Concordato preventivo biennale e ISA diversi: il professionista può aderire al CPB 2026-2027 anche quando lo studio associato di cui fa parte non aderisce, se le due attività sono effettivamente riconducibili a indici ISA differenti. Il chiarimento arriva dalla risposta a interpello n. 191 del 23 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate e riguarda una specifica causa di esclusione prevista per chi esercita individualmente e partecipa contemporaneamente a un’associazione professionale. Non è sufficiente essere associato per perdere automaticamente il diritto di aderire.
La novità interessa professionisti con una propria posizione fiscale e, allo stesso tempo, una partecipazione in studi associati o altre strutture professionali. Il criterio decisivo è il collegamento tra le attività economiche svolte e gli ISA applicabili: attività realmente diverse possono comportare il venir meno del vincolo di adesione congiunta. Restano comunque da verificare tutte le ulteriori condizioni per accedere al CPB. Per il biennio 2026-2027, il termine di adesione dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2 novembre 2026.
Cosa stabilisce la risposta 191/2026 per i professionisti che partecipano a uno studio
La questione affrontata dall’Amministrazione finanziaria riguarda l’articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies), del decreto legislativo 13/2024. La disposizione collega l’accesso del professionista al concordato alla partecipazione contemporanea a un’associazione tra professionisti, una società tra professionisti (STP) o una società tra avvocati (STA). Il problema emerge quando il professionista vuole aderire per la propria attività individuale ma l’organizzazione partecipata non aderisce per il periodo rilevante.
La risposta n. 191/2026 chiarisce che la condizione deve essere esaminata alla luce dell’effettiva riconducibilità delle attività al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale. Se il professionista svolge individualmente un’attività distinta da quella svolta tramite l’associazione e i relativi ISA non coincidono, non si integra, per quel solo fatto, la specifica causa ostativa legata alla mancata adesione congiunta.
Questa conclusione non equivale a un permesso generalizzato per chiunque svolga due attività. Occorre controllare il tipo di attività effettivamente esercitata, l’indice ISA applicabile, il periodo oggetto di concordato e la natura della partecipazione. Il codice ATECO, da solo, può non bastare a risolvere il confronto: due codici distinti non dimostrano automaticamente che le attività ricadano in ISA diversi.
Per un quadro complessivo delle scadenze, dei soggetti ammessi e delle caratteristiche del patto fiscale, RM dispone già della guida al concordato preventivo biennale 2026-2027. Il chiarimento dell’interpello ha invece un obiettivo più preciso: spiegare quando l’attività svolta tramite uno studio non impedisce l’accesso individuale.
Cause di esclusione: perché conta il medesimo ISA, non soltanto la partecipazione
Il vincolo di adesione congiunta è stato introdotto per coordinare l’applicazione del concordato a professionisti che producono reddito individualmente e attraverso forme associate. Le lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11 del decreto CPB disciplinano, rispettivamente, la posizione del professionista e quella dell’associazione o società professionale in presenza di soci o associati che dichiarano anche reddito di lavoro autonomo individuale.
Il decreto legislativo 148 del 7 agosto 2026, noto come decreto Omnibus, ha precisato la portata delle cause di esclusione con effetto dal biennio 2026-2027, limitandone l’operatività alle attività riconducibili al medesimo ISA. Anche la circolare 8/E del 6 ottobre 2026 riordina le condizioni di accesso e illustra la necessità di distinguere attività effettivamente collegate da attività professionali autonome e non assimilabili.
In altre parole, se chi esercita individualmente e lo studio di cui fa parte applicano lo stesso ISA, il tema della partecipazione e dell’adesione congiunta deve essere verificato con particolare attenzione. Se le attività non sono riconducibili allo stesso indice, il professionista potrebbe aderire individualmente senza che la scelta dello studio generi automaticamente la specifica causa di esclusione. La norma non sostituisce però le altre verifiche relative ai requisiti generali del CPB.
| Situazione | Verifica richiesta |
|---|---|
| Attività individuale e studio con lo stesso ISA | Controllare il vincolo di adesione coordinata |
| Attività individuale e studio con ISA effettivamente differenti | La specifica esclusione per mancata adesione congiunta può non operare |
| Due codici ATECO diversi, senza verifica ISA | Non basta per concludere che la causa di esclusione sia assente |
| Professionista con altre cause ostative | L’assenza del vincolo associativo non garantisce l’ammissione |
Esempio: attività autonoma e partecipazione a un’associazione professionale diversa
Si immagini un contribuente che esercita individualmente la professione di consulente in un determinato ambito e partecipa, separatamente, a un’associazione che svolge un’altra attività professionale. Il professionista riceve la propria proposta di CPB 2026-2027; l’associazione non intende aderire. La domanda da porsi non è soltanto se il professionista sia associato, ma se la sua attività individuale sia riconducibile allo stesso ISA di quella esercitata dall’organizzazione.
Se le attività sono sostanzialmente differenti, con propri parametri di affidabilità e differenti ISA, la risposta 191/2026 conferma la possibilità di non applicare la specifica causa di esclusione per mancata adesione congiunta. Il contribuente deve comunque dimostrare la correttezza degli inquadramenti fiscali e soddisfare tutte le altre condizioni previste dal concordato.
Un precedente utile è rappresentato dalla risposta n. 45 del 24 febbraio 2026, relativa a un dottore commercialista con attività individuale e una contemporanea partecipazione a una scuola di sci organizzata come associazione. Le attività erano differenti, non assimilabili e soggette a ISA diversi. Il chiarimento successivo e le modifiche legislative del 2026 rafforzano l’importanza del criterio della diversa attività economica, ma non trasformano una risposta a interpello in una regola senza condizioni.
Una questione distinta riguarda la forma con cui i professionisti esercitano insieme. Le caratteristiche delle associazioni e delle società tra professionisti non sono identiche; per comprenderne alcune differenze organizzative si può consultare la guida RM sulle società di ingegneria e STP. La scelta del modello societario, tuttavia, non sostituisce la verifica ISA necessaria ai fini del concordato.
Come verificare l’accesso al concordato 2026-2027 prima del 2 novembre
Per arrivare a una decisione fondata, occorre verificare separatamente la posizione individuale del professionista e quella dell’ente partecipato. Il confronto deve considerare almeno la natura delle prestazioni svolte, gli ISA applicabili, la presenza di redditi di lavoro autonomo individuale, la situazione dell’associazione e i periodi d’imposta ai quali si riferiscono le eventuali adesioni.
Va inoltre considerato che il concordato preventivo biennale riguarda i contribuenti per i quali trovano applicazione gli ISA, alle condizioni previste dalla disciplina. I contribuenti che applicano il regime forfettario non possono essere trattati come soggetti ordinariamente ammessi al CPB 2026-2027 per il solo fatto di svolgere la stessa professione. Se sono presenti cause di esclusione ISA o posizioni particolari dei partecipanti, è necessario verificare le regole specifiche illustrate dalla prassi dell’Agenzia.
La scadenza del 2 novembre 2026 deriva dal termine fissato al 31 ottobre, che nel 2026 cade di sabato, e riguarda i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. Per periodi d’imposta non coincidenti con l’anno civile, la normativa prevede un criterio di scadenza diverso. Aderire in prossimità del termine senza aver controllato la presenza di cause ostative può esporre a problemi successivi.
Oltre alla legittimità dell’adesione, occorre valutare la convenienza della proposta: reddito concordato, eventuali benefici, previsioni attendibili per gli esercizi interessati e situazione contributiva e fiscale del contribuente. L’assenza della causa di esclusione collegata allo studio non significa che la proposta sia vantaggiosa. È una valutazione economica e fiscale da condurre separatamente.
Errori da evitare quando i soci o gli associati applicano ISA differenti
Un errore frequente è equiparare la diversità dei codici ATECO alla diversità degli ISA senza controllare le regole applicabili. Il requisito riguarda l’effettivo indice sintetico di affidabilità e la riconducibilità economica delle attività, non la sola denominazione formale della posizione fiscale. Serve quindi un confronto documentato e coerente con le dichiarazioni.
Un secondo errore è ritenere che il chiarimento consenta sempre a un socio di non coordinarsi con lo studio. Quando le attività sono riconducibili al medesimo ISA, i vincoli associativi possono continuare a essere determinanti. Occorre distinguere anche la fase di accesso dalle ipotesi di cessazione degli effetti del CPB nel corso del biennio, per le quali esistono regole specifiche.
Un terzo errore è dimenticare gli altri requisiti del contribuente. La risposta n. 191/2026 chiarisce una causa ostativa specifica ma non deroga alle condizioni generali, agli eventuali debiti rilevanti o alle altre situazioni che possono impedire l’accesso. Prima della comunicazione conviene conservare il prospetto degli ISA applicabili, la proposta CPB, la documentazione dell’associazione e il parere del professionista che cura l’adempimento.
Domande frequenti e fonti ufficiali sul CPB degli studi associati
Posso aderire se lo studio associato non vuole aderire? Quando l’attività individuale e quella dell’associazione sono riconducibili a ISA diversi, la specifica causa di esclusione legata alla mancata adesione congiunta può non ricorrere. Restano obbligatorie le altre verifiche.
È sufficiente svolgere due attività con codici ATECO differenti? No. La distinzione deve essere verificata rispetto agli ISA realmente applicabili e agli ambiti economici dell’attività esercitata; il codice ATECO è soltanto uno degli elementi da esaminare.
Le regole riguardano anche società tra professionisti e società tra avvocati? Le disposizioni sulle cause di esclusione prendono in considerazione anche STP e STA, ma devono essere applicate in base alla forma e alle attività del soggetto effettivamente interessato.
Quando scade l’adesione al CPB 2026-2027? Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine è il 2 novembre 2026. Gli altri soggetti devono verificare la scadenza prevista per la propria chiusura di esercizio.
Le fonti di riferimento sono la risposta a interpello n. 191 del 23 ottobre 2026 e la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, lette alla luce dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 13/2024 e delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 148/2026. Il chiarimento riguarda una specifica ipotesi di attività differenti, non l’esclusione incondizionata delle regole sull’adesione coordinata.
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Caterina
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