Il contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE non partirà il 1° ottobre 2026: il termine è stato rinviato al 1° dicembre 2026. Lo prevede l’articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, in vigore dal 18 settembre 2026.
La misura riguarda le spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea con valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo, istituito dalla legge di Bilancio 2026, è pari a 2 euro per ciascuna spedizione e viene riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva.
Piccole spedizioni: cosa cambia dal 1° dicembre 2026
Il DL 162/2026 non modifica l’importo o i requisiti del contributo: interviene soltanto sulla data di applicazione.
La decorrenza, che era stata fissata al 1° ottobre 2026, viene spostata al 1° dicembre 2026. Fino a tale data il contributo non si applica alle spedizioni interessate dalla disposizione.
Quanto è il contributo sulle spedizioni sotto 150 euro
L’importo stabilito dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 è di 2 euro per ciascuna spedizione.
Non si tratta di una percentuale calcolata sul valore della merce: il contributo è fisso per ogni spedizione che rientra nei requisiti previsti dalla norma.
Quali spedizioni rientrano nella misura
Il contributo riguarda le spedizioni di beni che rispettano entrambe queste condizioni:
- provengono da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
- hanno un valore dichiarato non superiore a 150 euro.
La norma parla di spedizioni di modico valore e non limita espressamente il contributo agli acquisti effettuati tramite e-commerce. Gli ordini online provenienti da Paesi extra-UE sono però uno dei casi pratici in cui la disciplina può assumere particolare rilievo.
Da chi viene riscosso il contributo
La legge stabilisce che il contributo sia riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci.
La disposizione nasce per contribuire alla copertura delle spese amministrative collegate agli adempimenti doganali sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.
Il contributo è un dazio doganale?
No. La legge lo qualifica come contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali. Non va quindi confuso con un dazio calcolato sul valore o sulla tipologia della merce.
Restano separati gli altri eventuali oneri che possono derivare da un’importazione, come IVA all’importazione o dazi quando dovuti secondo la disciplina doganale applicabile.
Perché la soglia è fissata a 150 euro
La soglia dei 150 euro è indicata espressamente dalla legge istitutiva del contributo. Per verificare l’applicazione della misura conta il valore dichiarato della spedizione.
Chi importa beni nell’ambito di un’attività professionale o d’impresa deve continuare a distinguere questo contributo dalle normali regole fiscali e doganali sugli acquisti dall’estero. Per il regime forfettario abbiamo una guida specifica su importazioni, IVA e dogana.
Cosa cambia per e-commerce e acquisti extra-UE
Per gli acquisti online provenienti da Paesi extra-UE il rinvio significa che il nuovo contributo da 2 euro non entra in applicazione il 1° ottobre, ma due mesi dopo.
È importante però non interpretare la misura come una tassa esclusivamente sull’e-commerce: ciò che rileva è la presenza di una spedizione di beni proveniente da un Paese terzo con valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il rinvio precedente e la nuova data
La decorrenza del contributo era già stata differita nel corso del 2026. L’articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 aveva sospeso l’applicazione alle spedizioni importate prima del 1° luglio 2026; successivamente il termine era stato portato al 1° ottobre.
Con il DL 162/2026 il legislatore interviene ancora e sostituisce espressamente la data del 1° ottobre 2026 con quella del 1° dicembre 2026.
Cosa devono fare importatori e professionisti
Per chi acquista o importa abitualmente beni da Paesi extra-UE, il punto operativo è monitorare la decorrenza definitiva della misura e le modalità con cui il contributo verrà gestito nella procedura doganale.
Chi lavora con fornitori esteri dovrebbe inoltre tenere distinto il trattamento doganale dall’emissione e registrazione dei documenti fiscali. Su questo tema può essere utile anche la nostra guida alla fattura estero e agli acquisti da fornitori UE ed extra-UE.
Il DL 162/2026 deve essere convertito in legge
Il decreto-legge n. 162 è già in vigore dal 18 settembre 2026, ma dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i termini previsti dalla Costituzione.
Durante l’iter di conversione il testo può essere modificato. Prima dell’avvio operativo del contributo sarà quindi opportuno verificare la legge di conversione e le eventuali istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In sintesi
- contributo: 2 euro per spedizione;
- beni provenienti da Paesi extra-UE;
- valore dichiarato non superiore a 150 euro;
- riscossione da parte degli Uffici delle dogane all’importazione definitiva;
- nuova decorrenza: 1° dicembre 2026;
- il DL 162/2026 è in vigore ma deve ancora essere convertito in legge.
Fonti ufficiali
Il rinvio è previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162. Il contributo da 2 euro e i requisiti delle spedizioni sono stabiliti dall’articolo 1, commi 126 e 127, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
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