Il codice ATECO dell’imbianchino con la classificazione ATECO 2025 è 43.34.01 – Tinteggiatura. È il codice specifico da utilizzare quando l’attività prevalente consiste nella tinteggiatura interna o esterna di edifici e nelle altre lavorazioni espressamente comprese nelle note ISTAT.
Il vecchio codice 43.34.00 – Tinteggiatura e posa in opera di vetri appartiene invece alla classificazione precedente. Con ATECO 2025 le due attività sono state separate: la tinteggiatura è oggi 43.34.01, mentre la posa in opera di vetri è 43.34.02.
Codice ATECO imbianchino: 43.34.01
Le note esplicative ufficiali ISTAT di ATECO 2025 classificano con il codice 43.34.01 la “Tinteggiatura”.
Il codice è inserito nella classe 43.34, dedicata a tinteggiatura e posa in opera di vetri, ma ATECO 2025 distingue ora le due attività in sottocategorie separate.
Quali attività comprende il 43.34.01
Secondo ISTAT, il codice 43.34.01 comprende in particolare:
- tinteggiatura interna degli edifici;
- tinteggiatura esterna degli edifici;
- verniciatura di strutture di ingegneria civile;
- verniciatura di infissi già installati;
- rivestimento in metallo su edifici e strutture di ingegneria civile.
Per un imbianchino o pittore edile che svolge principalmente queste lavorazioni, 43.34.01 è quindi il riferimento specifico della classificazione vigente.
Vecchio codice 43.34.00: cosa cambia con ATECO 2025
Nella classificazione ATECO 2007 aggiornata al 2022 il codice 43.34.00 riuniva “Tinteggiatura e posa in opera di vetri”. La categoria comprendeva quindi sia le lavorazioni tipiche dell’imbianchino sia l’installazione di vetrate, specchi e pellicole per vetri.
ATECO 2025 ha separato queste attività. Per le nuove pratiche amministrative la classificazione vigente distingue:
- 43.34.01 – Tinteggiatura;
- 43.34.02 – Posa in opera di vetri.
Questa distinzione è importante perché evita di continuare a utilizzare il vecchio 43.34.00 in nuove aperture o variazioni senza verificare la classificazione vigente.
Se hai già il vecchio 43.34.00
ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025. Il sistema camerale e gli altri enti hanno effettuato attività di riclassificazione delle posizioni esistenti utilizzando le tavole di raccordo predisposte da ISTAT.
Poiché il vecchio 43.34.00 è stato suddiviso in più attività, chi aveva già una posizione aperta dovrebbe controllare la propria visura camerale e i dati fiscali aggiornati per verificare quale codice ATECO 2025 risulta attribuito. La riclassificazione massiva è uno strumento amministrativo: il codice deve comunque rappresentare l’attività effettivamente svolta.
43.34.01 e 43.34.02 non sono la stessa attività
Il codice 43.34.02 riguarda la posa in opera di vetrate, specchi e attività analoghe indicate da ISTAT. Non va usato come codice dell’imbianchino se l’attività effettiva è la tinteggiatura.
La distinzione è particolarmente utile perché molte fonti più vecchie riportano ancora una descrizione unica “tinteggiatura e posa in opera di vetri”, valida per il precedente 43.34.00 ma non più corrispondente al livello di dettaglio della classificazione ATECO 2025.
Attività escluse dalla classe 43.34
Le note ISTAT escludono dalla classe 43.34 alcune lavorazioni che possono sembrare vicine al lavoro dell’imbianchino ma appartengono ad altre categorie. Tra queste rientrano:
- installazione di finestre;
- lavori di impermeabilizzazione dei tetti;
- verniciatura di strade e altra segnaletica stradale.
Se queste attività rappresentano una parte autonoma e rilevante del lavoro, va verificato il codice specifico applicabile invece di ricondurle automaticamente alla tinteggiatura.
Cartongesso, intonaco e rivestimenti: attenzione ai codici secondari
Molti imbianchini svolgono anche lavori di cartongesso, intonacatura, stuccatura, posa di rivestimenti o altre finiture. Il fatto che queste attività vengano spesso offerte insieme commercialmente non significa che siano tutte comprese nel 43.34.01.
Quando esistono più attività autonome, occorre individuare quella prevalente e valutare eventuali codici secondari. Il criterio corretto è ciò che viene realmente svolto e fatturato, non il nome generico “imbianchino”.
Qual è il codice prevalente se fai più lavori edili
Se la tinteggiatura genera la parte principale dell’attività, 43.34.01 può essere il codice prevalente e le altre lavorazioni possono richiedere codici secondari. Se invece l’attività principale è un’altra — ad esempio una diversa lavorazione di completamento edilizio — la classificazione va impostata di conseguenza.
La scelta dell’attività prevalente deve riflettere il modello economico reale dell’impresa. Non conviene forzare il codice della tinteggiatura soltanto perché il coefficiente fiscale appare più conveniente.
Codice ATECO e coefficiente di redditività 86%
Nel regime forfettario, per il tipico inquadramento dell’attività di tinteggiatura, il coefficiente di redditività è pari all’86%. Questo significa che l’86% dei ricavi fiscalmente rilevanti viene assunto come reddito forfettario lordo prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.
Nel 2026 ATECO 2025 è la classificazione amministrativa vigente, mentre i coefficienti del forfettario continuano a essere determinati secondo la disciplina transitoria che utilizza il raccordo con la precedente classificazione fino all’approvazione dei nuovi coefficienti.
Il funzionamento del coefficiente è approfondito nella guida sul coefficiente di redditività 86%.
Il codice ATECO non determina da solo l’INPS
Il codice ATECO identifica l’attività economica, ma non sostituisce la verifica della posizione previdenziale. L’imbianchino che opera come ditta individuale viene normalmente inquadrato come impresa artigiana e iscritto alla Gestione Artigiani INPS.
La previdenza deve però essere verificata insieme alla forma in cui l’attività viene effettivamente esercitata. Codice ATECO, natura artigiana dell’impresa e iscrizione previdenziale sono elementi collegati, ma non sono la stessa cosa.
Il codice ATECO non sostituisce Registro Imprese, INAIL e SUAP
La classificazione ATECO non completa da sola l’avvio dell’attività. Per una ditta individuale artigiana vanno verificati anche Registro Imprese, Albo Artigiani, INPS, INAIL ed eventuali comunicazioni al SUAP.
Se devi ancora iniziare, la guida su come aprire la Partita IVA da imbianchino illustra la procedura tramite Comunicazione Unica e gli adempimenti iniziali.
ATECO 2025: aggiornamento 2026
Nel luglio 2026 ISTAT ha aggiornato le relazioni di corrispondenza tra ATECO 2025 e la precedente classificazione. L’aggiornamento ATECO 2025 del 2026 non ha però modificato struttura, livelli o descrizioni della classificazione: ha aggiornato gli strumenti di raccordo.
Per il codice 43.34.01 resta quindi valida la descrizione “Tinteggiatura”. Non è necessario cercare un nuovo codice 2026 diverso da quello ATECO 2025.
Codice ATECO in fattura: va sempre indicato?
Il codice ATECO identifica la posizione dell’attività presso gli enti e non è, di regola, un elemento da inserire obbligatoriamente in ogni fattura al cliente. La fattura deve invece descrivere in modo chiaro la prestazione resa e contenere gli elementi fiscali richiesti.
Il codice diventa rilevante nelle pratiche fiscali, camerali e previdenziali e nelle verifiche sull’inquadramento dell’impresa.
Quando aggiornare o aggiungere un codice ATECO
Il codice va riesaminato quando cambia in modo sostanziale l’attività. Può essere necessario aggiungere o modificare una classificazione, per esempio, se l’impresa passa dalla sola tinteggiatura a un’offerta stabile che comprende altre lavorazioni edili autonome.
Non ogni singolo lavoro occasionale richiede automaticamente un nuovo codice: bisogna valutare se si tratta di una vera attività esercitata dall’impresa e con quale rilevanza rispetto all’attività principale.
Esempi pratici
Imbianchino che esegue solo tinteggiatura interna ed esterna
Il codice di riferimento è 43.34.01, perché l’attività rientra direttamente nella descrizione ISTAT della tinteggiatura.
Imbianchino che posa anche vetri
La posa in opera di vetri è distinta nel codice 43.34.02. Se viene svolta come attività autonoma oltre alla tinteggiatura, va valutato l’inserimento del relativo codice secondario.
Imbianchino che fa anche cartongesso o altre finiture
Va verificata la classificazione delle lavorazioni ulteriori. Non è corretto presumere che ogni attività di finitura rientri automaticamente nel 43.34.01.
Come verificare il codice ATECO nella visura camerale
Chi ha già un’impresa attiva dovrebbe controllare la visura camerale aggiornata e verificare quale codice ATECO 2025 risulta associato all’attività. Questo controllo è particolarmente importante per chi proveniva dal vecchio 43.34.00, perché la classificazione precedente riuniva attività che oggi sono separate.
Se la riclassificazione non rappresenta correttamente ciò che viene svolto, oppure se nel frattempo l’impresa ha ampliato o modificato i propri servizi, va valutata una variazione. Il dato presente in visura non dovrebbe essere considerato corretto soltanto perché è stato attribuito automaticamente durante la transizione alla nuova classificazione.
Come descrivere l’attività nella pratica
Quando si apre o si varia la posizione, la descrizione dell’attività dovrebbe essere concreta: ad esempio “tinteggiatura interna ed esterna di edifici” è più utile di una formula generica come “lavori edili”. Una descrizione precisa aiuta a collegare correttamente l’attività al codice 43.34.01 e a distinguere eventuali lavorazioni ulteriori.
Se vengono svolti più servizi, conviene indicare chiaramente quali sono abituali e quale genera la parte prevalente dei ricavi. Questo rende più semplice valutare il codice principale, gli eventuali codici secondari e il corretto trattamento fiscale delle diverse attività.
Errori frequenti da evitare
- continuare a usare il vecchio 43.34.00 come se fosse ancora il codice specifico della tinteggiatura;
- confondere 43.34.01 con 43.34.02;
- scegliere il codice in funzione del coefficiente fiscale invece che dell’attività reale;
- considerare cartongesso, intonacatura e altre finiture automaticamente comprese nella tinteggiatura;
- non controllare la visura dopo la riclassificazione ATECO 2025;
- confondere codice ATECO, iscrizione artigiana e posizione INPS.
Regime forfettario e calcolo delle tasse
Una volta individuato il codice corretto, il passaggio successivo è verificare il regime fiscale. La guida sul regime forfettario per imbianchini approfondisce soglie, coefficiente 86%, INPS Artigiani e riduzione contributiva del 35%.
Per gli esempi numerici su ricavi, contributi e imposta puoi invece consultare il calcolo delle tasse per imbianchini. Per la gestione continuativa della posizione trovi l’approfondimento sul commercialista per imbianchini.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO dell’imbianchino?
Con ATECO 2025 il codice specifico per la tinteggiatura è 43.34.01 – Tinteggiatura.
Il vecchio codice 43.34.00 è ancora corretto?
43.34.00 appartiene alla classificazione precedente e riuniva tinteggiatura e posa in opera di vetri. ATECO 2025 ha separato le attività in 43.34.01 e 43.34.02.
Qual è il codice ATECO del pittore edile?
Se per pittore edile si intende l’attività di tinteggiatura interna ed esterna di edifici, il riferimento ATECO 2025 è 43.34.01.
Il cartongesso è compreso nel 43.34.01?
Non va considerato automaticamente compreso. Se il cartongesso costituisce un’attività effettivamente svolta, va verificata la classificazione specifica applicabile e l’eventuale necessità di un codice secondario.
Il coefficiente forfettario dell’imbianchino è 86%?
Per il tipico inquadramento fiscale della tinteggiatura nel regime forfettario il coefficiente di redditività è normalmente pari all’86%.
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Caterina
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