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Costa del Piceno: nuova zona protetta di 43 ettari

Aggiornato il 25 Ottobre 2026

Costa del Piceno – San Nicola a mare è ufficialmente una Zona speciale di conservazione (ZSC) della rete Natura 2000. Il decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2026, completa il percorso di designazione di un’area di 43 ettari nelle Marche, identificata con il codice IT5340022. La gestione resta affidata alla Provincia di Ascoli Piceno, che aveva già adottato il piano di gestione del sito.

Per operatori turistici, imprese che svolgono lavori sulla costa, professionisti tecnici e proprietari di immobili o terreni la novità non equivale a un divieto automatico di ogni attività. Occorre verificare l’esatta localizzazione del progetto rispetto alla cartografia ufficiale e alle misure di conservazione già operative. Interventi potenzialmente incidenti sugli habitat protetti possono richiedere verifiche ambientali ai sensi della normativa Natura 2000.

Costa del Piceno: nuova ZSC di 43 ettari

La designazione è contenuta nel decreto MASE dell’11 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre, identificato dal codice 26A05527. All’articolo 1 viene designato quale Zona speciale di conservazione il sito IT5340022 Costa del Piceno – San Nicola a mare, classificato come sito di tipo B della regione biogeografica continentale e situato nelle Marche.

La superficie riconosciuta dal decreto è di 43 ettari. Il provvedimento fa riferimento a un sito che era già stato proposto alla Commissione europea come Sito di importanza comunitaria (SIC), secondo la direttiva Habitat 92/43/CEE. La nuova decisione completa quindi un percorso di tutela preesistente e non crea dal nulla una zona costiera finora totalmente estranea alle regole ambientali.

La Regione Marche aveva annunciato l’intesa con il Ministero il 30 settembre 2026, ricordando che il percorso era iniziato nel 2015, con l’individuazione del sito a livello regionale, ed era proseguito nel 2017 con l’inserimento nell’elenco europeo dei SIC. L’atto dell’11 ottobre rappresenta il passaggio di designazione ministeriale definitiva.

Elemento Dato ufficiale
Nome del sito Costa del Piceno – San Nicola a mare
Codice Natura 2000 IT5340022
Superficie designata 43 ettari
Decreto ministeriale 11 ottobre 2026
Pubblicazione in Gazzetta 22 ottobre 2026
Gestione Provincia di Ascoli Piceno
Rete europea Natura 2000, direttiva Habitat 92/43/CEE

Il decreto non elenca nella parte dispositiva tutti gli indirizzi, i mappali o le attività presenti lungo la costa. La cartografia, gli habitat e le specie oggetto di tutela sono quelli comunicati alla Commissione europea con il formulario standard trasmesso il 13 gennaio 2026, protocollo 5522. Per verificare un singolo immobile o progetto occorre dunque utilizzare gli elaborati ufficiali: il solo nome dell’area non permette di stabilire se un punto ricada al suo interno.

La documentazione cartografica e naturalistica deve essere pubblicata nella sezione dedicata alle ZSC designate del sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con successivi aggiornamenti secondo le procedure europee. È questo il riferimento da confrontare con un’eventuale localizzazione tecnica o catastale.

Quali regole ambientali sono già operative

Il passaggio da SIC a ZSC non significa che le misure ambientali comincino soltanto con la Gazzetta del 22 ottobre. L’articolo 2 del decreto chiarisce espressamente che gli obiettivi e le misure di conservazione individuati dalla Regione Marche sono già operativi. La designazione ministeriale rafforza e formalizza il quadro di tutela esistente.

I documenti richiamati sono il Piano di gestione del sito IT5340022, approvato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale Marche n. 515 dell’11 maggio 2026, e il format degli obiettivi e delle misure di conservazione, aggiornato con decreto dirigenziale n. 109 del 19 giugno 2026. Quest’ultimo sostituisce integralmente l’allegato 8 del decreto dirigenziale n. 96 del 25 giugno 2025.

Il Ministero fa riferimento alla conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario, nonché alla necessità di evitare il degrado degli ambienti e le perturbazioni significative delle specie protette. Questi obiettivi sono definiti dal DPR 357/1997, che recepisce la direttiva europea Habitat.

Il decreto consente inoltre di integrare e coordinare le misure entro sei mesi dalla sua data, anche attraverso ulteriori piani di sviluppo o disposizioni regolamentari, amministrative e contrattuali. Non significa che tutte queste integrazioni siano già state approvate nel mese di ottobre: si tratta di una possibilità prevista espressamente per i successivi atti competenti.

Le eventuali integrazioni e modifiche basate anche sul monitoraggio scientifico dovranno essere approvate dalla Regione Marche e comunicate al Ministero entro i trenta giorni successivi. Il riferimento rimane quindi una gestione dinamica del sito, fondata sulle esigenze di conservazione riscontrate, non un elenco immutabile di prescrizioni valido per qualsiasi intervento.

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Un errore frequente è confondere la designazione di una ZSC con un divieto generalizzato di turismo, pesca, navigazione o lavori. Le attività concretamente consentite, limitate o soggette a particolari verifiche dipendono dalle misure di conservazione e dalle normative applicabili. Senza esaminare il piano e l’esatta posizione dell’attività non è corretto annunciare nuovi divieti specifici che il decreto non elenca.

Imprese, progetti e valutazione di incidenza ambientale

Il decreto richiama espressamente, all’articolo 2, comma 5, l’applicazione dell’articolo 5 del DPR 357/1997, relativo alla valutazione di incidenza dei piani e progetti che possono avere effetti sui siti Natura 2000. Questa è una delle verifiche più importanti per chi intende progettare interventi potenzialmente incidenti sulla zona protetta.

La valutazione di incidenza ambientale (VIncA) serve a verificare le possibili conseguenze di un piano o progetto sugli obiettivi di conservazione del sito, tenendo conto delle sue caratteristiche e dei suoi habitat. Non coincide automaticamente con la valutazione di impatto ambientale (VIA), né sostituisce tutte le autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche o demaniali eventualmente richieste.

Per esempio, un’attività che prevede opere costiere, infrastrutture, movimentazione di materiali o interventi con possibili effetti sugli habitat deve verificare il rapporto con il sito IT5340022. Ma non è possibile stabilire dal solo decreto che qualsiasi piccolo intervento in un Comune marchigiano richieda obbligatoriamente il medesimo procedimento: la valutazione dipende dalla potenziale incidenza e dalle regole specifiche applicabili.

La valutazione può essere rilevante anche per un progetto situato all’esterno del perimetro, qualora possa avere conseguenze significative sul sito. Per questo non basta sapere che una particella sia fuori dal confine per escludere, in ogni situazione, qualsiasi esigenza di verifica ambientale. Il controllo richiede una valutazione tecnica degli effetti potenziali.

Per chi segue cantieri e trasformazioni del territorio, questi obblighi devono essere distinti da quelli sulla gestione dei rifiuti o delle terre da scavo. La guida RM sul Decreto Ambiente 2026, terre da scavo e bonifiche tratta un quadro normativo differente: il rispetto della disciplina sui materiali non dimostra da solo la compatibilità di un progetto con una ZSC Natura 2000.

Le aziende che operano nella pesca, nella logistica marittima o nell’assistenza turistica dovrebbero inoltre distinguere il proprio codice ATECO dai titoli ambientali e dalle autorizzazioni eventualmente necessari. Il codice ATECO 79.90.04 per altre attività di assistenza turistica identifica un’attività economica, ma non costituisce un’autorizzazione a svolgere qualsiasi operazione all’interno di un sito protetto.

Lo stesso vale per chi gestisce strutture ricettive: la regolarità amministrativa o fiscale dell’impresa non comporta automaticamente il permesso di costruire, ampliare o intervenire in un’area soggetta a misure ambientali. Gli aspetti relativi all’avvio delle attività, come il codice ATECO dei campeggi, rimangono separati dalla compatibilità naturalistica del progetto.

Come controllare la zona e a chi rivolgersi

La Provincia di Ascoli Piceno è individuata come soggetto affidatario della gestione del sito dall’articolo 3 del decreto. Aveva già adottato il piano di gestione, poi approvato dalla Regione Marche. Questo chiarisce il ruolo degli enti: il Ministero dispone la designazione, la Regione approva e aggiorna le misure di conservazione e la Provincia resta responsabile della gestione affidata.

Per verificare l’incidenza su una proprietà, un percorso turistico o un intervento tecnico, è utile partire dal codice IT5340022 e consultare il sito ministeriale per la cartografia aggiornata, il formulario standard e le misure di conservazione. Per approfondire le norme di gestione è opportuno reperire anche la deliberazione regionale 515/2026 e il decreto dirigenziale 109/2026.

In caso di dubbi, il proponente può rivolgersi all’ente gestore e agli uffici competenti per la procedura autorizzativa relativa alla propria attività. La verifica deve riguardare la collocazione esatta, la natura dell’intervento, i potenziali effetti ambientali e le misure applicabili, non limitarsi all’affermazione generica che il progetto si trova «nelle Marche».

La designazione non prevede nel suo articolato un nuovo finanziamento diretto alle imprese né un bonus per i proprietari che abbiano beni nei pressi della zona. Gli eventuali bandi per conservazione, ricerca o valorizzazione ambientale richiedono provvedimenti autonomi, con risorse, destinatari e requisiti specifici. Non sarebbe corretto associare automaticamente al decreto del 2026 un contributo di cui non viene indicata alcuna dotazione.

La Regione ha descritto il sito come l’ultimo SIC marchigiano da completare nel percorso verso la designazione ZSC. Il risultato conclude quindi una fase istituzionale avviata diversi anni prima, ma non esaurisce la necessità di monitorare gli habitat e verificare i singoli progetti, secondo quanto previsto dal piano di gestione e dalla normativa Natura 2000.

Domande frequenti sulla ZSC Costa del Piceno

Quanti ettari comprende la nuova Zona speciale di conservazione?

Il decreto dell’11 ottobre 2026 designa un’area di 43 ettari, identificata come IT5340022 Costa del Piceno – San Nicola a mare, nella Regione Marche. Per il perimetro esatto è necessario consultare le mappe ufficiali.

La designazione vieta automaticamente pesca, turismo e lavori?

No. Il decreto non contiene un divieto generale di tutte queste attività. Occorre verificare le misure già operative contenute nel piano di gestione, le eventuali limitazioni specifiche e l’applicazione delle norme Natura 2000 al singolo caso.

Chi gestisce la Zona speciale di conservazione?

Il soggetto gestore è la Provincia di Ascoli Piceno. La Regione Marche approva le misure e le eventuali integrazioni, mentre il Ministero dell’Ambiente ha disposto la designazione della ZSC con il decreto pubblicato il 22 ottobre.

Un progetto esterno all’area può richiedere una VIncA?

Sì, quando può produrre effetti significativi sul sito. La valutazione dipende dai possibili impatti, non esclusivamente dalla posizione catastale interna o esterna. È necessario verificare il caso concreto secondo l’articolo 5 del DPR 357/1997 e le procedure applicabili.

Le fonti ufficiali sono il decreto MASE dell’11 ottobre 2026 nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre, il comunicato della Regione Marche del 30 settembre 2026 e gli atti regionali 515/2026 e 109/2026 richiamati dal decreto. Prima di assumere decisioni su lavori o attività è indispensabile verificare la cartografia e le prescrizioni di conservazione vigenti per il sito.

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