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Regime forfettario chiropratico 2026: ATECO 86.96.09, 78% e INPS

Guide Fiscali·Aggiornato il 5 Settembre 2026

Il regime forfettario per chiropratico nel 2026 può essere applicato quando sono rispettate le condizioni fiscali e l’attività viene descritta correttamente. ATECO 2025 colloca espressamente i trattamenti chiropratici (chiroterapia) nel codice 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.. Il coefficiente di redditività del forfettario è il 78%.

Argomenti del post

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  • ATECO 86.96.09: il codice non è più da “stimare”
  • Chiropratico in Italia nel 2026: il quadro professionale è ancora incompleto
  • La conferma arriva anche dalla prassi fiscale del 2026
  • Partita IVA e liceità professionale sono due verifiche diverse
  • Titolo conseguito all’estero: conservare e verificare la documentazione
  • Coefficiente di redditività del 78%
  • Il 22% di costi presunti va confrontato con i costi veri
  • Prezzo medio e numero di prestazioni: il controllo economico minimo
  • Gestione Separata INPS nel 2026
  • Niente contributo minimo fisso come per commercianti e artigiani
  • Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
  • IVA: attenzione se si esce dal forfettario
  • Studio, assicurazione e comunicazione al cliente
  • Guide collegate

ATECO 86.96.09: il codice non è più da “stimare”

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono espressamente nel 86.96.09 i trattamenti chiropratici. La scelta del codice, quindi, è molto più solida rispetto alle vecchie classificazioni generiche. Va comunque distinta dalla verifica del titolo e del perimetro professionale: un codice fiscale descrive un’attività economica, ma non crea da solo un’abilitazione professionale.

Chiropratico in Italia nel 2026: il quadro professionale è ancora incompleto

La legge n. 3/2018 ha individuato il chiropratico tra le professioni sanitarie, ma la piena istituzione richiede ulteriori passaggi attuativi. La documentazione ufficiale della Camera dei deputati rileva che, diversamente da quanto avvenuto per l’osteopata, non risultano ancora adottati i decreti previsti per l’istituzione di un albo professionale e per la definizione del percorso formativo universitario del chiropratico.

La conferma arriva anche dalla prassi fiscale del 2026

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026, riportando il parere del Ministero della Salute, precisa che la procedura per l’effettiva istituzione della professione del chiropratico non è ancora stata completata. Per questo non è corretto presentare l’apertura della Partita IVA come se in Italia esistessero già un albo operativo e un percorso universitario nazionale pienamente definito.

Partita IVA e liceità professionale sono due verifiche diverse

È possibile individuare un ATECO e aprire fiscalmente una posizione, ma ciò non sostituisce la verifica della qualificazione con cui si intende esercitare. Prima dell’avvio è quindi prudente ricostruire titolo di studio, eventuale formazione estera, modalità concreta delle prestazioni e limiti entro cui l’attività può essere svolta. Questo passaggio è particolarmente importante quando la comunicazione al pubblico usa termini come diagnosi, cura o riabilitazione, che appartengono a perimetri professionali regolamentati.

Titolo conseguito all’estero: conservare e verificare la documentazione

Molti operatori hanno frequentato percorsi formativi fuori dall’Italia. Nel quadro attuale non è prudente presumere che un titolo estero produca automaticamente gli stessi effetti di un titolo sanitario italiano regolamentato. Prima di presentare servizi, qualifiche e curriculum al pubblico è utile conservare diploma o laurea, programmi degli studi, durata, tirocinio, attestazioni dell’ente formativo ed eventuale documentazione sul riconoscimento ottenuto. La verifica professionale deve essere distinta da quella fiscale, ma entrambe devono essere coerenti.

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Coefficiente di redditività del 78%

Con 40.000 euro di compensi incassati, il reddito lordo forfettario è 31.200 euro. Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in via forfettaria. Affitto dello studio, lettino, assicurazione, software, formazione, consulenze, trasferte e altre spese non vengono dedotti analiticamente dal reddito fiscale.

Il 22% di costi presunti va confrontato con i costi veri

Un professionista che lavora in uno studio condiviso può avere costi reali contenuti; chi sostiene un canone elevato, investe in locali o attrezzature, viaggia molto o utilizza personale può superare facilmente il 22% di costi presunti. La convenienza del forfettario va quindi valutata sul margine economico reale, non soltanto sull’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Prezzo medio e numero di prestazioni: il controllo economico minimo

Per capire se l’attività è sostenibile conviene stimare il compenso medio effettivamente incassato e il numero realistico di appuntamenti mensili. Con 20 prestazioni settimanali a 60 euro, ad esempio, il fatturato teorico è circa 4.800 euro al mese prima di cancellazioni, ferie e periodi non lavorabili. Da questa cifra vanno sottratti i costi reali dello studio e accantonata la liquidità necessaria per contributi e imposta. Il reddito fiscale calcolato al 78% non coincide quindi con il denaro realmente disponibile.

Gestione Separata INPS nel 2026

In assenza di una cassa professionale obbligatoria dedicata, per il libero professionista il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS, salvo diversa copertura obbligatoria. La circolare INPS n. 8/2026 indica l’aliquota del 26,07% per i professionisti non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e del 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria.

Niente contributo minimo fisso come per commercianti e artigiani

La Gestione Separata calcola i contributi in percentuale sul reddito imponibile effettivo. Non esiste quindi il contributo minimo annuo fisso tipico di Artigiani e Commercianti. Il valore INPS di 18.808 euro nel 2026 serve invece per determinare la contribuzione utile all’accredito dell’intero anno; con redditi inferiori i mesi accreditati possono ridursi proporzionalmente.

Imposta sostitutiva al 5% o al 15%

I contributi obbligatori deducibili riducono la base su cui si applica l’imposta sostitutiva. L’aliquota ordinaria è il 15%; il 5% può spettare nel periodo iniziale soltanto se sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Non basta aprire una nuova Partita IVA o cambiare studio.

IVA: attenzione se si esce dal forfettario

La risoluzione 9/E/2026 ha chiarito che, allo stato dell’attuale quadro professionale, le prestazioni chiropratiche non beneficiano automaticamente dell’esenzione IVA prevista per determinate prestazioni sanitarie. Nel regime forfettario il tema resta normalmente assorbito dalle regole proprie del regime, ma diventa importante se si esce dal forfettario o si deve valutare un diverso regime fiscale.

Studio, assicurazione e comunicazione al cliente

La gestione professionale richiede attenzione anche a contratto dello studio, copertura assicurativa, privacy, conservazione della documentazione e modo in cui i servizi vengono descritti al pubblico. In un quadro normativo ancora incompleto è particolarmente importante evitare formule che attribuiscano qualifiche, titoli o poteri professionali non supportati dalla posizione concreta del professionista.

Guide collegate

Consulta come aprire la Partita IVA da chiropratico, il codice ATECO, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per chiropratici.

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