Il codice ATECO dell’osteopata nel 2026 è 86.96.09, denominato Altre attività di medicine complementari e alternative n.c.a.. La classificazione ATECO 2025 risolve un’ambiguità presente in molte vecchie guide: ISTAT include espressamente nel 86.96.09 le attività di osteopati.
86.96.09: cosa dice esattamente ISTAT
Le note ufficiali ATECO 2025 collocano nel 86.96.09 le attività di osteopati insieme ad altre medicine complementari e alternative non classificate altrove. Per l’osteopata, quindi, il codice non è più una semplice approssimazione ricavata da una categoria generica.
Perché 86.95.00 fisioterapia non è il codice dell’osteopata
La voce 86.95.00 – Fisioterapia riguarda la professione del fisioterapista e le note ISTAT escludono espressamente le attività degli osteopati, rinviandole al gruppo 86.96. Osteopata e fisioterapista sono quindi distinti sia sul piano professionale sia sul piano della classificazione economica.
Il vecchio 86.90.29 non è il riferimento ATECO 2025
Prima dell’entrata in vigore di ATECO 2025 molte fonti associavano l’osteopata a codici più ampi della precedente classificazione, come il vecchio 86.90.29. Quel riferimento può comparire ancora in articoli o visure storiche, ma non va utilizzato come risposta automatica a chi apre oggi l’attività con la classificazione 2025.
Se la visura riporta ancora un vecchio codice
Chi esercita da anni può trovare nella propria documentazione una classificazione precedente. Questo non significa che la posizione sia necessariamente irregolare, ma nel 2026 è opportuno controllare come l’attività è stata ricodificata con ATECO 2025 e se visura, anagrafe tributaria e fatturazione descrivono oggi la stessa attività. La verifica è particolarmente utile prima di una variazione, di una nuova collaborazione con strutture sanitarie o di richieste amministrative.
Perché 86.99.09 non è la prima scelta per l’osteopata
Il codice 86.99.09 riguarda altre attività varie per la salute umana non classificate altrove. Quando però ISTAT dedica al gruppo 86.96 una voce che comprende espressamente gli osteopati, il 86.96.09 è il riferimento specifico da utilizzare per la normale attività osteopatica. Un diverso codice avrebbe senso solo se le prestazioni effettivamente svolte fossero di altra natura.
ATECO e professione sanitaria sono due piani diversi
Il codice ATECO descrive l’attività economica, ma non attribuisce da solo il diritto di esercitare una professione sanitaria. L’osteopatia è una professione sanitaria riconosciuta e il relativo profilo professionale è stato definito dal DPR 131/2021. Il MUR ha integrato la professione nella classe di laurea L/SNT4.
Il codice giusto non sana un titolo professionale non idoneo
Aprire una Partita IVA con 86.96.09 significa classificare correttamente l’attività economica, ma non sostituisce laurea, equipollenza, iscrizione negli elenchi transitori o altri requisiti richiesti per esercitare. In modo speculare, possedere un titolo valido non esonera dal corretto inquadramento fiscale. Le due verifiche devono quindi essere completate entrambe prima dell’avvio.
Titoli pregressi ed equipollenza nel 2026
Il DPCM 25 marzo 2026 disciplina il riconoscimento dell’esperienza professionale e l’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante. Per chi rientra nella transizione sono previsti specifici requisiti, elenchi speciali ad esaurimento e successivo esame di abilitazione. La verifica professionale va quindi fatta separatamente dalla scelta del codice fiscale.
Coefficiente di redditività del 78%
Per l’attività professionale sanitaria il coefficiente di redditività del regime forfettario è 78%. Con 30.000 euro di compensi il reddito lordo fiscale è 23.400 euro. Il coefficiente non è un’aliquota d’imposta: serve a determinare il reddito prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori e dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Gestione Separata INPS
In assenza di una cassa professionale obbligatoria specifica, il riferimento è normalmente la Gestione Separata. La circolare INPS n. 8/2026 fissa il 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria e il 24% per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria.
Più attività professionali
Se oltre all’osteopatia vengono esercitate stabilmente attività autonome differenti, per esempio formazione, consulenza non sanitaria o altre prestazioni professionali, può essere necessario aggiungere un codice secondario. Non serve però moltiplicare i codici per ogni tecnica utilizzata all’interno della normale prestazione osteopatica.
Formazione e corsi non coincidono con la prestazione osteopatica
Un osteopata può anche tenere corsi o attività formative. Se queste entrate diventano abituali e autonome rispetto alle prestazioni ai pazienti, va valutato un inquadramento aggiuntivo. Il 86.96.09 deve rappresentare l’attività sanitaria effettivamente svolta, non ogni fonte di ricavo collegata alla figura professionale.
Prestazioni presso palestre, studi medici o poliambulatori
Il luogo in cui viene svolta la prestazione non cambia da solo il codice ATECO. Un osteopata può operare nel proprio studio, presso una struttura sanitaria o in spazi professionali condivisi mantenendo il 86.96.09, purché la prestazione resti osteopatica. Se invece la struttura remunera il professionista per attività organizzative, formative o servizi differenti, quelle entrate vanno analizzate separatamente.
Tre esempi pratici
- Osteopata che svolge esclusivamente trattamenti osteopatici: 86.96.09.
- Fisioterapista che esercita la propria professione: 86.95.00, non 86.96.09 per la fisioterapia.
- Osteopata che svolge anche formazione autonoma continuativa: 86.96.09 per l’osteopatia più eventuale codice secondario per la formazione.
Quando aggiornare l’ATECO
Il codice va aggiornato quando cambia stabilmente la natura delle prestazioni che generano i compensi. Cambiare studio, lavorare a domicilio o condividere una struttura non modifica da solo il 86.96.09; aggiungere invece una nuova attività professionale autonoma può richiedere una variazione.
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