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Codice ATECO 55.20.32: Altre case sociali di ospitalità

Aggiornato il 2 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 55.20.32: Altre case sociali di ospitalità

Il codice ATECO 55.20.32 identifica le altre case sociali di ospitalità. Rientrano in questo perimetro strutture ricettive gestite per finalità sociali, culturali, assistenziali, sportive o analoghe, diverse dalle case religiose di ospitalità.

DatoIndicazione
Codice55.20.32
DenominazioneAltre case sociali di ospitalità
Case religiose55.20.31
Ostelli55.20.10
Coefficiente forfettario40% se attività commerciale e applicabile
CINDa verificare in base al carattere oneroso e alla disciplina ricettiva

Cosa comprende il 55.20.32

Nelle classificazioni turistiche ISTAT, le case sociali di ospitalità possono comprendere centri vacanza per minori e ragazzi, colonie, case della gioventù, foresterie, centri soggiorni sociali e altre strutture assimilabili previste dalle normative regionali. Il riferimento ufficiale è la classificazione ATECO 2025 di ISTAT.

Queste strutture possono essere gestite da enti pubblici, associazioni, fondazioni, enti o aziende per il soggiorno di dipendenti e familiari, oppure da soggetti non profit che perseguono finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive.

Il tratto comune è la finalità sociale o collettiva dell’ospitalità, spesso collegata a enti pubblici, associazioni o soggetti non profit.

55.20.32 o 55.20.31?

Il 55.20.31 è specifico per le case religiose di ospitalità. Il 55.20.32 copre invece le altre case sociali: strutture gestite per finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive.

La distinzione dipende quindi dalla natura dell’ente gestore e dalla finalità prevalente dell’accoglienza.

Se una struttura nasce per ospitare gruppi sociali, minori, anziani, studenti o dipendenti nell’ambito di un progetto specifico, il 55.20.32 può essere coerente. Se invece opera sul normale mercato turistico con prenotazione libera e finalità prevalentemente commerciale, va verificata un’altra categoria ricettiva.

Casa sociale o ostello?

Un ostello aperto al mercato turistico e gestito con logica ricettiva ordinaria utilizza il 55.20.10. Una casa sociale può invece rivolgersi a gruppi specifici o perseguire finalità non commerciali o sociali.

Il prezzo contenuto o la presenza di camere condivise non bastano per trasformare un ostello in casa sociale.

Va osservato anche chi può accedere alla struttura: un ostello commerciale normalmente accetta il pubblico secondo le regole della struttura; una casa sociale può invece essere destinata a categorie o gruppi individuati dallo statuto, dall’ente gestore o dalla finalità del soggiorno.

Ospitalità gratuita e attività economica

Quando l’ospitalità è svolta a titolo meramente gratuito, vanno valutati natura non commerciale dell’attività e obblighi effettivamente applicabili. Le FAQ BDSR escludono l’ospitalità meramente gratuita dall’obbligo CIN.

Se invece la struttura opera dietro corrispettivo e sul mercato ricettivo, vanno verificati gli adempimenti turistici ordinari e la natura commerciale della gestione.

Le FAQ BDSR del Ministero del Turismo precisano che l’ospitalità meramente gratuita non è soggetta all’obbligo CIN. La presenza di quote o corrispettivi richiede invece una verifica puntuale della disciplina applicabile.

CIN, SCIA e comunicazione ospiti

Le case sociali a pagamento devono verificare disciplina regionale, eventuale SCIA/comunicazione al SUAP, registrazione della struttura, CIN e comunicazione degli ospiti quando applicabili.

Le regole possono cambiare in base a finalità, soggetto gestore e tipologia di utenti ospitati.

Quando sono ospitati minori o persone fragili possono inoltre entrare in gioco requisiti autorizzativi e organizzativi ulteriori rispetto a quelli di una normale struttura turistica. Il codice ATECO non sostituisce queste verifiche.

Regime fiscale e coefficiente del 40%

Se la gestione costituisce una vera attività commerciale di alloggio e ricorrono i requisiti del forfettario, il coefficiente del settore è normalmente 40%, da verificare nel quadro vigente.

Associazioni, enti pubblici ed enti non commerciali possono però seguire regole fiscali differenti e non devono applicare automaticamente la disciplina della ditta individuale.

È importante distinguere attività istituzionale e attività commerciale. Una struttura può essere gestita da un ente non profit ma svolgere comunque una componente ricettiva commerciale soggetta a regole fiscali proprie.

INPS e forma del gestore

L’inquadramento previdenziale dipende dalla natura del soggetto, dall’eventuale attività commerciale e dal ruolo delle persone coinvolte. Il solo codice ATECO non determina la gestione contributiva.

Se la gestione viene affidata a una società o cooperativa distinta dall’ente proprietario, la posizione previdenziale va analizzata con riferimento al gestore effettivo e ai soggetti che partecipano al lavoro.

Esempi pratici

Centro vacanza per minori gestito da associazione. Se rientra nella tipologia regionale delle case sociali, 55.20.32 è il codice da verificare.

Casa per esercizi spirituali. Va verificato 55.20.31.

Ostello commerciale aperto a tutti. Va verificato 55.20.10.

Errori frequenti

  • Usare 55.20.32 per qualsiasi struttura non profit.
  • Confondere case sociali e case religiose.
  • Confondere casa sociale e ostello commerciale.
  • Applicare automaticamente CIN e forfettario anche all’ospitalità gratuita.

Le case sociali possono avere modelli molto diversi: soggiorni per minori, anziani, studenti, dipendenti, gruppi sportivi o persone coinvolte in progetti assistenziali. La categoria va quindi coordinata con la finalità concreta dell’accoglienza e con la normativa regionale applicabile.

Se la struttura riceve corrispettivi, quote o rimborsi, occorre distinguere ciò che rappresenta una vera attività ricettiva commerciale dalle entrate istituzionali dell’ente. Questa distinzione può incidere su Partita IVA, contabilità, imposte e previdenza.

Quando sono offerti pasti, trasporto, attività educative o assistenza, non tutto viene automaticamente assorbito dal codice dell’alloggio. Se uno di questi servizi diventa autonomo e rilevante, può richiedere una propria classificazione e specifici requisiti.

Per strutture che ospitano persone fragili o minori possono inoltre esistere autorizzazioni e standard organizzativi ulteriori rispetto alla normale ricettività. L’ATECO descrive l’attività economica, ma non sostituisce i requisiti sociali, sanitari o assistenziali previsti dalla normativa di settore.

Le case sociali possono essere finanziate con rette, quote associative, contributi pubblici o risorse dell’ente gestore. La provenienza delle entrate è importante per distinguere attività istituzionale, attività commerciale e semplice rimborso di costi.

Se la struttura riceve ospiti attraverso convenzioni con enti pubblici o organizzazioni, il rapporto contrattuale può definire standard di servizio, durata dei soggiorni e requisiti specifici. Questi elementi vanno considerati insieme alla classificazione ATECO.

La presenza di servizi educativi, assistenziali o sanitari può rendere necessario affiancare altri codici se tali attività sono autonome. L’alloggio resta una componente distinta e non dovrebbe assorbire funzioni di natura diversa.

Per strutture con forte finalità sociale, la forma giuridica del gestore incide molto sul trattamento fiscale. Associazione, cooperativa sociale, fondazione e società commerciale possono avere regole differenti pur svolgendo servizi simili.

Anche la durata dei soggiorni è rilevante: il 55.20 riguarda alloggi di breve durata. Se la struttura offre permanenze stabili o assimilabili a residenza, va verificato se la classificazione ricettiva resti corretta.

Un’altra verifica riguarda la durata dei soggiorni e il tipo di utenza. Se l’ospitalità è molto prolungata o si avvicina a una soluzione residenziale stabile, può essere necessario valutare se la struttura rientri ancora nel perimetro dell’alloggio di breve durata.

La gestione può inoltre prevedere personale educativo, assistenziale o sanitario distinto dagli addetti alla ricettività. In questi casi è importante separare costi, ruoli e responsabilità delle diverse attività, evitando di considerare tutto come semplice servizio di alloggio.

Per gli enti non profit, la corretta documentazione delle attività istituzionali e commerciali è particolarmente importante. Quote associative, rette, contributi pubblici e corrispettivi degli ospiti possono avere natura diversa e non dovrebbero essere contabilizzati indistintamente.

Le case sociali possono inoltre ospitare gruppi in occasione di campi, soggiorni educativi o periodi di formazione. In questi casi la finalità del soggiorno e il soggetto organizzatore aiutano a distinguere la struttura da un ostello commerciale o da una normale casa vacanze.

Se l’ente gestisce anche una casa religiosa, è opportuno mantenere distinte le due tipologie quando finalità e autorizzazioni sono differenti. La classificazione deve seguire ciascuna struttura effettivamente esercitata.

Per la gestione economica è utile monitorare costo per posto letto, tasso di occupazione, durata media dei soggiorni e quota di costi coperta da contributi o convenzioni. Questo consente di distinguere sostenibilità dell’attività ricettiva e finalità sociali dell’ente.

Domande frequenti

Qual è il codice delle case sociali?

ATECO 2025 prevede 55.20.32.

Qual è la differenza dalle case religiose?

Le case religiose usano 55.20.31; il 55.20.32 riguarda altre finalità sociali e collettive.

Qual è il coefficiente?

Se si tratta di attività commerciale in forfettario, il settore alloggio è normalmente al 40%, da verificare nel quadro vigente.

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