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Regime forfettario chimico 2026: ATECO, EPAP e tasse

Aggiornato il 7 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario chimico 2026: ATECO, EPAP e tasse

Il regime forfettario per chimico nel 2026 può essere applicato quando sono rispettati i requisiti fiscali e l’attività professionale è inquadrata correttamente. Il primo errore da evitare è cercare un solo codice ATECO valido per tutti i chimici: consulenza scientifica, controllo qualità, analisi tecniche, sicurezza, ambiente, ricerca e sviluppo e attività di laboratorio possono richiedere codici diversi. La scelta deve quindi partire dal servizio realmente venduto.

Argomenti del post

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  • Professione regolamentata: Albo dei Chimici e dei Fisici
  • ATECO 2025: non esiste un codice unico per ogni chimico
  • Consulenza scientifica e tecnica
  • Analisi, prove e controllo qualità
  • Ricerca e sviluppo: codici della divisione 72
  • Ambiente e sicurezza: attività da separare
  • Coefficiente di redditività del 78%
  • EPAP: previdenza del chimico libero professionista
  • Contributi EPAP: 10%, 0,2% e 4%
  • Minimi EPAP 2026
  • Riduzione per nuovi iscritti under 30
  • Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
  • Costi reali: il laboratorio può cambiare la convenienza
  • Limiti di 85.000 e 100.000 euro
  • Guide collegate
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Professione regolamentata: Albo dei Chimici e dei Fisici

La professione di chimico è regolamentata. La Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ricorda che l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per l’esercizio della professione, anche in forma autonoma. Il titolo di “Chimico” spetta agli iscritti alla sezione A – settore Chimica; per la sezione B è previsto il titolo di “Chimico Iunior”. La Partita IVA non sostituisce l’iscrizione professionale né gli eventuali requisiti tecnici dell’attività svolta.

ATECO 2025: non esiste un codice unico per ogni chimico

ATECO classifica attività economiche, non titoli professionali. Un Ordine territoriale dei Chimici e dei Fisici indica, tra gli esempi per l’esercizio della professione, 74.99.99 – Altre attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. e 71.20.29 – Altre attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti. Sono esempi non esaustivi: il codice deve essere verificato sulle fonti ISTAT ATECO 2025 in base a incarichi e prestazioni effettive.

Consulenza scientifica e tecnica

Il 74.99.99 può essere pertinente quando il chimico svolge consulenze scientifiche e tecniche che non trovano una classificazione più specifica. Non va però utilizzato come contenitore universale: se l’incarico riguarda sicurezza sul lavoro, ambiente, energia, analisi, certificazione o ricerca, prima va verificata la voce specifica prevista dalla classificazione.

Analisi, prove e controllo qualità

Le attività di collaudo e analisi tecniche appartengono alla classe 71.20. ATECO 2025 distingue, tra le altre, le analisi tecniche di prodotti e le attività di controllo qualità e certificazione. Se il chimico esegue materialmente prove e analisi per conto terzi, bisogna verificare anche organizzazione del laboratorio, autorizzazioni, accreditamenti eventualmente richiesti e natura dei certificati rilasciati.

Ricerca e sviluppo: codici della divisione 72

Un chimico impegnato stabilmente in ricerca e sviluppo sperimentale non dovrebbe usare automaticamente un codice residuale di consulenza. La divisione 72 comprende le attività di R&S nelle scienze naturali e nell’ingegneria. Il codice concreto dipende dall’oggetto della ricerca, dal progetto e dal servizio contrattualmente reso al cliente.

Ambiente e sicurezza: attività da separare

Il chimico può lavorare su rifiuti, emissioni, sostanze pericolose, sicurezza chimica o valutazione dei rischi. Quando la prestazione è una vera consulenza ambientale o in materia di sicurezza, le voci 74.99 contengono sottocategorie specifiche. Il codice economico non sostituisce eventuali requisiti professionali o autorizzativi previsti dalla normativa di settore.

Coefficiente di redditività del 78%

Per le attività professionali, scientifiche e tecniche normalmente utilizzate dal libero professionista chimico, il coefficiente di redditività del regime forfettario è generalmente del 78%. Il dato va comunque verificato sul codice ATECO effettivamente adottato. Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo forfettario è pari a 39.000 euro.

EPAP: previdenza del chimico libero professionista

I chimici e fisici iscritti all’Albo che esercitano attività libero-professionale rientrano nell’EPAP, l’Ente pluricategoriale che gestisce anche agronomi, geologi e attuari. L’obbligo previdenziale può sussistere anche quando il professionista svolge contemporaneamente lavoro dipendente, se esercita attività professionale autonoma per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo.

Contributi EPAP: 10%, 0,2% e 4%

La contribuzione ordinaria comprende 10% di contributo soggettivo sul reddito netto professionale, 0,2% di contributo di solidarietà, 4% di contributo integrativo sul volume d’affari e il contributo di maternità fissato annualmente. Il soggettivo può essere aumentato volontariamente attraverso la supercontribuzione secondo le percentuali previste dall’Ente.

Minimi EPAP 2026

Per il 2026 EPAP indica un reddito netto minimo di 7.387 euro, con 739 euro di soggettivo minimo, 15 euro di solidarietà minima e 295 euro di integrativo minimo. A questi importi si aggiunge il contributo di maternità quando determinato dall’Ente. I minimi sono dovuti anche in presenza di redditi bassi o nulli, salvo agevolazioni applicabili.

Riduzione per nuovi iscritti under 30

EPAP prevede per i nuovi iscritti con meno di 30 anni, quando sono dovuti soltanto i contributi minimi, una riduzione del 70% dei minimi per i primi tre anni. L’agevolazione viene meno se la contribuzione effettiva supera i parametri minimi. Prima di stimare il netto disponibile conviene quindi verificare la situazione personale direttamente con l’Ente.

Imposta sostitutiva al 5% o al 15%

L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Il 5% può spettare nell’anno di inizio e nei quattro successivi quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività. Non è sufficiente aprire una nuova Partita IVA: devono essere controllate anche eventuali attività precedenti e la prosecuzione sostanziale di lavoro già svolto.

Costi reali: il laboratorio può cambiare la convenienza

Reagenti, strumentazione, manutenzione, smaltimento, software, assicurazione, formazione, accreditamenti e locali possono generare costi elevati. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti singolarmente: il sistema li presume attraverso il coefficiente. Per un chimico che gestisce un laboratorio strutturato è quindi particolarmente importante confrontare il 22% di costi presunti con le spese reali.

Limiti di 85.000 e 100.000 euro

Nel 2026 resta il limite ordinario di 85.000 euro di ricavi o compensi per l’accesso e la permanenza nel regime. Se nell’anno si superano 85.000 euro ma non 100.000, l’uscita avviene dall’anno successivo; oltre 100.000 euro opera invece l’uscita immediata secondo la disciplina vigente.

Guide collegate

Approfondisci come aprire Partita IVA da chimico, il codice ATECO da scegliere, il calcolo di tasse e contributi EPAP e la guida sul commercialista per chimici.

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