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Regime forfettario disinfestatore 2026: ATECO 81.23.10, requisiti e INPS

Aggiornato il 4 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario disinfestatore 2026: ATECO 81.23.10, requisiti e INPS

Un disinfestatore in regime forfettario nel 2026 utilizza normalmente il codice ATECO 81.23.10 – Attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione. Il coefficiente di redditività è il 67%, ma l’inquadramento fiscale è solo una parte del problema: per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione servono anche requisiti specifici previsti dalla normativa di settore.

Argomenti del post

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  • Disinfestatore in forfettario 2026: dati essenziali
  • Cosa comprende davvero ATECO 81.23.10
  • Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: differenze
  • Pulizie ordinarie e disinfestazione non sono la stessa attività
  • Requisiti tecnico-professionali: quando servono
  • Cosa significa esperienza qualificata di tre anni
  • SCIA, Registro Imprese e Albo Artigiani
  • Prodotti utilizzati: attenzione ad autorizzazioni ed etichette
  • Come funziona il coefficiente del 67%
  • INPS Artigiani 2026
  • Riduzione INPS del 35%
  • Contratti periodici con condomini, aziende e attività alimentari
  • Costi reali: quando il forfettario va confrontato con attenzione
  • Tre domande pratiche
  • Guide collegate
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Disinfestatore in forfettario 2026: dati essenziali

  • ATECO 2025: 81.23.10.
  • Attività comprese: sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
  • Coefficiente di redditività: 67%.
  • Previdenza: in genere Gestione Artigiani INPS quando ricorrono i requisiti dell’impresa artigiana.
  • Imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% se ricorrono i requisiti per la nuova attività.
  • Limite ordinario del forfettario: 85.000 euro di ricavi; oltre 100.000 euro opera l’uscita immediata secondo la disciplina vigente.

Cosa comprende davvero ATECO 81.23.10

Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT includono nel codice 81.23.10 le attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione e indicano espressamente anche la derattizzazione. Questo è importante perché evita di trattare la derattizzazione come un’attività fiscalmente separata quando rientra nello stesso perimetro operativo.

Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: differenze

Le quattro parole vengono spesso usate come sinonimi, ma descrivono interventi diversi. La disinfezione mira a ridurre o distruggere microrganismi patogeni; la disinfestazione riguarda organismi infestanti come insetti e altri artropodi; la derattizzazione è l’insieme degli interventi contro ratti e topi; la sanificazione ha un perimetro più ampio e punta a rendere salubre un ambiente anche attraverso pulizia, disinfezione, disinfestazione e controllo delle condizioni ambientali. Capire quale servizio viene realmente venduto è decisivo sia per i requisiti sia per descrivere correttamente la fattura.

Pulizie ordinarie e disinfestazione non sono la stessa attività

La pulizia generale non specializzata degli edifici è normalmente ricondotta al codice 81.21.00. Il codice 81.23.10 riguarda invece interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Le due attività possono convivere nella stessa impresa, ma devono essere descritte correttamente e, quando necessario, gestite con più codici attività.

Un esempio tipico è l’impresa che pulisce condomini ogni settimana e, su richiesta, effettua anche trattamenti contro blatte o roditori. Le pulizie ordinarie restano un’attività distinta; il trattamento infestanti rientra nel 81.23.10 e comporta anche verifiche tecnico-professionali ulteriori. Tenere separati i servizi permette di evitare incongruenze tra attività dichiarata, preventivi, fatture e requisiti posseduti.

Requisiti tecnico-professionali: quando servono

La Legge 82/1994 e il D.M. 274/1997 disciplinano il settore. Dopo le semplificazioni del 2007, per pulizia e sola disinfezione non è più richiesto il requisito tecnico-professionale del preposto; per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione resta invece necessario possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale, oltre a quelli economico-finanziari e di onorabilità.

Il responsabile tecnico deve avere un rapporto effettivo con l’impresa: può essere titolare, socio operativo, amministratore, dipendente o collaboratore familiare. Non può essere semplicemente un consulente esterno. I percorsi ammessi comprendono, a seconda del caso, esperienza qualificata nel settore, attestato tecnico, diploma tecnico o laurea attinente. Le Camere di Commercio verificano la concreta idoneità del titolo o dell’esperienza.

Cosa significa esperienza qualificata di tre anni

Il percorso basato sull’esperienza non si esaurisce nell’aver lavorato genericamente in un’impresa di pulizie. Il D.M. 274/1997 richiede esperienza professionale qualificata nello specifico campo di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione, maturata per almeno tre anni nelle forme ammesse dalla norma. Prima di aprire conviene quindi ricostruire mansioni, inquadramento e documentazione disponibile, perché la Camera di Commercio deve poter verificare che l’esperienza sia realmente pertinente.

SCIA, Registro Imprese e Albo Artigiani

L’attività è regolamentata e l’avvio passa normalmente dalla SCIA e dalla Comunicazione Unica al Registro Imprese, con verifica dei requisiti dichiarati. Per un’impresa artigiana occorre coordinare anche l’iscrizione all’Albo Artigiani e la posizione previdenziale.

Prodotti utilizzati: attenzione ad autorizzazioni ed etichette

Per disinfezione e disinfestazione non basta scegliere un prodotto commerciale qualsiasi. Il Ministero della Salute ricorda che i prodotti disinfettanti devono essere regolarmente autorizzati e utilizzati secondo etichetta. Lo stesso principio vale per i prodotti biocidi e i presidi medico-chirurgici impiegati nei diversi trattamenti.

Per un’impresa questo incide anche sui costi e sull’organizzazione: bisogna considerare stoccaggio, DPI, formazione degli addetti, tempi di intervento e prodotti diversi in funzione dell’infestante e dell’ambiente trattato. Questi aspetti non cambiano il coefficiente fiscale, ma possono cambiare molto il margine economico reale.

Come funziona il coefficiente del 67%

Nel forfettario il reddito non si calcola sottraendo i costi reali. Con 30.000 euro di ricavi, il reddito lordo fiscale è 30.000 × 67% = 20.100 euro. I contributi previdenziali obbligatori deducibili riducono poi la base dell’imposta sostitutiva.

Il 33% restante rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo presuntivo. Se un’impresa spende realmente molto più del 33% dei ricavi tra prodotti, mezzi e personale, il forfettario può risultare meno conveniente di quanto suggerisca la sola aliquota del 15%.

INPS Artigiani 2026

La circolare INPS n. 14/2026 fissa per gli artigiani un minimale di reddito di 18.808 euro e un contributo minimo annuo di 4.521,36 euro. L’aliquota è del 24% fino a 56.224 euro di reddito e del 25% sulla quota eccedente.

Con coefficiente 67%, il reddito forfettario supera il minimale INPS quando i ricavi annui superano circa 28.072 euro. Da quel punto, oltre al contributo minimo, cresce la contribuzione sull’eccedenza.

Riduzione INPS del 35%

Chi applica il forfettario e possiede i requisiti può chiedere il regime contributivo agevolato con riduzione del 35%. Non è automatico e va valutato anche per l’effetto sull’accredito previdenziale.

Contratti periodici con condomini, aziende e attività alimentari

Molte imprese non lavorano solo su chiamata: stipulano contratti periodici di monitoraggio e trattamento con condomini, hotel, ristoranti, magazzini o aziende. In questi casi è utile distinguere nel preventivo sopralluogo, monitoraggio, intervento e prestazioni periodiche. Fiscalmente, nel forfettario conta l’incasso effettivo; operativamente, invece, il contratto deve essere coerente con i servizi per i quali l’impresa è abilitata.

Costi reali: quando il forfettario va confrontato con attenzione

Automezzi, atomizzatori, nebulizzatori, DPI, prodotti autorizzati, assicurazioni e personale possono generare costi significativi. Nel forfettario questi costi non sono dedotti analiticamente: il 33% dei ricavi rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario. Per un’attività con una struttura pesante conviene confrontare il risultato con un regime ordinario prima di decidere.

Tre domande pratiche

La derattizzazione richiede un altro ATECO? No: è compresa nel 81.23.10. Posso fare disinfestazione senza responsabile tecnico? Non se l’attività rientra tra disinfestazione, derattizzazione o sanificazione e manca in impresa un soggetto con i requisiti previsti. Posso essere forfettario anche con dipendenti? Sì, purché siano rispettate tutte le condizioni del regime, compreso il limite previsto per le spese di lavoro.

Guide collegate

Per completare l’inquadramento consulta come aprire la Partita IVA da disinfestatore, il codice ATECO 81.23.10, il calcolo di tasse e contributi e la guida al commercialista per disinfestatori.

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