • Applicare direttamente ATECO 2025 alla vecchia tabella senza raccordo.
  • Sottrarre analiticamente materiali e attrezzature nel calcolo del reddito forfettario.
  • Confondere il coefficiente fiscale con la Gestione Artigiani INPS.
  • Trattare una semplice locazione privata come attività immobiliare d’impresa.

Checklist per verificare l’86%

  • Identifica con precisione l’attività svolta.
  • Controlla il codice ATECO 2025.
  • Verifica il raccordo con ATECO 2007.
  • Controlla l’appartenenza ai gruppi storici 41-42-43 o 68.
  • Applica l’86% ai ricavi fiscalmente rilevanti.
  • Valuta separatamente contributi e imposta sostitutiva.
  • Confronta il 14% di costi presunti con i costi reali per valutare la convenienza.

Per confrontare le altre fasce puoi leggere anche coefficiente 67% e coefficiente 78%.

Domande frequenti sul coefficiente di redditività 86%

Chi ha il coefficiente di redditività 86%?

Le attività ricondotte ai gruppi storici delle costruzioni e attività immobiliari 41-42-43 e 68 previsti dall’Allegato 4.

Un imbianchino ha il coefficiente 86%?

Le attività di tinteggiatura e finitura edilizia ricondotte al gruppo storico 43 rientrano nell’86%; va comunque verificato il codice ATECO effettivo e il raccordo applicabile.

Tutti gli artigiani hanno l’86%?

No. Molte attività artigiane non edilizie appartengono ad altri gruppi e possono avere, per esempio, il 67%.

Con 10.000 euro di ricavi quanto è il reddito all’86%?

Il reddito forfettario iniziale è 8.600 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori applicabili.

ATECO 2025 ha cambiato l’86%?

Non automaticamente. Nel periodo transitorio continuano i coefficienti dell’Allegato 4 individuati tramite il raccordo con ATECO 2007.

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