La fattura estero non segue una regola unica: cambia a seconda che l’operazione riguardi un cliente o un fornitore, un soggetto UE o extra-UE, beni o servizi, un rapporto B2B o B2C e soprattutto in base alla territorialità IVA. Prima di scegliere diciture, Natura IVA, codice destinatario o tipo documento TD17-TD18-TD19 bisogna quindi qualificare l’operazione.
Questa guida serve come mappa operativa per professionisti e imprese italiane che fatturano con l’estero: spiega cosa controllare prima dell’emissione, come gestire clienti UE ed extra-UE, cosa fare quando arriva una fattura da un fornitore straniero, come usare SdI e quali errori evitare. Per il caso specifico dei contribuenti agevolati è disponibile anche la guida dedicata alle fatture estero nel regime forfettario.
Prima della fattura: i 5 controlli che decidono il trattamento fiscale
Il Paese del cliente non è sufficiente per capire come fatturare. Prima di predisporre il documento verifica almeno cinque elementi:
- Cliente o fornitore: stai emettendo una fattura attiva oppure registrando un acquisto?
- UE o extra-UE: le operazioni intracomunitarie hanno regole e controlli VIES propri.
- Bene o servizio: territorialità e documentazione cambiano radicalmente.
- B2B o B2C: nei servizi, in particolare, il luogo di tassazione può cambiare in base allo status del committente.
- Luogo dell’operazione: bisogna stabilire se l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e chi è debitore dell’IVA.
Solo dopo questi controlli ha senso decidere aliquota, Natura, dicitura e tipo documento. La pagina sulla territorialità IVA approfondisce la logica generale; qui ci concentriamo sulla fattura e sugli adempimenti pratici.
Fattura a cliente UE: servizi B2B e VIES
Nel caso più comune di servizio generico B2B reso da un soggetto italiano a un’impresa o professionista stabilito in un altro Paese UE, la regola generale dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972 localizza il servizio nel Paese del committente. L’operatore italiano non addebita quindi l’IVA italiana e il cliente assolve l’imposta nel proprio Stato secondo il meccanismo previsto.
Prima di emettere la fattura bisogna verificare l’identificazione IVA del cliente. Il controllo può essere effettuato attraverso il VIES: se operi abitualmente con soggetti comunitari, consulta le guide su iscrizione VIES e verifica della Partita IVA estera.
Attenzione però alle eccezioni: immobili, trasporto passeggeri, accesso a eventi, ristorazione e altre prestazioni hanno criteri specifici di territorialità. La formula “cliente UE = niente IVA italiana” è quindi troppo semplicistica.
Fattura a cliente extra-UE
Per i servizi generici B2B resi a un committente soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea, la regola generale porta normalmente l’operazione fuori dal campo territoriale dell’IVA italiana. Anche qui, però, il trattamento dipende dal tipo di servizio e dalle eventuali deroghe.
È importante conservare la documentazione che dimostra lo status e la sede del cliente: contratto, dati fiscali, registrazioni pubbliche o altre prove ragionevoli. Fuori dall’UE non esiste un unico sistema equivalente al VIES valido per tutti i Paesi, quindi la verifica può richiedere fonti locali.
Per le cessioni di beni verso Paesi extra-UE entra invece in gioco la disciplina delle esportazioni e la documentazione doganale. Non va applicata automaticamente la stessa regola dei servizi.
Come inviare allo SdI una fattura verso un cliente estero
La trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti avviene attraverso il tracciato della fattura elettronica. Per una fattura attiva verso un cliente estero si utilizza normalmente il file XML e, quando il destinatario non dispone di un canale SdI italiano, il campo CodiceDestinatario viene valorizzato con XXXXXXX.
- Indica il codice Paese del cliente estero.
- Riporta il suo identificativo fiscale estero nei campi previsti.
- Usa il trattamento IVA coerente con la territorialità dell’operazione.
- Trasmetti il file allo SdI nei termini previsti.
- Invia al cliente una copia leggibile della fattura con le modalità concordate, perché lo SdI italiano non è necessariamente il suo canale di ricezione commerciale.
Per approfondire la differenza tra i codici usati nei vari casi consulta la guida sul codice destinatario SdI.
Quando arriva una fattura da un fornitore estero
Le fatture passive estere richiedono una logica diversa da quelle attive. Se l’IVA è dovuta in Italia dal committente o cessionario, possono essere necessari integrazione o autofattura e trasmissione tramite SdI. I principali tipi documento sono:
- TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero.
- TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni.
- TD19: integrazione/autofattura per determinati acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972.
Non bisogna scegliere il codice in base al software o alla comodità: il tipo documento dipende dalla natura fiscale dell’operazione. Le importazioni extra-UE con IVA assolta in dogana, per esempio, non diventano automaticamente un TD19.
Fatture estere nel regime forfettario
Il regime forfettario complica alcune operazioni estere perché unisce due caratteristiche: il contribuente non addebita normalmente IVA sulle proprie fatture attive e non detrae l’IVA sugli acquisti, ma può essere comunque debitore d’imposta per reverse charge, acquisti intracomunitari e altre operazioni specifiche.
Di conseguenza, quando un forfettario riceve una fattura estera che richiede TD17, TD18 o TD19, l’IVA italiana assolta può trasformarsi in un costo non recuperabile. La convenienza di un fornitore straniero va quindi valutata sul costo lordo fiscale, non soltanto sul prezzo indicato in fattura.
Sulle fatture attive, invece, bisogna coordinare le regole di territorialità con quelle proprie del regime di franchigia. La nostra guida alla dicitura della fattura forfettaria spiega anche RF19, Natura N2.2, bollo e casi con clienti esteri.
Bollo sulle fatture estere
Il bollo non dipende semplicemente dal fatto che il cliente sia estero. Va verificata la natura dell’operazione e il motivo per cui l’IVA non è applicata. Sulle fatture attive del forfettario, quando ricorrono i presupposti generali, il bollo può essere dovuto per documenti di importo superiore a 77,47 euro; esistono però operazioni con regole specifiche ed esenzioni che vanno valutate separatamente.
Per i documenti passivi di integrazione TD17, TD18 e TD19 la situazione è diversa: l’Agenzia delle Entrate li esclude dall’integrazione automatica del bollo elettronico. Non bisogna quindi applicare la logica della fattura attiva a questi documenti tecnici.
Scadenze e conservazione dei documenti
Per le fatture attive estere il momento di emissione dipende dalla tipologia dell’operazione. Per le operazioni passive con soggetti non stabiliti, i dati devono essere trasmessi tramite SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione secondo il caso concreto.
Conserva sempre insieme: fattura commerciale estera, file XML inviato o ricevuto, ricevute SdI, eventuale documento TD17/TD18/TD19, prova del pagamento, prova della territorialità e documenti VIES o doganali quando rilevanti. La ricostruzione deve permettere di capire perché è stato applicato un determinato trattamento IVA.
Esempi pratici di fattura estero
Consulenza a società francese. Professionista italiano presta un servizio generico B2B a un cliente soggetto passivo in Francia. Verifica la posizione IVA, applica la regola di territorialità B2B e predispone la fattura senza IVA italiana con i riferimenti corretti.
Software acquistato da fornitore irlandese. Il soggetto italiano riceve un servizio da un operatore UE. Se il servizio è territorialmente rilevante in Italia e l’imposta è dovuta dal committente, procede all’integrazione con TD17.
Merci acquistate da fornitore tedesco e spedite in Italia. Se l’operazione costituisce un acquisto intracomunitario imponibile in Italia, il cliente integra con TD18. Nel forfettario va considerata anche la disciplina specifica della soglia per gli acquisti UE.
Bene già in Italia venduto da società estera. Se il cessionario italiano è debitore dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, può essere necessario il TD19.
Errori frequenti
- Scrivere “reverse charge” su ogni fattura estera senza verificare territorialità e tipo di operazione.
- Confondere vendite e acquisti: TD17-TD18-TD19 riguardano operazioni passive.
- Usare TD18 per un servizio o TD19 per una normale importazione.
- Non verificare il VIES nelle operazioni UE in cui è rilevante.
- Usare 0000000 invece di XXXXXXX senza verificare il caso del destinatario estero.
- Dimenticare che il forfettario può dover versare IVA sugli acquisti esteri senza poterla detrarre.
- Applicare la stessa dicitura a beni, servizi, UE ed extra-UE.
Fonti ufficiali
Per la compilazione elettronica il riferimento operativo è la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle Entrate. Per territorialità, reverse charge e obblighi sostanziali va consultato il DPR 633/1972; per gli acquisti e le cessioni intracomunitarie il riferimento principale è il DL 331/1993.
Domande frequenti sulla fattura estero
Che codice destinatario si usa per un cliente estero?
Per il destinatario estero privo di canale SdI italiano si utilizza normalmente XXXXXXX, compilando correttamente anche il codice Paese e l’identificativo fiscale estero.
Una fattura estera è sempre senza IVA italiana?
No. La presenza o meno dell’IVA italiana dipende dalla territorialità, dalla natura dell’operazione e dallo status delle parti. Il Paese estero del cliente o fornitore, da solo, non basta.
TD17, TD18 e TD19 servono per le fatture emesse?
No. Sono documenti usati dal soggetto italiano per gestire specifiche operazioni passive ricevute da fornitori esteri.
Il forfettario può lavorare con clienti esteri?
Sì. Il regime forfettario non vieta di avere clienti o fornitori esteri, ma le operazioni transfrontaliere possono generare obblighi IVA, VIES, SdI, doganali o INTRASTAT che vanno valutati separatamente.
Come verifico una Partita IVA UE?
La validità ai fini delle operazioni intracomunitarie si verifica tramite il sistema VIES. È opportuno conservare l’esito del controllo insieme alla documentazione dell’operazione.
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