Il regime forfettario per imbianchini può essere utilizzato nel 2026 quando vengono rispettati i requisiti fiscali previsti e l’attività è inquadrata correttamente come impresa artigiana. Per la tinteggiatura il riferimento ATECO 2025 è 43.34.01 – Tinteggiatura; il coefficiente di redditività normalmente applicato nel forfettario è 86%.
Per un imbianchino la parte previdenziale è particolarmente importante: l’attività individuale rientra normalmente nella Gestione Artigiani INPS, che prevede contributi sul minimale anche quando il reddito è basso. Per questo il costo effettivo del forfettario non si può stimare guardando soltanto l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Requisiti del regime forfettario nel 2026
Nel 2026 il limite ordinario per accedere o rimanere nel regime forfettario è pari a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente. Il superamento di 85.000 euro e quello di 100.000 euro producono effetti differenti: oltre 100.000 euro il regime cessa nello stesso anno secondo le regole previste dalla normativa.
Devono inoltre essere verificate tutte le cause ostative. Tra i controlli principali rientrano il limite relativo alle spese per lavoro dipendente e collaboratori, le partecipazioni societarie incompatibili, i rapporti con il datore o ex datore nei casi previsti e la soglia dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, pari a 35.000 euro per il 2026 salvo le eccezioni di legge.
Codice ATECO dell’imbianchino: 43.34.01
ATECO 2025 identifica la tinteggiatura con il codice 43.34.01. Le note esplicative ISTAT ATECO 2025 includono la tinteggiatura interna ed esterna degli edifici, la verniciatura di strutture di ingegneria civile, la verniciatura di infissi già installati e alcuni rivestimenti metallici su edifici e strutture.
La stessa classificazione distingue la posa in opera di vetri, che ricade nel 43.34.02, e rinvia ad altre categorie attività come impermeabilizzazione dei tetti o verniciatura della segnaletica stradale. Se l’impresa svolge anche lavorazioni diverse dalla tinteggiatura, il codice principale e gli eventuali codici secondari devono quindi essere verificati sulla base dell’attività effettiva.
Il dettaglio sulle attività comprese, escluse e sui vecchi codici è trattato nella guida sul codice ATECO per imbianchini.
Coefficiente di redditività: 86%
Per le attività di costruzione e completamento degli edifici riconducibili a questo inquadramento, il coefficiente di redditività del regime forfettario è normalmente pari all’86%. Significa che il reddito fiscale lordo viene determinato assumendo come imponibile l’86% dei ricavi, mentre il restante 14% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente.
Nel 2026 si utilizza la classificazione ATECO 2025, ma i coefficienti continuano a essere applicati secondo la disciplina transitoria e il raccordo con la precedente classificazione fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti su ATECO 2025.
Il 14% di costi presunti può essere poco per un imbianchino
La convenienza del forfettario va valutata con particolare attenzione per chi sostiene costi elevati per vernici, materiali, attrezzature, veicolo, carburante, dispositivi di protezione, ponteggi o subappalti. Nel regime forfettario questi costi non vengono dedotti uno per uno: fiscalmente il sistema presume costi pari al 14% dei ricavi.
Se i costi reali sono molto superiori al 14%, il vantaggio della semplificazione può ridursi. Il confronto corretto non è quindi “5% contro IRPEF”, ma tra il carico complessivo del forfettario e quello di un regime che consente di dedurre i costi effettivi.
INPS Artigiani 2026: aliquota e minimale
L’imbianchino che opera come ditta individuale artigiana è normalmente iscritto alla Gestione Artigiani INPS. Per il 2026 l’INPS ha fissato l’aliquota pensionistica degli artigiani al 24%.
La circolare INPS n. 14/2026 fissa il minimale di reddito a 18.808 euro. Per un titolare artigiano il contributo minimo ordinario 2026 è pari a 4.521,36 euro, comprensivo del contributo di maternità; per periodi inferiori all’anno il valore mensile indicato dall’Istituto è 376,78 euro.
Se il reddito d’impresa supera il minimale, sono dovuti anche contributi sulla quota eccedente. Il sistema contributivo dell’artigiano è quindi diverso dalla Gestione Separata: anche con reddito fiscale inferiore al minimale esiste normalmente una contribuzione minima.
Riduzione INPS del 35% per il forfettario
Gli artigiani in regime forfettario possono accedere, su domanda e in presenza dei requisiti, al regime contributivo agevolato INPS con riduzione del 35%. La circolare INPS n. 14/2026 conferma che l’agevolazione continua ad applicarsi nel 2026 e precisa le modalità per chi è già beneficiario e per chi avvia una nuova attività nell’anno.
Per chi inizia una nuova attività nel 2026, l’INPS richiede di comunicare l’adesione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione. La riduzione interessa sia la contribuzione riferita al minimale sia quella sull’eventuale reddito eccedente.
La scelta va però valutata anche sotto il profilo previdenziale: quando il versamento complessivo è inferiore alla contribuzione ordinaria dovuta sul minimale, l’accredito dei mesi può essere proporzionale a quanto versato. Ridurre i contributi significa quindi ridurre anche la contribuzione utile ai fini pensionistici in determinate situazioni.
Riduzione 35% e sconto 50% del 2025 non sono la stessa cosa
Non va confusa la riduzione strutturale del 35% prevista per gli artigiani e commercianti forfettari con lo sconto contributivo del 50% introdotto per chi si è iscritto per la prima volta alle gestioni speciali nel 2025. Quest’ultima misura riguarda una platea e un periodo di accesso specifici e può proseguire nel 2026 per chi ne ha maturato il diritto nel 2025.
Chi apre l’attività nel 2026 deve quindi verificare il regime contributivo effettivamente accessibile alla propria posizione, senza applicare automaticamente uno sconto del 50%.
Imposta sostitutiva del 15% o del 5%
Dopo aver determinato il reddito forfettario e dedotto i contributi previdenziali obbligatori effettivamente deducibili, sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva.
- 15% come aliquota ordinaria del regime forfettario;
- 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Il 5% non è automatico. Va verificato, tra l’altro, che l’attività non costituisca una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo nei casi disciplinati dalla legge.
Esempio con 20.000 euro di ricavi
Con 20.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è pari a 17.200 euro (20.000 × 86%). Questo importo è inferiore al minimale INPS 2026 di 18.808 euro: in regime contributivo ordinario l’artigiano deve quindi considerare il contributo minimo annuo, pari a 4.521,36 euro per un anno intero di attività.
Per stimare l’imposta sostitutiva bisogna poi considerare i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili nel periodo. Il risultato fiscale reale può quindi differire da una simulazione che attribuisce automaticamente all’anno tutti i contributi maturati.
Esempio con 30.000 euro di ricavi
Con 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 25.800 euro. La parte eccedente il minimale INPS di 18.808 euro è pari a 6.992 euro.
Con aliquota artigiani del 24%, la contribuzione ordinaria teorica sulla quota eccedente è circa 1.678 euro, da sommare al contributo minimo. La contribuzione complessiva teorica è quindi nell’ordine di 6.199 euro, prima di eventuali agevolazioni e tenendo conto delle regole effettive di versamento.
Esempio con 50.000 euro di ricavi
Con 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è pari a 43.000 euro. La quota eccedente il minimale è 24.192 euro; applicando il 24% alla parte eccedente, la contribuzione ordinaria teorica complessiva è di circa 10.327 euro, comprensiva del contributo minimo.
Questo esempio mostra perché, per un artigiano, l’INPS può incidere più dell’imposta sostitutiva. Per valutare il netto disponibile bisogna quindi partire dalla contribuzione e non limitarsi a moltiplicare i ricavi per il 5% o il 15%.
Esempio con 80.000 euro di ricavi
Con 80.000 euro di ricavi il reddito forfettario lordo è 68.800 euro. Nel 2026 l’aliquota artigiani è del 24% fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile di 56.224 euro e aumenta di un punto percentuale sulla quota successiva.
In una simulazione ordinaria, prima delle agevolazioni, la contribuzione complessiva può quindi superare 16.600 euro. A questi livelli di ricavi è inoltre essenziale monitorare la soglia di 85.000 euro e quella di 100.000 euro durante l’anno.
Contributi deducibili e imposta: attenzione al momento del pagamento
I contributi previdenziali obbligatori possono ridurre la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva, ma occorre distinguere i contributi maturati da quelli effettivamente versati e deducibili nel periodo. Saldi e acconti possono riferirsi a periodi diversi.
Per questo gli esempi servono a comprendere l’ordine di grandezza, non a sostituire la dichiarazione effettiva. La guida sul calcolo delle tasse per imbianchini approfondisce il passaggio da ricavi a reddito, contributi e imposta.
Scadenze INPS dell’artigiano nel 2026
La circolare INPS n. 14/2026 indica per i contributi dovuti sul minimale quattro scadenze: 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale seguono invece le scadenze collegate ai versamenti delle imposte sui redditi.
Questa concentrazione di versamenti rende utile un accantonamento periodico: incassare 30.000 o 50.000 euro nell’anno non significa avere quella somma disponibile al netto di INPS, imposta e costi reali.
Fatturazione e IVA nel regime forfettario
L’imbianchino forfettario non addebita normalmente l’IVA sulle operazioni soggette al regime e non detrae l’IVA sugli acquisti. Questo secondo punto è particolarmente importante per un’attività che può sostenere spese significative per materiali, attrezzature e veicoli.
La fattura deve essere emessa secondo le regole applicabili al forfettario e, quando richiesto, in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio. Va inoltre verificata l’applicazione dell’imposta di bollo nei casi previsti.
Quando il forfettario può essere meno conveniente
Il regime può essere meno conveniente quando il margine reale dell’attività è molto più basso del 86% presunto fiscalmente, quando gli acquisti con IVA sono elevati o quando l’impresa ha costi strutturali importanti.
Un imbianchino che acquista direttamente molta vernice, sostiene costi elevati per furgone e carburante o utilizza frequentemente collaboratori può avere una struttura economica molto diversa da quella presunta dal coefficiente. In questi casi è utile confrontare il forfettario con il regime ordinario prima di scegliere.
Lavori con più attività: tinteggiatura, cartongesso e finiture
Molte imprese non svolgono soltanto tinteggiatura. Cartongesso, intonacatura, posa di rivestimenti, decorazioni o altri lavori di finitura possono richiedere una classificazione diversa o un’attività secondaria.
La presenza di più codici può incidere anche sul coefficiente di redditività se le attività ricadono in gruppi fiscali differenti. Per questo non è corretto applicare automaticamente l’86% a ogni ricavo dell’impresa senza verificare la natura delle diverse attività.
Apertura della Partita IVA e gestione continuativa
Se devi ancora iniziare, la guida su come aprire la Partita IVA da imbianchino spiega gli adempimenti iniziali, l’iscrizione dell’impresa e la posizione previdenziale. Una volta avviata l’attività, è utile verificare periodicamente ricavi, contributi, soglie del forfettario e costi reali.
Per organizzare dichiarazione, F24, scadenze e controlli durante l’anno puoi consultare anche la guida sul commercialista per imbianchini.
Domande frequenti
Qual è il coefficiente di redditività dell’imbianchino?
Per il tipico inquadramento dell’attività di tinteggiatura nel regime forfettario il coefficiente di redditività è normalmente pari all’86%.
Qual è il codice ATECO dell’imbianchino nel 2026?
Il riferimento ATECO 2025 per la tinteggiatura è 43.34.01 – Tinteggiatura.
Quanto paga di INPS un imbianchino forfettario?
Nel 2026 l’aliquota pensionistica ordinaria della Gestione Artigiani è del 24%. Il minimale di reddito è 18.808 euro e il contributo minimo ordinario annuo per il titolare è 4.521,36 euro, prima di eventuali agevolazioni.
L’imbianchino forfettario può ridurre i contributi INPS del 35%?
Sì, in presenza dei requisiti può optare per il regime previdenziale agevolato previsto per artigiani e commercianti forfettari. L’adesione è facoltativa e richiede apposita comunicazione all’INPS.
Il 5% si applica automaticamente a una nuova ditta?
No. L’aliquota del 5% richiede il rispetto di tutte le condizioni previste per le nuove attività e non dipende soltanto dalla data di apertura della Partita IVA.
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Caterina
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