Il regime forfettario per osteopata nel 2026 può essere applicato quando sono rispettati i requisiti fiscali previsti e l’attività professionale è correttamente inquadrata. Con ATECO 2025 il riferimento per l’osteopatia è 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a., codice che ISTAT associa espressamente ai servizi terapeutici di medicina osteopatica nell’ambito multidisciplinare della prevenzione sanitaria. Il coefficiente di redditività è il 78%.
ATECO 86.96.09: il codice corretto per l’osteopata
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono espressamente l’osteopatia nel 86.96.09. La stessa classificazione esclude gli osteopati dalle attività di fisioterapia e li rinvia a questa voce. Non è quindi necessario presentare il codice come una soluzione approssimativa o “da verificare” in via generale: la verifica serve piuttosto quando il professionista svolge anche attività ulteriori realmente autonome.
Osteopata: professione sanitaria riconosciuta
L’osteopata è una professione sanitaria riconosciuta dall’ordinamento italiano. Il profilo professionale è stato definito dal DPR 131/2021 e l’ordinamento didattico universitario dal decreto interministeriale del 1° dicembre 2023. L’attività riguarda interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso trattamento osteopatico manuale di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie dell’apparato muscolo-scheletrico.
Il passaggio regolamentare del 2026
Nel 2026 è entrato in vigore il DPCM 25 marzo 2026 sui criteri per il riconoscimento dell’esperienza professionale e dei titoli pregressi. Per i professionisti già attivi è stato previsto il percorso degli elenchi speciali ad esaurimento presso l’Ordine TSRM-PSTRP; la Federazione ha comunicato l’avvio delle domande dal 14 settembre 2026. Dal 1° settembre 2026, inoltre, i corsi per il conseguimento del titolo possono essere attivati solo dalle università previo accreditamento.
Titoli pregressi: la verifica viene prima della fiscalità
Per chi esercitava già prima del completamento del nuovo percorso normativo, la regolarità professionale non dipende dal codice ATECO. Il codice descrive l’attività ai fini economici e fiscali; il diritto a esercitare la professione segue invece le regole sui titoli, sull’esperienza riconoscibile e sull’iscrizione prevista dall’ordinamento professionale. Nel 2026 questi due piani vanno tenuti distinti: una Partita IVA fiscalmente corretta non sostituisce i requisiti professionali.
Coefficiente di redditività del 78%
Nel forfettario il reddito non si ottiene sottraendo i costi reali. Con 40.000 euro di compensi, il reddito lordo fiscale è 31.200 euro. Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo presunto. Affitto dello studio, lettino, software, assicurazione, formazione, spostamenti, consulenze e altre spese professionali non vengono dedotti analiticamente.
Quando il 78% va confrontato con i costi reali
Per un osteopata che lavora da solo in uno studio condiviso il 22% di costi presunti può essere sufficiente; per chi sostiene un canone elevato, investe molto in formazione o gestisce più sedi il rapporto può essere diverso. Prima di scegliere il regime conviene quindi stimare il margine economico reale e non limitarsi a guardare l’aliquota del 5% o del 15%.
Esempio di sostenibilità dello studio
Con 50.000 euro di compensi il reddito lordo forfettario è 39.000 euro. Se lo studio, l’assicurazione, la formazione, i software e gli spostamenti costano realmente 12.000 euro l’anno, il costo effettivo è pari al 24% dei compensi, leggermente superiore al 22% riconosciuto dal coefficiente. Questo non rende automaticamente sconveniente il forfettario, ma mostra perché il confronto deve essere fatto sui numeri reali prima di scegliere il regime.
Gestione Separata INPS 2026
In assenza di una cassa previdenziale professionale obbligatoria, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. Per il libero professionista privo di altra previdenza obbligatoria l’aliquota 2026 è il 26,07%; nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria si applica il 24%.
Nessun minimale fisso come Artigiani e Commercianti
La Gestione Separata funziona in modo diverso dalle gestioni Artigiani e Commercianti: i contributi si calcolano in percentuale sul reddito imponibile previdenziale e non si aggiunge un contributo minimo fisso annuo. Il valore di riferimento previdenziale annuale serve invece per l’accredito contributivo dell’intero anno.
Fatturazione e principio di cassa
Nel forfettario rilevano i compensi effettivamente incassati. Un pacchetto di trattamenti fatturato a dicembre ma pagato a gennaio entra, in linea generale, nei compensi dell’anno in cui viene incassato. Per controllare soglia degli 85.000 euro, acconti e liquidità è quindi utile riconciliare periodicamente fatture emesse e pagamenti ricevuti, soprattutto quando si lavora con studi, poliambulatori o strutture che pagano a distanza di settimane.
Imposta sostitutiva del 5% o del 15%
L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Il 5% può spettare nei primi cinque anni quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste per una nuova attività. Non basta aprire una nuova Partita IVA se l’attività costituisce prosecuzione di un lavoro precedente nelle condizioni escluse dalla norma.
Dipendente e osteopata con Partita IVA
Chi svolge osteopatia parallelamente a un lavoro dipendente deve verificare sia la compatibilità professionale sia le regole fiscali di accesso al forfettario, comprese le cause di esclusione collegate al reddito di lavoro dipendente quando applicabili. La presenza di altra previdenza obbligatoria può inoltre modificare l’aliquota della Gestione Separata.
Guide collegate
Consulta come aprire la Partita IVA da osteopata, il codice ATECO osteopata, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per osteopati.
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