Questa guida raccoglie in un unico punto gli aspetti fiscali essenziali per chi lavora come imbianchino e vuole capire se può utilizzare il regime forfettario. Il percorso corretto parte dall’attività realmente svolta e collega Partita IVA, codice ATECO, previdenza e calcolo delle imposte.
Nel 2026 la soglia ordinaria di ricavi o compensi del regime forfettario è 85.000 euro. L’accesso richiede però anche il rispetto delle altre condizioni previste dalla legge e l’assenza delle cause di esclusione. Per questo il solo fatturato non basta a stabilire se il regime può essere applicato.
Come inquadrare l’attività di imbianchini
La tinteggiatura va distinta da intonacatura, posa di rivestimenti e altri lavori edili: se l’impresa svolge più lavorazioni possono servire attività secondarie coerenti.
Per iniziare in modo ordinato occorre aprire la Partita IVA, iscrivere l’impresa con il corretto codice di tinteggiatura e completare gli adempimenti previdenziali e assicurativi collegati all’attività artigiana.
Codice ATECO 2025
ATECO 2025 identifica la tinteggiatura con 43.34.01 – Tinteggiatura, che comprende lavori interni ed esterni sugli edifici.
La classificazione ATECO 2025 è quella operativamente utilizzata dal 1° aprile 2025. Le tavole di corrispondenza sono state aggiornate nel 2026, ma struttura, livelli e descrizioni della classificazione non sono stati modificati.
Coefficiente di redditività e imposta
Nel tipico inquadramento descritto in questa pagina il coefficiente di redditività di riferimento è 86% per la tipica attività di costruzione e finitura degli edifici. Il dato va sempre collegato al codice e all’attività fiscale effettivamente dichiarata, soprattutto quando la professione può essere svolta in modi diversi.
Nel forfettario le normali spese dell’attività non vengono sottratte una per una. I ricavi o compensi incassati vengono moltiplicati per il coefficiente di redditività previsto per l’attività fiscale; dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi in deduzione e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Previdenza
L’imbianchino individuale opera normalmente come impresa artigiana e deve verificare Camera di Commercio, Gestione Artigiani INPS ed eventuale posizione assicurativa INAIL in base all’attività.
Il percorso del cluster
Per evitare sovrapposizioni abbiamo separato i principali intenti di ricerca in guide dedicate. Da questa pagina puoi passare direttamente agli approfondimenti operativi.
- regime forfettario per imbianchini
- aprire la Partita IVA per imbianchini
- codice ATECO per imbianchini
- calcolo tasse per imbianchini
- commercialista per imbianchini
Cosa verificare prima di scegliere il forfettario
- attività effettivamente svolta e relativo codice ATECO;
- ricavi o compensi e tutte le cause di esclusione dal regime;
- gestione previdenziale corretta per la professione o impresa;
- eventuali requisiti professionali, camerali, sanitari o amministrativi;
- convenienza economica rispetto a costi reali, contributi e altri regimi fiscali.
In sintesi
Per imbianchini il regime forfettario può semplificare la gestione fiscale, ma deve essere costruito sull’inquadramento corretto. Il punto di partenza non è l’aliquota del 5% o del 15%: sono attività, ATECO e previdenza a determinare il calcolo corretto.
Verifica normativa 2026
Per il 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente; oltre 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti il regime cessa invece nello stesso anno, con applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. La causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati opera, per il 2026, oltre 35.000 euro, salvo il caso previsto dalla legge in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
ATECO 2025 e coefficienti: nel 2026 si utilizza la classificazione ATECO 2025, ma fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione il D.Lgs. 81/2025 dispone di continuare a usare i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuandoli tramite il codice ATECO 2007 corrispondente all’attività. Il coefficiente indicato in questa guida va letto secondo questa regola di raccordo.
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