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Codice ATECO ostetrica 2026: 86.94.02, INPS e forfettario

Aggiornato il 2 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO ostetrica 2026: 86.94.02, INPS e forfettario

Il codice ATECO dell’ostetrica nel 2026 è 86.94.02 – Attività ostetriche. È il riferimento della classificazione ATECO 2025 per la libera professione ostetrica e sostituisce i vecchi codici generici utilizzati prima dell’introduzione della voce specifica.

Per questa professione il codice fiscale va però coordinato con due aspetti decisivi: l’ostetrica è una professione sanitaria ordinistica e, sul piano previdenziale, la disciplina speciale porta normalmente alla Gestione Commercianti INPS, non alla Gestione Separata. Nel 2026 questo significa anche contributi minimi annuali da considerare nel budget.

Argomenti del post

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  • Codice ATECO ostetrica 2026: dati essenziali
  • Cosa comprende ATECO 86.94.02
  • Vecchio codice 86.90.29: perché compare ancora online
  • Professione sanitaria e iscrizione all’Albo
  • Corsi, formazione e attività diverse dall’attività ostetrica
  • Coefficiente di redditività nel forfettario: 78%
  • Previdenza ostetrica: Gestione Commercianti, non Gestione Separata
  • Contributi INPS ostetrica 2026: aliquota e minimo
  • Riduzione INPS del 35%: attenzione al caso delle ostetriche
  • Sistema Tessera Sanitaria per l’ostetrica
  • Fattura sanitaria e SdI
  • Errori da evitare con il codice ATECO dell’ostetrica
  • In sintesi
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Codice ATECO ostetrica 2026: dati essenziali

VoceDato di riferimento
Codice ATECO 202586.94.02
DescrizioneAttività ostetriche
Vecchio riferimento ricorrente86.90.29 nella precedente classificazione
Coefficiente forfettario 202678%
Previdenza ordinaria della libera professionistaGestione Commercianti INPS
Aliquota commercianti 202624,48%
Minimale di reddito 202618.808 euro
Contributo minimo annuo 20264.611,64 euro

Il riferimento ufficiale per la classificazione è ATECO 2025 dell’ISTAT.

Cosa comprende ATECO 86.94.02

Il codice 86.94.02 identifica le attività ostetriche. Per una libera professionista è quindi il riferimento da utilizzare quando l’attività effettivamente svolta consiste nelle prestazioni proprie della professione ostetrica, nel rispetto delle competenze professionali e dell’iscrizione all’Albo.

La scelta del codice non sostituisce i requisiti professionali: l’attività sanitaria può essere esercitata solo nel perimetro consentito dalla normativa e dall’ordinamento professionale. Se vengono svolte anche attività autonome diverse, la loro classificazione va verificata separatamente.

Vecchio codice 86.90.29: perché compare ancora online

Prima di ATECO 2025 l’attività dell’ostetrica veniva spesso ricondotta al codice 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.. Per una nuova apertura nel 2026 questo non è più il riferimento da copiare automaticamente: la classificazione corrente contiene la voce specifica 86.94.02.

Chi possiede già una Partita IVA aperta con il vecchio codice dovrebbe invece verificare la posizione attribuita dopo il passaggio ad ATECO 2025 prima di presentare variazioni, evitando modifiche inutili basate soltanto su vecchie guide.

Professione sanitaria e iscrizione all’Albo

L’ostetrica è una professione sanitaria regolamentata. L’apertura della Partita IVA e l’attribuzione del codice ATECO sono adempimenti fiscali e non sostituiscono il titolo professionale, l’iscrizione all’Albo e gli altri obblighi previsti per l’esercizio della professione.

Questo punto è importante anche nella comunicazione con il cliente: il codice ATECO descrive l’attività economica, ma non attribuisce competenze ulteriori rispetto a quelle previste dall’ordinamento professionale. Per i passaggi fiscali consulta come aprire Partita IVA da ostetrica.

Corsi, formazione e attività diverse dall’attività ostetrica

Una professionista può affiancare alle prestazioni sanitarie anche attività formative o divulgative. Se corsi, docenze o altri servizi diventano attività autonome e rilevanti, non vanno fatti confluire automaticamente in 86.94.02 soltanto perché sono rivolti allo stesso pubblico.

In questi casi occorre verificare se inserire un’attività secondaria e quale codice descriva correttamente il servizio effettivamente svolto. La stessa cautela vale per eventuali prestazioni appartenenti ad altre professioni sanitarie.

Coefficiente di redditività nel forfettario: 78%

Nel 2026 il coefficiente di redditività utilizzato per l’attività ostetrica nel regime forfettario è 78%. Significa che il 78% dei compensi fiscalmente rilevanti forma il reddito forfettario lordo, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.

Il coefficiente non è un’imposta del 78%. L’imposta sostitutiva viene calcolata successivamente, con aliquota ordinaria del 15% o del 5% quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Per soglie, cause ostative e previdenza consulta il regime forfettario ostetrica 2026.

Previdenza ostetrica: Gestione Commercianti, non Gestione Separata

Per l’ostetrica libera professionista esiste una disciplina previdenziale particolare derivata dalla soppressione dell’ENPAO. Il riferimento indicato anche dal Ministero del Lavoro è la Gestione Commercianti INPS, pur trattandosi di una professione sanitaria e anche in assenza della normale iscrizione al Registro delle Imprese.

Per questo non è corretto utilizzare automaticamente la Gestione Separata nelle simulazioni dell’ostetrica. Il quadro istituzionale è richiamato dal Ministero del Lavoro.

Contributi INPS ostetrica 2026: aliquota e minimo

La Circolare INPS n. 14/2026 stabilisce per i commercianti un’aliquota del 24,48%. Per il 2026 il minimale di reddito è pari a 18.808 euro e il contributo minimo annuo indicato per i commercianti è 4.611,64 euro.

Questa è una differenza fondamentale rispetto alla Gestione Separata: la Gestione Commercianti prevede contributi sul minimale anche quando il reddito effettivo è inferiore. Sul reddito eccedente il minimale si applicano poi le aliquote previste per le fasce contributive dell’anno.

Gli importi ufficiali sono pubblicati nella Circolare INPS 14/2026.

Riduzione INPS del 35%: attenzione al caso delle ostetriche

Per i contribuenti forfettari iscritti alle gestioni artigiani e commercianti esiste una disciplina di riduzione contributiva del 35%, ma per le ostetriche la sua applicazione non va data per automatica. Nel 2026 la FNOPO ha segnalato che l’INPS mantiene una posizione restrittiva sul beneficio per questa specifica categoria e che la questione dell’inquadramento previdenziale è ancora oggetto di confronto istituzionale.

Di conseguenza, una simulazione prudente deve utilizzare la contribuzione ordinaria finché non viene verificata la posizione individuale e l’eventuale accoglimento dell’agevolazione da parte dell’INPS. Presentare il 35% come riduzione certa rischierebbe di sottostimare il costo previdenziale reale.

Sistema Tessera Sanitaria per l’ostetrica

Le prestazioni sanitarie rese dalle ostetriche alle persone fisiche rientrano tra le spese utilizzate per la dichiarazione precompilata. La gestione fiscale deve quindi coordinare fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria quando l’operazione rientra nell’obbligo di trasmissione.

Il regime forfettario non elimina questo adempimento. La natura sanitaria della prestazione resta distinta dal modo in cui viene determinato il reddito fiscale. Il riferimento istituzionale è la sezione dell’Agenzia delle Entrate sulle spese sanitarie.

Fattura sanitaria e SdI

Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche opera il divieto di invio della fattura tramite Sistema di Interscambio previsto dalla normativa vigente. Questo obbligo va distinto dalla trasmissione dei dati al Sistema TS e dalle eventuali fatture non sanitarie che possono seguire regole diverse.

Chi svolge sia prestazioni sanitarie sia attività differenti dovrebbe quindi evitare di utilizzare un solo modello di fattura per ogni operazione.

Errori da evitare con il codice ATECO dell’ostetrica

  • usare ancora 86.90.29 come codice corrente senza verificare ATECO 2025;
  • attribuire automaticamente la Gestione Separata INPS all’ostetrica libera professionista;
  • ignorare i contributi minimi della Gestione Commercianti;
  • considerare certa la riduzione contributiva del 35% senza verifica INPS;
  • confondere il coefficiente del 78% con l’aliquota d’imposta;
  • trattare corsi e formazione come se fossero sempre compresi nell’attività ostetrica;
  • dimenticare gli adempimenti collegati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • considerare il codice ATECO sufficiente per esercitare una professione sanitaria regolamentata.

In sintesi

Nel 2026 il codice ATECO dell’ostetrica è 86.94.02 – Attività ostetriche. Il coefficiente del forfettario è 78%, ma il punto più importante è previdenziale: per la libera professionista il riferimento ordinario è la Gestione Commercianti INPS, con aliquota 24,48%, minimale 18.808 euro e contributo minimo annuo 4.611,64 euro. Fatturazione sanitaria e Sistema Tessera Sanitaria completano gli adempimenti da coordinare con l’attività professionale.

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