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Codice ATECO infermiere: 86.94.01, attività e vecchio codice

Aggiornato il 23 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO infermiere: 86.94.01, attività e vecchio codice

Il codice ATECO dell’infermiere libero professionista è 86.94.01 – Attività infermieristiche. È il codice specifico introdotto con ATECO 2025 per chi svolge prestazioni infermieristiche in autonomia, in ambulatorio o al domicilio del paziente.

Prima dell’adozione di ATECO 2025 l’attività dell’infermiere era ricondotta alla voce più ampia 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.. Nel 2026 il riferimento resta 86.94.01: l’aggiornamento ISTAT 2026 ha modificato le relazioni di corrispondenza tra classificazioni, ma non struttura, livelli o descrizioni di ATECO 2025.

Codice ATECO infermiere: 86.94.01

La classificazione ufficiale ISTAT identifica con 86.94.01 le “Attività infermieristiche”. ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025 per finalità statistiche, fiscali e amministrative.

Il codice appartiene alla classe 86.94 “Attività infermieristiche e ostetriche”, che distingue oggi in modo specifico l’attività dell’infermiere da quella dell’ostetrica e da altre professioni sanitarie.

  • 86.94.01 – Attività infermieristiche;
  • 86.94.02 – Attività ostetriche.

La fonte di riferimento è la classificazione ATECO 2025 con note esplicative ISTAT.

Quali attività comprende il codice 86.94.01

Le note esplicative ISTAT indicano espressamente due nuclei di attività compresi nel codice 86.94.01:

  • attività di infermieri indipendenti che lavorano nel proprio ambulatorio;
  • attività di infermieri indipendenti svolte a casa dei pazienti;
  • attività di assistenza infermieristica palliativa per pazienti ambulatoriali.

Il punto decisivo è la natura professionale della prestazione. Il codice classifica l’attività economica infermieristica, ma non amplia né modifica le competenze professionali dell’iscritto all’Ordine: le prestazioni devono sempre essere coerenti con profilo professionale, formazione e regole deontologiche.

Infermiere a domicilio: 86.94.01 o assistenza domiciliare?

Una delle confusioni più frequenti nasce dal fatto che le note ISTAT includono nel 86.94.01 l’infermiere indipendente che lavora a casa del paziente, ma escludono dalla classe 86.94 i “servizi di assistenza domiciliare”, rinviando al gruppo 88.10.

Non è una contraddizione. La prestazione infermieristica professionale resa al domicilio del paziente resta attività infermieristica; un servizio organizzato di assistenza domiciliare di diversa natura può invece appartenere a un’altra classificazione. Per scegliere correttamente il codice bisogna quindi guardare a ciò che viene realmente erogato e fatturato, non soltanto al luogo in cui si svolge il servizio.

Attività escluse dal codice infermiere

La classe 86.94 non comprende indistintamente tutte le attività sanitarie o assistenziali. ISTAT esclude espressamente:

  • attività ospedaliere, da classificare nell’area 86.10;
  • attività dei reparti di maternità ospedalieri con supervisione diretta di personale medico, area 86.10;
  • attività di strutture di assistenza infermieristica residenziale, codice 87.10;
  • servizi di assistenza domiciliare non riconducibili alla specifica prestazione infermieristica indipendente, area 88.10.

Queste esclusioni sono importanti soprattutto quando l’attività viene svolta attraverso strutture organizzate, società o servizi complessi: il fatto che operino infermieri non significa automaticamente che l’attività economica della struttura debba essere classificata con 86.94.01.

Vecchio codice ATECO infermiere: 86.90.29

Nella precedente classificazione ATECO 2007 dell’ISTAT, aggiornata nel 2022, gli infermieri autonomi rientravano nella voce 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.. La voce comprendeva insieme molte professioni e attività oggi separate con maggiore precisione.

ATECO 2025 ha creato una sottocategoria autonoma per l’infermieristica. Il raccordo ufficiale collega quindi il nuovo 86.94.01 al precedente 86.90.29.

Per una nuova apertura oggi va utilizzata la classificazione vigente. Chi possiede una Partita IVA aperta con il vecchio codice deve invece verificare come la posizione è stata riclassificata negli archivi fiscali e, se il dato non rappresenta correttamente l’attività effettiva, valutare la variazione dei dati.

86.99.09 non è il codice ATECO dell’infermiere

Online si trovano ancora guide che associano l’infermiere al codice 86.99.09. Nella classificazione ATECO 2025 questa voce identifica invece “Altre attività varie per la salute umana n.c.a.” e non è il codice specifico dell’attività infermieristica.

Le note ISTAT della classe 86.99 rinviano infatti le attività infermieristiche e ostetriche al gruppo 86.94. Per un infermiere che svolge la propria professione in autonomia, il riferimento da verificare è quindi 86.94.01, non 86.99.09.

ATECO 2025 e aggiornamento ISTAT 2026

L’ISTAT ha introdotto dal 2026 un sistema di aggiornamento più frequente della classificazione. L’aggiornamento pubblicato il 15 luglio 2026 ha interessato le relazioni di corrispondenza tra ATECO 2025 e ATECO 2022, senza modificare la struttura, i livelli o le descrizioni dei codici.

Di conseguenza il codice dell’infermiere resta 86.94.01 – Attività infermieristiche. È comunque utile verificare periodicamente la documentazione ufficiale, perché i raccordi tra vecchia e nuova classificazione possono essere aggiornati anche quando il codice corrente non cambia.

La pagina istituzionale aggiornata è ATECO 2025 e aggiornamenti – ISTAT.

Codice ATECO e regime forfettario: coefficiente 78%

Per l’attività infermieristica in regime forfettario il coefficiente di redditività applicato è normalmente del 78%. Su 30.000 euro di compensi, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, il reddito forfettario determinato con il coefficiente è quindi pari a 23.400 euro.

Nel passaggio ad ATECO 2025 esiste però una precisazione tecnica importante. Il D.Lgs. 81/2025 stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla classificazione ATECO 2025, i contribuenti forfettari continuano a utilizzare i coefficienti dell’Allegato 4 della legge 190/2014 individuati tramite il codice ATECO 2007 corrispondente.

Per l’infermiere il raccordo con il precedente 86.90.29 porta al gruppo professionale per il quale il coefficiente utilizzato resta il 78%. Questo evita l’errore di attribuire un coefficiente semplicemente leggendo la numerazione del nuovo codice senza considerare la disciplina transitoria. Per vedere come il 78% incide su reddito imponibile, contributi e imposta, consulta gli esempi nel calcolo tasse per infermieri.

ATECO ed ENPAPI sono due verifiche diverse

Il codice ATECO identifica l’attività economica; la previdenza deriva invece dalla professione e dalle regole dell’ente competente. L’infermiere libero professionista deve normalmente verificare la propria posizione presso ENPAPI, non presso la Gestione Separata INPS solo perché esercita un’attività professionale.

Il rapporto tra codice ATECO, coefficiente fiscale e previdenza va quindi letto correttamente:

  • ATECO 86.94.01 descrive l’attività infermieristica;
  • il coefficiente fiscale del forfettario è normalmente 78%;
  • ENPAPI disciplina la contribuzione previdenziale della professione;
  • l’iscrizione all’Ordine e gli obblighi professionali restano autonomi rispetto alla classificazione ATECO.

Per tasse, soglie e contributi consulta la guida sul regime forfettario dell’infermiere. Se devi coordinare ATECO, ENPAPI, fatturazione e adempimenti durante l’anno, puoi approfondire anche il ruolo del commercialista per infermieri.

Apertura della Partita IVA con codice 86.94.01

Per il professionista individuale l’apertura della Partita IVA viene normalmente effettuata tramite il modello AA9/12, indicando l’attività esercitata secondo la classificazione vigente. Il codice deve rappresentare ciò che il professionista svolgerà concretamente.

FNOPI, nel Vademecum sulla libera professione infermieristica, richiama inoltre la necessità di comunicare all’Ordine provinciale l’inizio dell’attività libero-professionale secondo le modalità previste, allegando la documentazione richiesta.

La procedura completa è trattata separatamente nella guida su come aprire la Partita IVA per infermieri, per evitare di sovrapporre l’intento di questa pagina dedicata alla classificazione ATECO.

Quando può servire un secondo codice ATECO

Un secondo codice non serve perché l’infermiere lavora con clienti diversi o in più luoghi. Può invece diventare necessario quando, oltre alla professione infermieristica, viene esercitata in modo autonomo un’attività economicamente diversa.

Esempi da valutare caso per caso possono essere attività formative, consulenziali, commerciali o organizzative non riconducibili alla prestazione infermieristica. In queste situazioni occorre verificare se l’attività ulteriore ha una propria classificazione e, nel forfettario, se ricade nello stesso gruppo di redditività o in un gruppo differente.

Non è corretto scegliere un codice secondario soltanto per ottenere un coefficiente più favorevole: la classificazione deve sempre rappresentare l’attività effettivamente esercitata.

Codice ATECO principale e attività prevalente

Se vengono svolte più attività, una viene indicata come principale in base all’attività prevalente secondo le regole applicabili, mentre le altre possono essere indicate come secondarie. La prevalenza non va decisa in modo astratto: deve riflettere l’organizzazione e i compensi dell’attività concreta.

La presenza di più codici può avere conseguenze anche sulla compilazione fiscale. L’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni del quadro LM, distingue il caso di attività appartenenti allo stesso gruppo di redditività da quello di attività appartenenti a gruppi differenti.

Cosa fare se nei documenti compare ancora il vecchio codice

Chi aveva già avviato l’attività prima di ATECO 2025 può trovare ancora il vecchio 86.90.29 in documenti, software, anagrafiche o guide archiviate. La presenza del vecchio codice non significa automaticamente che la posizione sia oggi errata, perché il passaggio alla nuova classificazione è stato accompagnato da procedure di riclassificazione degli archivi. Va però verificato quale codice risulta effettivamente associato alla posizione presso l’Amministrazione fiscale e se descrive correttamente l’attività svolta.

Se il codice risultante non è coerente con la reale attività infermieristica, è opportuno valutare una variazione anagrafica utilizzando gli strumenti previsti dall’Agenzia delle Entrate. Il controllo è particolarmente utile prima di una dichiarazione, dell’avvio di una nuova attività secondaria o di una modifica sostanziale del modo in cui viene esercitata la professione.

Il codice ATECO non cambia la descrizione della prestazione in fattura

Il codice ATECO serve a classificare l’attività economica, ma non sostituisce la descrizione concreta della prestazione riportata in fattura. Una medicazione, un accesso infermieristico domiciliare, un’assistenza palliativa o un’altra prestazione professionale devono essere descritte in modo coerente con il servizio realmente reso.

Allo stesso modo, il codice non determina da solo il trattamento di ogni operazione ai fini IVA, Sistema Tessera Sanitaria o fatturazione elettronica. Questi aspetti dipendono anche dalla natura della prestazione e dal destinatario. È quindi corretto usare 86.94.01 come classificazione dell’attività infermieristica e verificare separatamente gli obblighi fiscali applicabili alla singola prestazione.

Errori frequenti da evitare

  • utilizzare ancora 86.90.29 come se fosse il codice corrente per una nuova apertura;
  • usare 86.99.09 perché riportato da una guida non aggiornata;
  • confondere il lavoro dell’infermiere al domicilio del paziente con un generico servizio di assistenza domiciliare;
  • pensare che il codice ATECO determini da solo iscrizione ENPAPI, Ordine o autorizzazioni professionali;
  • aggiungere codici secondari non necessari solo perché si lavora con più clienti o in più strutture;
  • attribuire il coefficiente del forfettario guardando soltanto il nuovo codice ATECO senza considerare la regola transitoria vigente.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO dell’infermiere?

Il codice ATECO 2025 dell’infermiere libero professionista è 86.94.01 – Attività infermieristiche.

Qual era il vecchio codice ATECO degli infermieri?

Nella classificazione precedente l’attività infermieristica era ricompresa nel codice 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a..

Il codice 86.99.09 va bene per un infermiere?

Non per la normale attività infermieristica in ATECO 2025. La classificazione vigente prevede il codice specifico 86.94.01 e le note della classe 86.99 rinviano le attività infermieristiche alla classe 86.94.

Un infermiere che lavora a domicilio usa 86.94.01?

Sì, quando svolge personalmente prestazioni infermieristiche indipendenti a casa del paziente. Le note ISTAT includono espressamente questa modalità nel codice 86.94.01.

Qual è il coefficiente forfettario dell’infermiere?

Il coefficiente normalmente applicato è il 78%. Fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025 continua a operare la disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. 81/2025.

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