Il codice ATECO del disinfestatore nel 2026 è 81.23.10, denominato Attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione. Le note ATECO 2025 comprendono nello stesso codice anche la derattizzazione. Il codice va distinto dalla pulizia generale degli edifici e dagli altri servizi di pulizia non classificati altrove.
ATECO 81.23.10: attività comprese
Secondo le note ufficiali ISTAT ATECO 2025, il codice 81.23.10 comprende le attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione e include espressamente le attività di derattizzazione.
Vecchio codice 81.29.10 e nuovo 81.23.10
Con la classificazione precedente il riferimento era 81.29.10 – Servizi di disinfestazione. ATECO 2025 ha riclassificato il perimetro nel nuovo 81.23.10. Per chi aveva già una posizione attiva è quindi utile distinguere il vecchio codice storico dal codice da utilizzare nella classificazione corrente, senza interpretare il cambio numerico come un cambio automatico della natura fiscale dell’attività.
Derattizzazione: non serve un codice diverso
Se l’impresa svolge derattizzazione insieme alla disinfestazione, non è corretto cercare automaticamente un secondo codice ATECO: la derattizzazione è già compresa nel 81.23.10. Resta invece necessario verificare i requisiti tecnico-professionali richiesti per poter svolgere legalmente il servizio.
Pulizia generale: ATECO 81.21.00
La pulizia generale non specializzata di edifici è un’attività diversa, normalmente classificata con 81.21.00. Un’impresa che offre sia pulizie ordinarie sia disinfestazione può quindi avere più codici attività, soprattutto quando entrambi i rami sono effettivamente organizzati e fatturati.
Pulizia specializzata di edifici: 81.22.09
Un altro confine da controllare è il codice 81.22.09, che comprende varie pulizie specializzate di edifici, impianti e macchinari industriali. Un intervento su facciate, condotti, macchinari o ambienti industriali non diventa automaticamente disinfestazione solo perché è tecnicamente complesso. Il criterio resta il servizio economico effettivamente prestato.
Altre attività di pulizia: 81.23.99
Il codice 81.23.99 – Altre attività di pulizia varie n.c.a. riguarda servizi diversi, come pulizia e manutenzione di piscine, pulizia di mezzi di trasporto e altre attività di pulizia non classificate altrove. Non sostituisce il 81.23.10 quando l’attività effettiva è disinfestazione, derattizzazione, disinfezione o sanificazione.
Disinfestazione agricola: attenzione all’esclusione
Le note ATECO 2025 escludono dal gruppo 81.23 la lotta a parassiti e animali nocivi in agricoltura, rinviandola al settore dei servizi di supporto alla produzione vegetale. Un’impresa che opera su edifici, aziende e ambienti civili non va quindi confusa con chi effettua trattamenti fitosanitari o servizi antiparassitari direttamente collegati alle colture.
Coefficiente di redditività: 67%
Per l’attività di disinfestazione il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è il 67%. Con 30.000 euro di ricavi, il reddito lordo fiscale è quindi 20.100 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.
Il coefficiente non è l’aliquota di tassazione. L’imposta sostitutiva del 15%, o del 5% quando spettante, si applica alla base imponibile dopo il passaggio dal fatturato al reddito forfettario e dopo la deduzione dei contributi previdenziali deducibili.
Più attività: come si gestiscono i ricavi
Se la stessa Partita IVA esercita attività con coefficienti diversi, i ricavi devono essere ricondotti correttamente alle rispettive attività per determinare il reddito forfettario. Nel caso frequente di pulizie ordinarie e disinfestazione, il coefficiente può essere lo stesso, ma resta comunque necessario mantenere distinti i servizi per motivi amministrativi e autorizzativi.
Il codice ATECO non basta per esercitare
Il settore è disciplinato dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997. Per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono richiesti anche requisiti tecnico-professionali, oltre ai requisiti economico-finanziari e di onorabilità. Per la sola pulizia e disinfezione il requisito tecnico-professionale del preposto non è più richiesto dal 2007.
Responsabile tecnico
Quando il servizio svolto richiede il responsabile tecnico, questa figura deve possedere uno dei requisiti professionali previsti e avere un rapporto effettivo con l’impresa. Non può essere un consulente esterno nominato soltanto per prestare il requisito.
Il requisito va verificato per l’attività concreta. Chi possiede esperienza solo nella pulizia ordinaria non può presumere che tale esperienza equivalga automaticamente a tre anni qualificati di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione.
Quando aggiungere un codice secondario
Un codice secondario ha senso quando esiste una seconda attività reale e autonoma: per esempio pulizie ordinarie, manutenzione di piscine o altri servizi non compresi nel 81.23.10. Non va aggiunto solo perché un singolo intervento contiene operazioni accessorie necessarie a svolgere la disinfestazione.
INPS Artigiani 2026
Per l’impresa artigiana il riferimento previdenziale è normalmente la Gestione Artigiani. La circolare INPS n. 14/2026 indica un minimale di reddito di 18.808 euro e un contributo minimo annuo di 4.521,36 euro, oltre alla contribuzione sulla quota eccedente.
Errori da evitare
- continuare a usare 81.29.10 come codice corrente senza verificare la migrazione ATECO 2025;
- trattare la derattizzazione come codice separato dal 81.23.10;
- confondere disinfestazione e pulizia generale;
- aprire la Partita IVA senza verificare i requisiti tecnico-professionali;
- nominare un responsabile tecnico esterno privo di rapporto con l’impresa;
- usare il coefficiente 67% come se fosse l’aliquota dell’imposta.
Guide collegate
Dopo aver verificato il codice consulta il regime forfettario per disinfestatore, la guida su come aprire la Partita IVA, il calcolo delle tasse e la pagina sul commercialista per disinfestatori.
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