Il coefficiente di redditività del 54% nel regime forfettario riguarda il commercio ambulante di prodotti diversi da alimenti e bevande, secondo il gruppo previsto dall’Allegato 4 alla Legge 190/2014. Significa che il 54% dei ricavi fiscalmente rilevanti viene considerato reddito forfettario iniziale, mentre il restante 46% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.
È un coefficiente molto specifico e proprio per questo viene spesso confuso con il 40% applicabile ad altre attività commerciali. La distinzione non dipende dal fatto che si venda “al dettaglio”, ma dall’inquadramento concreto dell’attività e dal gruppo ATECO di riferimento. Con ATECO 2025, inoltre, nel 2026 continua a essere necessario il raccordo con la classificazione ATECO 2007 finché non saranno approvati nuovi coefficienti.
Cosa significa coefficiente di redditività 54%
Il 54% non è l’aliquota delle tasse. È la percentuale utilizzata per trasformare i ricavi in reddito forfettario. Se incassi 20.000 euro e il coefficiente corretto è 54%, il reddito forfettario iniziale è 10.800 euro. Su questo importo si applicano poi le regole previdenziali e fiscali del regime.
I contributi previdenziali obbligatori versati vengono dedotti secondo le regole applicabili e soltanto dopo si calcola l’imposta sostitutiva del 15% o, quando spettante, del 5%. Per questo il coefficiente è soltanto il primo passaggio del calcolo, non la percentuale finale che “si paga”.
Quali attività rientrano nel 54%
L’Allegato 4 individua il 54% per il commercio ambulante di altri prodotti, cioè prodotti diversi da alimentari e bevande. Nella classificazione ATECO 2007 il riferimento storico è ai gruppi 47.82 e 47.89.
- abbigliamento e accessori venduti su aree pubbliche;
- calzature e articoli tessili in forma ambulante;
- articoli per la casa e altri beni non alimentari venduti nei mercati;
- altre attività di commercio ambulante non alimentare riconducibili al gruppo previsto dalla tabella.
Gli esempi non sostituiscono il codice ATECO effettivo. Due attività che vendono lo stesso prodotto possono avere un diverso inquadramento se una opera come commercio ambulante e l’altra come negozio fisso o altra forma di commercio.
Differenza tra coefficiente 54% e 40%
Il 40% copre, tra gli altri, il commercio all’ingrosso e al dettaglio ricompreso nei gruppi previsti, il commercio ambulante di alimenti e bevande e i servizi di alloggio e ristorazione. Il 54%, invece, è riservato al commercio ambulante di altri prodotti.
Quindi un ambulante che vende prodotti alimentari non usa automaticamente il 54%: il gruppo storico del commercio ambulante alimentare è associato al 40%. Per approfondire questo confronto puoi leggere la guida sul coefficiente di redditività 40%.
ATECO 2025 e coefficiente 54% nel 2026
L’introduzione di ATECO 2025 non ha modificato automaticamente i coefficienti del regime forfettario. Il decreto legislativo 81/2025 prevede che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione, continuino ad applicarsi quelli dell’Allegato 4 individuando il gruppo tramite il codice corrispondente secondo ATECO 2007.
Per questo nel 2026 bisogna partire dal codice ATECO 2025 corretto dell’attività e verificare la corrispondenza con il vecchio gruppo. Le tavole di raccordo pubblicate dall’ISTAT sono il riferimento tecnico per ricostruire la relazione tra classificazioni.
Come si calcola il reddito con il 54%
La formula iniziale è semplice: ricavi rilevanti × 54%. Se nell’anno hai 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario iniziale è 16.200 euro. La quota implicita riconosciuta come costo è quindi 13.800 euro, pari al 46%.
- Ricavi: 30.000 €.
- Coefficiente: 54%.
- Reddito forfettario iniziale: 16.200 €.
- Quota forfettaria di costi: 13.800 €.
Dopo questo passaggio vanno considerate previdenza e imposta sostitutiva. Puoi effettuare una simulazione completa con il calcolatore delle tasse del regime forfettario.
Esempio con 50.000 euro di ricavi
Con 50.000 euro di ricavi, il coefficiente 54% produce 27.000 euro di reddito forfettario iniziale. Il sistema presume quindi una quota di costi pari a 23.000 euro, indipendentemente dal fatto che le spese reali siano maggiori o minori.
Questa caratteristica è decisiva per valutare la convenienza. Un ambulante con costi effettivi molto elevati per acquisto merce, trasporto, posteggi e logistica non può dedurre analiticamente tali spese nel forfettario: il riconoscimento dei costi resta incorporato nel coefficiente.
Il 46% di costi deve essere documentato?
No. Il 46% non è una somma di spese da provare con documenti per ottenere la deduzione. È una percentuale forfettaria stabilita dalla legge. Se sostieni costi reali inferiori al 46%, il coefficiente non aumenta; se ne sostieni di più, il reddito non si riduce ulteriormente per effetto di quelle spese ordinarie.
Restano naturalmente importanti fatture e documenti per gli altri obblighi dell’attività, ma il calcolo del reddito forfettario non funziona come la contabilità analitica di un regime ordinario.
Commercio ambulante misto: attenzione alla classificazione
Quando l’attività comprende categorie di prodotti diverse o modalità di vendita differenti, non conviene scegliere il coefficiente guardando soltanto ciò che si vende di più in un singolo periodo. Prima va definito correttamente l’inquadramento dell’attività e, se sono presenti più attività, va verificato il trattamento delle singole componenti secondo la disciplina applicabile.
Questa è una delle situazioni in cui il raccordo ATECO e la descrizione reale dell’attività contano più della semplice etichetta “ambulante”.
Errori frequenti sul coefficiente 54%
- Usare il 54% per qualsiasi attività commerciale ambulante.
- Applicarlo anche all’ambulante alimentare, che rientra nel gruppo del 40%.
- Confondere il coefficiente con l’aliquota dell’imposta sostitutiva.
- Usare direttamente il codice ATECO 2025 sulla vecchia tabella senza raccordo.
- Dedurre una seconda volta i normali costi reali già rappresentati forfettariamente.
- Ignorare l’inquadramento previdenziale nel calcolo complessivo delle uscite.
Checklist per verificare il 54%
- Verifica che l’attività sia realmente commercio ambulante.
- Distingui prodotti alimentari da non alimentari.
- Controlla il codice ATECO 2025 attribuito.
- Usa il raccordo con ATECO 2007 previsto dalla disciplina transitoria.
- Applica il 54% ai ricavi fiscalmente rilevanti.
- Considera poi contributi previdenziali e imposta sostitutiva.
Domande frequenti sul coefficiente di redditività 54%
Chi usa il coefficiente di redditività 54%?
Il gruppo normativo riguarda il commercio ambulante di prodotti diversi da alimenti e bevande.
Un ambulante alimentare usa il 54%?
No: il commercio ambulante di alimenti e bevande è associato al coefficiente del 40% nella tabella vigente.
Con 10.000 euro di ricavi quanto è il reddito al 54%?
Il reddito forfettario iniziale è 5.400 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori applicabili.
Il 46% restante posso aggiungerlo ai costi deducibili?
No. È già la quota di costi riconosciuta forfettariamente dal meccanismo del coefficiente.
ATECO 2025 ha cancellato il 54%?
No. Finché non vengono approvati i nuovi coefficienti, la disciplina transitoria mantiene quelli dell’Allegato 4 tramite la corrispondenza con ATECO 2007.
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