Il regime forfettario per ostetrica nel 2026 può essere applicato quando sono rispettati tutti i requisiti fiscali e la posizione professionale è correttamente inquadrata. Il codice ATECO corrente è 86.94.02 – Attività ostetriche, il coefficiente di redditività è 78% e la previdenza ordinaria della libera professionista è la Gestione Commercianti INPS.
Proprio la previdenza è il punto che distingue questa professione da molti altri lavoratori autonomi: nel 2026 la Gestione Commercianti prevede un contributo minimo annuo di 4.611,64 euro sul minimale di reddito di 18.808 euro. Per valutare davvero la convenienza del forfettario bisogna quindi guardare insieme imposta, contributi e costi reali dell’attività.
Regime forfettario ostetrica 2026: dati essenziali
| Voce | Dato di riferimento |
|---|---|
| Codice ATECO | 86.94.02 – Attività ostetriche |
| Limite ordinario del forfettario | 85.000 euro nell’anno precedente |
| Uscita immediata | oltre 100.000 euro percepiti durante l’anno |
| Coefficiente di redditività | 78% |
| Imposta sostitutiva | 15% ordinaria; 5% se spettante |
| Previdenza | Gestione Commercianti INPS |
| Aliquota commercianti 2026 | 24,48% |
| Minimale di reddito | 18.808 euro |
| Contributo minimo annuo | 4.611,64 euro |
Chi può usare il regime forfettario
Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche che rispettano i requisiti previsti dalla legge e non ricadono nelle cause di esclusione. Per l’ostetrica libera professionista il primo controllo riguarda i ricavi o compensi dell’anno precedente, che non devono superare 85.000 euro.
- vanno rispettati i limiti previsti per spese di dipendenti e collaboratori;
- devono essere controllate eventuali partecipazioni societarie incompatibili;
- vanno verificati i rapporti prevalenti con datori di lavoro attuali o precedenti;
- deve essere controllata la causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente;
- devono essere rispettate le ulteriori condizioni previste dalla disciplina del regime.
Soglie di 85.000 e 100.000 euro
Se nell’anno precedente i compensi superano 85.000 euro, il regime non può essere applicato nell’anno successivo. Se invece durante l’anno i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro, il forfettario cessa immediatamente secondo le regole vigenti.
Chi si avvicina alle soglie dovrebbe quindi monitorare gli incassi durante l’anno e non attendere la dichiarazione successiva.
Ostetrica dipendente e soglia 35.000 euro
Lavoro dipendente e libera professione possono coesistere, salvo eventuali incompatibilità del rapporto di lavoro. Nel 2026 la specifica causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente utilizza la soglia di 35.000 euro, salve le eccezioni previste quando il rapporto è cessato.
La presenza di lavoro dipendente non elimina automaticamente gli obblighi previdenziali collegati alla libera professione: la posizione deve essere verificata separatamente.
Codice ATECO ostetrica: 86.94.02
ATECO 2025 ha introdotto il codice specifico 86.94.02 – Attività ostetriche. Per una nuova apertura nel 2026 questo è il riferimento corrente; il precedente 86.90.29 appartiene alla vecchia classificazione.
Se vengono svolte anche attività formative o altri servizi autonomi, bisogna verificare se occorre un’attività secondaria. Per attività comprese, vecchio codice e previdenza consulta la guida sul codice ATECO ostetrica 86.94.02.
Come aprire Partita IVA da ostetrica
Per la libera professionista persona fisica l’apertura fiscale avviene normalmente con il modello AA9/12. Prima di iniziare devono essere coordinati iscrizione all’Albo, data di avvio, ATECO, regime fiscale, posizione INPS, fatture e adempimenti sanitari.
La procedura completa è nella guida su aprire Partita IVA da ostetrica.
Coefficiente di redditività: 78%
Nel 2026 il coefficiente di redditività utilizzato nel forfettario per l’attività ostetrica è 78%. Il 78% dei compensi rilevanti forma il reddito forfettario lordo; il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.
Il coefficiente non è una tassa. Dal reddito così determinato si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori deducibili effettivamente versati e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva.
Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
L’imposta sostitutiva ordinaria è pari al 15%. Può scendere al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Il 5% non è automatico per ogni nuova Partita IVA. Formula completa ed esempi sono nella guida sul calcolo tasse ostetrica forfettaria.
Gestione Commercianti INPS: perché si applica all’ostetrica
La libera professione ostetrica presenta un inquadramento previdenziale speciale derivato dalla soppressione dell’ENPAO. Il riferimento ordinario è la Gestione Commercianti INPS, pur non trattandosi di una normale impresa commerciale.
Il quadro istituzionale è richiamato anche dal Ministero del Lavoro. Applicare automaticamente la Gestione Separata porterebbe a un calcolo previdenziale non coerente con la disciplina specifica della categoria.
Contributi INPS 2026: quanto pesa il minimo
Nel 2026 l’aliquota della Gestione Commercianti è del 24,48%. Il minimale di reddito è pari a 18.808 euro e il contributo minimo annuo è 4.611,64 euro.
Il minimo è particolarmente importante per chi ha compensi contenuti: anche con un reddito forfettario inferiore al minimale la contribuzione ordinaria non diminuisce proporzionalmente come nella Gestione Separata. Per aliquote, quota eccedente, scadenze e riduzione del 35% consulta la guida sui contributi INPS dell’ostetrica. I valori ufficiali sono nella Circolare INPS 14/2026.
Riduzione INPS del 35%: non darla per certa
Per i contribuenti forfettari iscritti alle gestioni artigiani e commercianti esiste una riduzione contributiva del 35%, ma per le ostetriche la sua applicazione è oggetto di una posizione restrittiva dell’INPS segnalata dalla FNOPO nel 2026.
Per questo una simulazione prudente deve utilizzare la contribuzione ordinaria finché l’eventuale agevolazione non viene verificata sulla singola posizione. Considerarla automatica può sottostimare in modo rilevante il costo previdenziale.
Fatture sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria
Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono regole specifiche: nel 2026 resta il divieto di invio tramite SdI delle fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Separatamente, i dati delle spese devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria quando previsto.
Il regime forfettario non elimina questi adempimenti sanitari. Vanno inoltre gestite correttamente le diciture fiscali e l’eventuale bollo. Per prestazioni sanitarie e non sanitarie, opposizione al Sistema TS, SdI e bollo consulta la guida sulla fattura dell’ostetrica. Il riferimento istituzionale sulle spese sanitarie è la sezione dell’Agenzia delle Entrate.
Spese reali e convenienza del forfettario
Assicurazione, formazione, strumenti, software, studio e altre spese ordinarie non vengono dedotte analiticamente nel forfettario. Il sistema presume i costi attraverso il coefficiente del 78%.
Per questo il regime può essere conveniente quando i costi effettivi sono contenuti, ma va confrontato con il regime ordinario quando le spese reali sono elevate o quando il contributo minimo INPS pesa molto rispetto ai compensi.
Quando può essere utile un commercialista
La gestione autonoma è possibile per chi conosce bene gli adempimenti, ma l’assistenza può essere utile soprattutto per apertura, variazioni ATECO, previdenza commercianti, verifica del 35%, Sistema TS, passaggi di regime o coesistenza con lavoro dipendente.
Per capire quali servizi confrontare consulta la guida sul commercialista per ostetrica.
Errori da evitare
- usare il vecchio ATECO 86.90.29 come riferimento corrente;
- applicare la Gestione Separata invece della Gestione Commercianti;
- ignorare il contributo minimo INPS;
- considerare automatica la riduzione contributiva del 35%;
- scegliere il forfettario guardando soltanto alla soglia di 85.000 euro;
- confondere coefficiente 78% e aliquota d’imposta;
- dimenticare Sistema Tessera Sanitaria e regole della fattura sanitaria;
- considerare il 5% automatico per ogni nuova attività.
In sintesi
Nel 2026 l’ostetrica in regime forfettario deve coordinare ATECO 86.94.02, coefficiente 78%, imposta 15% o 5%, Gestione Commercianti INPS e adempimenti sanitari. Il contributo minimo annuo di 4.611,64 euro rende la previdenza una voce decisiva nella valutazione della convenienza, soprattutto quando i compensi sono contenuti.
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