Il codice ATECO del chimico nel 2026 deve descrivere l’attività economica realmente esercitata. Non esiste una voce unica che copra automaticamente tutti gli iscritti all’Albo: consulenza scientifica, controllo qualità, prove e analisi, ricerca e sviluppo, sicurezza e ambiente possono appartenere a classificazioni differenti. Il titolo professionale è quindi il punto di partenza, non la risposta alla scelta del codice.
ATECO 2025 e professione di chimico
La classificazione ATECO 2025 di ISTAT è operativa dal 1° aprile 2025. Nel 2026 gli aggiornamenti hanno riguardato le tavole di raccordo senza cambiare struttura e descrizioni della classificazione. Per individuare il codice corretto bisogna leggere titoli, note di inclusione ed esclusione e confrontarli con le prestazioni effettivamente fatturate.
74.99.99 per consulenza scientifica residuale
Tra gli esempi forniti da un Ordine territoriale dei Chimici e dei Fisici per l’esercizio della professione compare 74.99.99 – Altre attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.. Può essere valutato quando il chimico offre una consulenza scientifica che non trova una categoria più specifica. Essendo una voce residuale, va utilizzata solo dopo aver escluso codici più precisi.
71.20.29 per controllo qualità e certificazione di prodotti
Lo stesso Ordine indica tra gli esempi 71.20.29 – Altre attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti. Questa voce può essere pertinente quando il servizio consiste realmente in verifiche e controlli di qualità. La certificazione può però essere regolata da requisiti specifici: il codice ATECO non attribuisce da solo autorizzazioni o accreditamenti.
71.20.19 per altre analisi tecniche di prodotti
ATECO 2025 distingue le attività di controllo qualità dalle prove e analisi tecniche. Quando il laboratorio esegue analisi chimiche e prove su materiali o prodotti per conto terzi, può essere necessario verificare 71.20.19 o una voce ancora più specifica della classe 71.20. Oggetto dell’analisi e tipologia del certificato o rapporto di prova sono elementi decisivi.
Ricerca e sviluppo nella divisione 72
La ricerca scientifica non va classificata automaticamente come consulenza. La divisione 72 comprende ricerca e sviluppo sperimentale nelle scienze naturali e nell’ingegneria, con sottocategorie diverse in base all’oggetto. Un chimico impegnato in progetti R&S dovrebbe quindi verificare questa divisione prima di utilizzare 74.99.99.
Ambiente: 74.99.31 e codici vicini
Per consulenza su prevenzione e riduzione dell’inquinamento e gestione dei rifiuti ATECO 2025 prevede 74.99.31. Un chimico che svolge stabilmente questo servizio può dover utilizzare la classificazione ambientale anziché una voce generica. La consulenza resta distinta da raccolta, trasporto, intermediazione o trattamento dei rifiuti, che hanno codici e autorizzazioni propri.
Sicurezza sul lavoro: 74.99.21
Quando l’attività venduta riguarda consulenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro può essere pertinente 74.99.21. Per ruoli specifici, valutazioni del rischio o incarichi regolamentati bisogna comunque verificare requisiti professionali e formativi previsti dalla normativa. Il codice economico non sostituisce tali condizioni.
Energia e risorse naturali
La famiglia 74.99.3 comprende anche consulenza sulla gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili ed efficienza e consulenza sulle altre risorse naturali. Sono voci da considerare se il chimico opera professionalmente in questi ambiti e il servizio è autonomo rispetto ad analisi o consulenza generale.
Produzione di sostanze e prodotti chimici
Fabbricare sostanze o prodotti chimici è un’attività manifatturiera e non va confusa con la libera professione. La divisione 20 contiene numerosi codici di produzione chimica. Se il professionista produce e vende stabilmente prodotti propri, la posizione può assumere caratteristiche d’impresa, con inquadramento fiscale, contributivo e autorizzativo diverso dalla sola consulenza.
Laboratorio e autorizzazioni
La scelta di una voce 71.20 non esaurisce gli adempimenti del laboratorio. Possono essere rilevanti autorizzazioni sanitarie o ambientali, sicurezza, gestione dei rifiuti, qualità, accreditamento, taratura degli strumenti e requisiti del personale. L’ATECO descrive l’attività ai fini classificatori ma non sostituisce i titoli abilitativi.
Coefficiente forfettario del 78%
Le principali attività professionali, scientifiche e tecniche qui considerate rientrano normalmente nel coefficiente di redditività del 78%. Il coefficiente deve essere verificato sul codice effettivo, soprattutto se alla professione si affiancano produzione, commercio o altre attività con classificazioni differenti.
EPAP e codice ATECO
L’obbligo EPAP deriva dall’esercizio libero-professionale della professione per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo e non dall’esistenza di uno specifico ATECO. Per questo un chimico non passa automaticamente a una diversa gestione previdenziale solo perché utilizza 71.20 o 74.99: attività professionale, iscrizione all’Albo e previdenza devono essere valutate insieme.
Quando usare più codici ATECO
Più codici sono opportuni se il chimico esercita stabilmente attività autonome e distinguibili, per esempio consulenza ambientale e analisi tecniche. Non serve invece attribuire un codice separato a ogni fase accessoria dello stesso incarico. I ricavi delle attività devono essere tracciati in modo sufficiente a gestire correttamente prevalenza e coefficienti fiscali.
Casi pratici
- consulenza scientifica senza voce specifica: valutare 74.99.99;
- controllo qualità di prodotti: valutare 71.20.29;
- analisi tecniche di prodotti: verificare 71.20.19 e voci specifiche;
- ricerca scientifica: verificare divisione 72;
- consulenza ambientale: valutare 74.99.31;
- sicurezza sul lavoro: valutare 74.99.21;
- produzione di prodotti chimici: verificare divisione 20 e forma d’impresa.
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