Il coefficiente di redditività del 40% nel regime forfettario significa che, ai fini della determinazione del reddito, il 40% dei ricavi o compensi rilevanti viene considerato reddito forfettario prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori. Il restante 60% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario: non è necessario dimostrare spese reali pari al 60% e, allo stesso tempo, i normali costi dell’attività non vengono dedotti uno per uno.
Il 40% riguarda soprattutto commercio, industrie alimentari e delle bevande, commercio ambulante di alimentari e bevande, alloggio e ristorazione secondo la tabella normativa ancora utilizzata nel 2026. Con ATECO 2025 è però necessaria un’attenzione in più: fino all’approvazione di nuovi coefficienti, il collegamento continua a essere ricostruito tramite la classificazione ATECO 2007 corrispondente.
Cosa significa coefficiente di redditività 40%
Il coefficiente non è un’aliquota fiscale e non significa che paghi il 40% di tasse. Serve a determinare il reddito forfettario partendo dai ricavi o compensi rilevanti. Su quel reddito, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori nei limiti previsti, si calcola poi l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando ricorrono i requisiti per l’aliquota agevolata.
Esempio essenziale: con 30.000 euro di ricavi e coefficiente 40%, il reddito forfettario iniziale è 12.000 euro. Non significa che il contribuente abbia davvero sostenuto 18.000 euro di costi: il 60% è semplicemente la quota di spesa riconosciuta dal meccanismo forfettario.
Quali attività hanno il coefficiente del 40%
L’Allegato 4 alla Legge 190/2014 associa il 40% a quattro grandi gruppi: industrie alimentari e delle bevande; commercio all’ingrosso e al dettaglio; commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande; servizi di alloggio e ristorazione.
- produzione alimentare e bevande;
- negozi e commercio al dettaglio;
- molte attività di e-commerce commerciali;
- commercio all’ingrosso nei gruppi previsti;
- ambulanti di alimentari e bevande;
- bar, ristoranti e altre attività di ristorazione;
- alberghi e altre attività di alloggio comprese nel gruppo normativo.
La percentuale non si assegna in base al nome commerciale dell’attività ma al corretto inquadramento ATECO e alla corrispondenza prevista dalla normativa. Per esempio, un e-commerce che svolge vera attività di commercio ha una logica diversa da un professionista che vende consulenza online. Per il primo caso puoi approfondire e-commerce e regime forfettario.
ATECO 2025: perché nel 2026 serve il raccordo
ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è stata adottata operativamente dal 1° aprile 2025. Questo non ha però sostituito automaticamente la tabella dei coefficienti del forfettario.
Il decreto legislativo 81/2025 stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti elaborati sulla base di ATECO 2025, il reddito continua a essere determinato con i coefficienti dell’Allegato 4 della Legge 190/2014, individuati tramite il codice corrispondente secondo ATECO 2007.
Per questo oggi non è corretto limitarsi a leggere le prime cifre di un nuovo codice ATECO 2025 e applicare meccanicamente una vecchia tabella. Va ricostruita la corrispondenza. L’ISTAT pubblica le tavole di raccordo e nel luglio 2026 ha aggiornato gli strumenti di corrispondenza.
Come si calcola il reddito con coefficiente 40%
Il primo passaggio è moltiplicare i ricavi o compensi fiscalmente rilevanti per 40%. Il risultato è il reddito determinato forfettariamente prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori.
- Ricavi rilevanti: 30.000 €.
- Coefficiente: 40%.
- Reddito forfettario: 12.000 €.
- Quota forfettaria di costi implicita: 18.000 €.
Dal reddito forfettario si deducono poi i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole applicabili. Solo dopo si calcola l’imposta sostitutiva. Se vuoi simulare l’intero percorso puoi usare il calcolatore del regime forfettario.
Esempio con 20.000 euro di ricavi
Con 20.000 euro di ricavi e coefficiente 40%, il reddito forfettario iniziale è 8.000 euro. Se, a titolo puramente esemplificativo, i contributi obbligatori deducibili fossero 3.000 euro, la base su cui applicare l’imposta sostitutiva diventerebbe 5.000 euro.
Con aliquota del 15%, l’imposta sarebbe 750 euro; con aliquota del 5%, se spettante, sarebbe 250 euro. I contributi non sono però uguali per tutte le attività: commercio, artigianato e altre posizioni previdenziali possono avere regole diverse, quindi il calcolo completo non può fermarsi al coefficiente.
Esempio con 50.000 euro di ricavi
Con 50.000 euro di ricavi, il 40% produce un reddito forfettario iniziale di 20.000 euro. La quota di costi riconosciuta implicitamente dal regime è 30.000 euro. Anche in questo caso i contributi obbligatori effettivamente deducibili vengono sottratti prima di applicare l’imposta sostitutiva.
Questo esempio mostra perché un’attività con margini reali molto diversi da quelli presunti dalla legge dovrebbe valutare la convenienza del regime nel suo complesso. Un commerciante con costi reali bassi può beneficiare in modo diverso rispetto a un’attività con acquisti di merce, affitto, personale e costi logistici elevati.
Il 60% restante è un costo deducibile?
Non nel senso ordinario del termine. Il 60% non è una deduzione analitica che devi documentare con fatture di acquisto. È la parte di ricavi che la legge esclude dalla base reddituale attraverso il coefficiente del 40%.
Di conseguenza, spendere davvero il 60% non aumenta la deduzione e spendere meno del 60% non riduce il beneficio. È proprio questa standardizzazione a rendere il forfettario semplice ma anche potenzialmente più o meno conveniente a seconda del margine reale dell’attività.
Commercio, ristorazione ed e-commerce: stesso 40%, economie diverse
Il coefficiente può essere uguale, ma la struttura economica delle attività è molto diversa. Un negozio, un bar, un ristorante, un’attività ricettiva e un e-commerce possono tutti ricadere nel 40% in presenza del corretto inquadramento, ma affrontano costi e contributi differenti.
Per esempio, nella ristorazione pesano materie prime, locali e personale; nell’e-commerce possono incidere merce, marketplace, pubblicità e logistica. Il coefficiente non cambia in funzione dei costi effettivi sostenuti. Per esempi verticali puoi vedere anche regime forfettario per bar e caffetterie e regime forfettario per food truck.
Il coefficiente 40% cambia se aumentano i costi reali?
No. Finché l’attività resta correttamente associata al gruppo normativo del 40% e il regime forfettario è applicabile, la percentuale non viene ricalcolata in base alle spese effettive dell’anno. Non puoi scegliere un coefficiente più basso perché hai acquistato molta merce o sostenuto investimenti importanti.
Proprio per questo conviene confrontare periodicamente il margine reale con quello presunto. Se i costi effettivi sono strutturalmente molto elevati, la convenienza rispetto a un regime analitico può ridursi.
Errori frequenti con il coefficiente del 40%
- Confondere il 40% con l’aliquota dell’imposta.
- Applicare il 40% solo perché l’attività “vende qualcosa”, senza verificare l’ATECO.
- Usare direttamente un codice ATECO 2025 sulla vecchia tabella senza raccordo.
- Dedurre anche i costi ordinari uno per uno oltre alla quota già riconosciuta forfettariamente.
- Dimenticare che i contributi previdenziali obbligatori seguono una deduzione specifica.
- Trattare un servizio professionale online come commercio soltanto perché viene venduto via internet.
- Usare il coefficiente come unico criterio per stabilire se il forfettario conviene.
Checklist per verificare se il 40% è corretto
- Identifica l’attività realmente svolta, non solo il nome commerciale.
- Controlla il codice ATECO 2025 attribuito.
- Ricostruisci la corrispondenza richiesta dalla disciplina transitoria.
- Verifica che il gruppo storico ricada tra quelli con coefficiente 40%.
- Calcola il reddito sui ricavi o compensi fiscalmente rilevanti.
- Deduci correttamente i contributi previdenziali obbligatori.
- Applica soltanto dopo l’imposta sostitutiva spettante.
Domande frequenti sul coefficiente di redditività 40%
Cosa vuol dire coefficiente di redditività 40%?
Vuol dire che il 40% dei ricavi o compensi rilevanti viene assunto come reddito forfettario iniziale. Il restante 60% è la quota di costi riconosciuta forfettariamente.
Il 40% è la percentuale di tasse da pagare?
No. È il coefficiente usato per determinare il reddito. L’imposta sostitutiva viene calcolata successivamente sulla base imponibile risultante.
Quali attività hanno il coefficiente 40%?
La tabella normativa comprende industrie alimentari e bevande, commercio all’ingrosso e al dettaglio nei gruppi previsti, ambulanti di alimentari e bevande, alloggio e ristorazione.
Un e-commerce ha sempre coefficiente 40%?
Un e-commerce che svolge vera attività commerciale rientra normalmente nel gruppo del commercio, ma va verificato il corretto codice ATECO e il tipo di attività effettivamente esercitata. Vendere servizi professionali online è un caso diverso.
Con ATECO 2025 il coefficiente è cambiato?
Non automaticamente. Il decreto legislativo 81/2025 prevede che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, si continuino a usare quelli dell’Allegato 4 individuando il gruppo tramite la corrispondenza con ATECO 2007.
Con 100.000 euro e coefficiente 40% il reddito è 40.000 euro?
Il calcolo matematico del reddito forfettario iniziale sarebbe 40.000 euro, ma le soglie di permanenza e uscita dal regime devono essere verificate separatamente: il coefficiente non modifica i limiti di accesso e permanenza.
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