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Codice ATECO chiropratico 2026: 86.96.09 e attività da distinguere

Guide Fiscali·Aggiornato il 5 Settembre 2026

Il codice ATECO del chiropratico nel 2026 è 86.96.09, denominato Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.. In questo caso non si tratta di un’associazione generica: le note esplicative ISTAT ATECO 2025 includono espressamente i trattamenti chiropratici (chiroterapia) tra le attività comprese.

Argomenti del post

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  • 86.96.09: cosa dice ISTAT
  • ATECO certo non significa professione pienamente regolamentata
  • La risoluzione 9/E/2026 conferma il problema regolatorio
  • 86.95.00 fisioterapia è un’attività distinta
  • Osteopatia e chiropratica condividono il codice, non il percorso professionale
  • Massaggi e tecniche corporee possono avere un altro codice
  • Titolo estero: l’ATECO resta 86.96.09, ma cambia la verifica professionale
  • Più attività: quando serve un codice secondario
  • Caso pratico: studio, corsi e vendita di prodotti
  • Coefficiente forfettario del 78%
  • Previdenza: Gestione Separata quando non esiste altra copertura obbligatoria
  • ATECO e trattamento IVA sono piani diversi
  • Tre esempi pratici
  • Quando aggiornare il codice
  • Guide collegate

86.96.09: cosa dice ISTAT

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 collocano nel 86.96.09 servizi terapeutici alternativi tra cui omeopatia, trattamenti chiropratici (chiroterapia), cristalloterapia, iridologia e radionica; nello stesso codice rientra anche l’osteopatia. Per la classificazione economica, quindi, il riferimento del chiropratico è esplicito.

ATECO certo non significa professione pienamente regolamentata

Il punto da tenere distinto è quello professionale. La legge n. 3/2018 ha individuato il chiropratico tra le professioni sanitarie, ma la documentazione della Camera dei deputati rileva che non risultano ancora adottati i decreti necessari per l’istituzione dell’albo professionale e la definizione del percorso universitario italiano. Il codice ATECO non sostituisce questi passaggi.

La risoluzione 9/E/2026 conferma il problema regolatorio

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026, richiamando il parere del Ministero della Salute, precisa che la procedura per l’effettiva istituzione della professione del chiropratico non risulta ancora completata. La classificazione ATECO e il riconoscimento del perimetro professionale sono quindi due verifiche diverse che devono procedere insieme.

86.95.00 fisioterapia è un’attività distinta

ATECO 2025 assegna alla fisioterapia il codice 86.95.00. Non è corretto scegliere quel codice soltanto perché alcune tecniche possono riguardare il sistema muscolo-scheletrico. La fisioterapia è collegata a una professione sanitaria con proprio ordinamento e requisiti; il chiropratico non può essere riclassificato come fisioterapista in assenza del relativo titolo professionale.

Osteopatia e chiropratica condividono il codice, non il percorso professionale

Il 86.96.09 comprende sia osteopatia sia chiropratica, ma nel 2026 i due percorsi regolatori sono differenti. Per l’osteopatia sono stati definiti profilo professionale, ordinamento universitario e un regime transitorio sui titoli pregressi; per il chiropratico la piena istituzione non è ancora arrivata allo stesso livello di attuazione. Avere lo stesso codice ATECO non rende quindi equivalenti le due professioni.

Massaggi e tecniche corporee possono avere un altro codice

Le note ISTAT escludono dalla classe 86.96 alcune tecniche di trattamento del corpo, come shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong, rinviandole ad altre attività della divisione 86.99. Se l’attività effettiva non consiste in trattamenti chiropratici ma in servizi corporei differenti, non basta utilizzare la parola “chiropratica” nella comunicazione per mantenere il 86.96.09.

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Titolo estero: l’ATECO resta 86.96.09, ma cambia la verifica professionale

Un diploma o una laurea conseguiti all’estero non richiedono un diverso codice ATECO se l’attività economica realmente svolta è la chiroterapia: il riferimento resta 86.96.09. Quello che cambia è la verifica del titolo e del modo in cui può essere utilizzato in Italia. Non bisogna quindi cercare un ATECO “più sicuro” per compensare un dubbio sul riconoscimento della formazione; sono due problemi distinti e vanno risolti separatamente.

Più attività: quando serve un codice secondario

Un professionista può svolgere anche formazione, consulenza, vendita di prodotti o altre prestazioni autonome. Se queste linee generano ricavi propri e non sono meramente accessorie, può essere necessario aggiungere uno o più codici. Il codice principale deve rappresentare l’attività prevalente realmente svolta e i compensi vanno ricostruiti per attività quando il trattamento fiscale cambia.

Caso pratico: studio, corsi e vendita di prodotti

Se un professionista incassa 45.000 euro dai trattamenti, 8.000 euro da corsi e 5.000 euro dalla vendita autonoma di prodotti, non è prudente fatturare tutto indistintamente con il solo 86.96.09. I trattamenti restano la linea prevalente, ma formazione e commercio devono essere valutati come attività autonome, con eventuali codici secondari e con il corretto coefficiente forfettario applicabile ai rispettivi ricavi.

Coefficiente forfettario del 78%

Per l’attività professionale classificata nel 86.96.09 il coefficiente utilizzato nel regime forfettario è il 78%. Con 50.000 euro di compensi il reddito lordo fiscale è 39.000 euro. Se una parte significativa dei ricavi deriva da un’attività con diversa classificazione, il coefficiente non va esteso automaticamente a tutto il fatturato.

Previdenza: Gestione Separata quando non esiste altra copertura obbligatoria

Per il libero professionista privo di una cassa dedicata il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8/2026 indica il 26,07% per chi non è assicurato presso altra forma obbligatoria e il 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria.

ATECO e trattamento IVA sono piani diversi

Il fatto che il codice appartenga alla divisione delle attività sanitarie non determina automaticamente l’esenzione IVA. La risoluzione 9/E/2026 ha chiarito che le prestazioni chiropratiche, nell’attuale quadro regolatorio, non beneficiano automaticamente dell’esenzione prevista per determinate prestazioni sanitarie. Per il forfettario il tema è normalmente neutralizzato dalle regole del regime, ma diventa rilevante in caso di uscita.

Tre esempi pratici

  • Trattamenti chiropratici svolti professionalmente: 86.96.09 è il riferimento ATECO da utilizzare, ferma la verifica della posizione professionale.
  • Fisioterapia svolta da fisioterapista abilitato: il riferimento è 86.95.00, non 86.96.09.
  • Attività prevalente di formazione o consulenza: va valutato un codice specifico per la linea realmente svolta e fatturata.

Quando aggiornare il codice

L’ATECO va rivisto quando cambia stabilmente il lavoro svolto: ad esempio se la formazione diventa l’attività prevalente, si avvia una vendita autonoma di prodotti oppure si ottiene un diverso titolo professionale e si esercita una nuova attività regolamentata. La variazione deve seguire la realtà economica, non anticiparla artificialmente.

Guide collegate

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