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Aprire Partita IVA ostetrica 2026: ATECO, INPS e Sistema TS

Aggiornato il 2 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Aprire Partita IVA ostetrica 2026: ATECO, INPS e Sistema TS

Aprire la Partita IVA come ostetrica nel 2026 richiede di coordinare professione sanitaria, apertura fiscale, codice ATECO e previdenza. Il riferimento ATECO corrente è 86.94.02 – Attività ostetriche; sul piano previdenziale, per la libera professionista il riferimento ordinario è la Gestione Commercianti INPS, con contributi minimi annuali.

La procedura non si esaurisce quindi con l’attribuzione della Partita IVA. Prima di iniziare bisogna verificare iscrizione all’Albo, data effettiva di avvio, regime fiscale, posizione INPS, fatturazione delle prestazioni sanitarie e adempimenti del Sistema Tessera Sanitaria.

Argomenti del post

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  • Come aprire Partita IVA da ostetrica: checklist 2026
  • Quando serve la Partita IVA
  • Professione sanitaria e iscrizione all’Albo
  • Codice ATECO ostetrica: 86.94.02
  • Modello AA9/12 e apertura fiscale
  • Regime forfettario per ostetrica nel 2026
  • Coefficiente 78% e imposta al 15% o 5%
  • Previdenza: Gestione Commercianti INPS
  • Contributi INPS ostetrica 2026
  • Riduzione contributiva del 35%: non considerarla automatica
  • Fatture sanitarie, bollo e Sistema Tessera Sanitaria
  • Attività formative o servizi aggiuntivi
  • Errori da evitare all’apertura
  • In sintesi
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Come aprire Partita IVA da ostetrica: checklist 2026

  1. verificare titolo professionale e iscrizione all’Albo;
  2. individuare la data effettiva di inizio dell’attività autonoma;
  3. presentare il modello AA9/12 per l’apertura fiscale;
  4. indicare il codice ATECO 86.94.02;
  5. verificare l’accesso al regime forfettario;
  6. gestire l’iscrizione previdenziale alla Gestione Commercianti INPS;
  7. impostare fatturazione sanitaria, bollo e Sistema Tessera Sanitaria;
  8. verificare eventuali requisiti regionali o locali collegati alla sede in cui vengono rese le prestazioni.

Quando serve la Partita IVA

Per il lavoro autonomo professionale il criterio decisivo è l’abitualità. Se l’ostetrica svolge prestazioni autonome con continuità, organizza stabilmente l’attività e offre i propri servizi in modo professionale, la posizione fiscale deve essere impostata come attività abituale.

Il limite di 5.000 euro non è una soglia generale che permette di esercitare stabilmente senza Partita IVA. Quel valore riguarda specifiche regole previdenziali delle prestazioni occasionali e non sostituisce la verifica fiscale dell’abitualità.

Professione sanitaria e iscrizione all’Albo

L’ostetrica è una professione sanitaria regolamentata. La Partita IVA costituisce l’inquadramento fiscale dell’attività e non sostituisce il titolo abilitante, l’iscrizione all’Albo e gli altri requisiti previsti per l’esercizio professionale.

Se l’attività viene svolta in una struttura o in locali con caratteristiche particolari, l’apertura fiscale non sostituisce eventuali verifiche sanitarie, organizzative o autorizzative previste dalla normativa regionale o locale.

Codice ATECO ostetrica: 86.94.02

ATECO 2025 ha introdotto il codice specifico 86.94.02 – Attività ostetriche. È il riferimento da utilizzare quando l’attività concretamente svolta consiste nelle prestazioni proprie della professione ostetrica.

Il precedente 86.90.29 appartiene alla vecchia classificazione e non va copiato automaticamente in una nuova apertura del 2026. Per attività comprese, coefficiente e previdenza consulta la guida sul codice ATECO ostetrica 86.94.02.

Modello AA9/12 e apertura fiscale

Per la libera professionista persona fisica l’apertura avviene normalmente con il modello AA9/12. Nella dichiarazione vengono indicati la data di inizio attività, il codice ATECO, il regime fiscale e gli altri dati richiesti.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono la presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’attribuzione della Partita IVA non comporta una tassa statale di apertura; l’eventuale costo deriva dall’assistenza del professionista o del servizio utilizzato. Le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario per ostetrica nel 2026

L’ostetrica persona fisica può utilizzare il regime forfettario se rispetta tutti i requisiti previsti e non ricade nelle cause di esclusione. Il limite ordinario dei ricavi o compensi dell’anno precedente è 85.000 euro.

Se durante l’anno i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa immediatamente secondo la disciplina vigente. Per il 2026 va inoltre verificata la causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, con soglia pari a 35.000 euro salvo le eccezioni previste. Per il quadro completo consulta il regime forfettario ostetrica 2026.

Coefficiente 78% e imposta al 15% o 5%

Nel 2026 il coefficiente di redditività utilizzato per l’attività ostetrica nel forfettario è 78%. Il 78% dei compensi rilevanti forma il reddito forfettario lordo; i normali costi dell’attività non vengono dedotti uno per uno.

L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Può scendere al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi se sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Il 5% non è automatico per la sola apertura di una nuova Partita IVA. Formula ed esempi sono nella guida sul calcolo tasse ostetrica forfettaria.

Previdenza: Gestione Commercianti INPS

Per l’ostetrica libera professionista la previdenza presenta una particolarità importante: dopo la soppressione dell’ENPAO, il riferimento ordinario è la Gestione Commercianti INPS. Questo inquadramento opera per la categoria anche se l’attività professionale non coincide con una normale impresa commerciale iscritta al Registro delle Imprese.

Non è quindi corretto applicare automaticamente le aliquote della Gestione Separata. Il quadro istituzionale è richiamato anche dal Ministero del Lavoro.

Contributi INPS ostetrica 2026

Per il 2026 l’aliquota della Gestione Commercianti è del 24,48%. La Circolare INPS n. 14/2026 fissa il minimale di reddito a 18.808 euro e il contributo minimo annuo a 4.611,64 euro.

A differenza della Gestione Separata, quindi, esiste una contribuzione calcolata sul minimale anche quando il reddito effettivo è inferiore. Gli importi ufficiali sono riportati nella Circolare INPS 14/2026.

Riduzione contributiva del 35%: non considerarla automatica

Il regime previdenziale agevolato del 35% previsto per artigiani e commercianti forfettari è un punto particolarmente delicato per le ostetriche. Nel 2026 la FNOPO ha segnalato che l’INPS mantiene una posizione restrittiva sull’applicazione del beneficio alla categoria.

Per una previsione prudente dei costi non conviene quindi sottrarre automaticamente il 35% dai contributi: l’eventuale agevolazione va verificata sulla posizione individuale e sulla concreta accettazione da parte dell’INPS.

Fatture sanitarie, bollo e Sistema Tessera Sanitaria

Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche richiedono una gestione specifica. Nel 2026 resta il divieto di inviare tramite SdI le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche; separatamente, i dati delle spese sanitarie devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria quando ricorrono i presupposti.

Nel forfettario vanno inoltre gestite correttamente le diciture fiscali e l’eventuale imposta di bollo sui documenti non soggetti a IVA quando ne ricorrono le condizioni. Il riferimento istituzionale sulle spese sanitarie è la sezione dell’Agenzia delle Entrate. Se preferisci delegare questi controlli, verifica cosa comprende il servizio nella guida sul commercialista per ostetrica.

Attività formative o servizi aggiuntivi

Se oltre alle prestazioni ostetriche vengono svolti stabilmente corsi, docenze, attività formative o altri servizi autonomi, bisogna verificare se l’attività richiede un codice ATECO secondario. Non è corretto ricondurre automaticamente ogni servizio a 86.94.02 soltanto perché è svolto dalla stessa professionista.

Errori da evitare all’apertura

  • usare il vecchio codice 86.90.29 come riferimento corrente;
  • considerare i 5.000 euro una soglia generale per lavorare abitualmente senza Partita IVA;
  • attribuire all’ostetrica la Gestione Separata invece della Gestione Commercianti;
  • ignorare il contributo minimo INPS annuale;
  • considerare automatica la riduzione contributiva del 35%;
  • confondere apertura fiscale e requisiti della professione sanitaria;
  • trattare allo stesso modo fatture sanitarie e attività non sanitarie;
  • dimenticare gli adempimenti del Sistema Tessera Sanitaria.

In sintesi

Per aprire Partita IVA da ostetrica nel 2026 bisogna coordinare Albo, modello AA9/12, ATECO 86.94.02, regime fiscale e Gestione Commercianti INPS. Nel forfettario il coefficiente è 78%; sul piano previdenziale il 2026 prevede aliquota commercianti 24,48%, minimale 18.808 euro e contributo minimo annuo 4.611,64 euro. Fatturazione sanitaria e Sistema Tessera Sanitaria completano gli adempimenti da predisporre prima di iniziare.

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