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Condominio e sostituto d’imposta

Home > Fisco > Condominio e sostituto d’imposta

Stai cercando informazioni sul condominio ed il sostituto d’imposta? Sei un amministratore?
In questo articolo, ci occupiamo di condominio e sostituto d’imposta, argomento diventato ultimamente molto importante. Uno degli aspetti critici per gli amministratori di condominio, spesso di formazione tecnico-urbanistica, è la gestione delle pratiche amministrative sorte in qualità di sostituto d’imposta.

Una volta la gestione del condominio era materia principalmente tecnica mentre ultimamente le problematiche fiscali sembrano prendere il sopravvento. Da alcuni anni, l’amministratore di condominio è stato individuato dal fisco, come l’operatore specializzato dal quale ottenere informazioni cruciali per l’elaborazione di dichiarazioni fiscali precompilate. Ma cosa significa assolvere a questa funzione?

Lo scopo di condominio e sostituto d’imposta è fare appunto chiarezza su questo aspetto.
Come di consueto, se hai domande scrivici nei commenti e ti risponderemo appena possibile.

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  • Il condominio sostituto d’imposta
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Il condominio sostituto d’imposta

Per sostituto d’imposta si intende un soggetto che opera sostituendo del tutto o in parte il contribuente nei rapporti con gli enti preposti al monitoraggio e al pagamento di oneri fiscali dovuti dallo stesso.

condominio sostituto d'imposta

Il sostituto d’imposta è quindi un soggetto che deve, al momento del pagamento di un servizio /prestazione, trattenere una parte (ritenuta fiscale) da versarla nelle casse erariale.
La ritenuta fiscale è sempre un pagamento anticipato di tributi diretti del sostituito che la subisce.

La terminologia adatta

Soffermiamoci adesso sulla terminologia da utilizzare quando trattiamo questo argomento.
Capiamo la differenza tra operare un ritenuta e versare un ritenuta.

Operare una ritenuta rappresenta l’atto della trattenuta da parte del sostituto d’imposta della ritenuta e nel pagamento al fornitore dell’importo al netto.
Versare una ritenuta invece, rappresenta l’atto materiale del versamento allo Stato della ritenuta precedentemente operata.

La ritenuta fiscale può essere di due tipi:

  1.  ritenuta d’acconto ovvero un’anticipazione sui tributi diretti che il sostituito andrà a liquidare in via definitiva in sede dichiarativa;
  2.  ritenuta d’imposta se colpisce definitivamente i flussi reddituali del sostituito liberandolo da successive operazioni di riliquidazione in sede dichiarativa.

Per approfondire l’argomento riguardante quando l’amministratore di condominio deve operare la ritenuta leggi il nostro articolo Condominio e ritenute fiscali.
Il sostituto d’imposta è a tutti gli effetti il condominio e non l’amministratore.
Questo significa che ciascun proprietario è responsabile in solido con gli altri condomini dell’obbligazione fiscale in caso di mancato pagamento della ritenuta.

Costituiscono base imponibile su cui operare la ritenuta del 20%:

  • compensi in danaro o altri valori;
  • interessi per dilazioni e more;
  • indennità e risarcimenti;
  • rimborsi per spese addebitate al cliente;
  • rivalsa INPS.

Invece non costituiscono base imponibile:

  • bolli e diritti anticipati dal professionista;
  • Iva;
  • contributi previdenziali di casse di previdenza professionali;
  • rimborsi per spese di rappresentanza fatturate direttamente al committente.

Assumono la qualifica di sostituto d’imposta anche i super condomini ed i condomini parziali.
L’Agenzia delle Entrate, ha precisato che non assumono la qualifica di sostituto d’imposta le comunioni ereditarie sugli immobili e, in generale, le comunioni sugli immobili in cui una pluralità di soggetti è indistintamente proprietaria di tutto lo stabile.

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