Il codice ATECO 55.30.01 identifica i campeggi che offrono soggiorni di breve durata mettendo a disposizione piazzole libere o attrezzate a clienti che arrivano con la propria tenda o con altri mezzi mobili di pernottamento. Non è il codice da usare automaticamente per glamping, villaggi turistici o aree dedicate soprattutto ai camper: ATECO 2025 separa queste attività in sottocategorie diverse.
La distinzione è importante perché il vecchio 55.30.00 riuniva campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte, mentre la classificazione ATECO 2025 è più precisa. Prima di aprire la Partita IVA conviene quindi verificare il tipo di ospitalità effettivamente offerto, i servizi accessori e la disciplina regionale della struttura.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO | 55.30.01 |
| Denominazione | Campeggi |
| Attività principale | Piazzole per ospiti provvisti di propri mezzi o strutture mobili di pernottamento |
| Glamping / villaggi turistici | 55.30.02 |
| Aree attrezzate per veicoli ricreazionali | 55.30.03 |
| Coefficiente forfettario | 40%, se ricorrono tutti i requisiti per il regime |
| Previdenza | Da verificare in base a forma e partecipazione personale all’impresa |
Cosa comprende il codice ATECO 55.30.01
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 comprendono nel 55.30.01 i servizi di alloggio di breve durata in campeggi attraverso piazzole libere o attrezzate per la sosta e il pernottamento di clienti già provvisti di strutture o mezzi mobili di pernottamento, per esempio tende. Rientrano anche alcuni campi ricreativi e campi per pesca o caccia con pernottamento, oltre alla sistemazione in ripari protettivi o semplici strutture di bivacco.
Il punto decisivo è che il campeggio classificato nel 55.30.01 mette a disposizione soprattutto spazi e infrastrutture di servizio. L’ospite porta normalmente la propria soluzione per dormire. Bagni, docce, allacciamenti, reception, spazi comuni e servizi accessori non trasformano da soli il campeggio in un’altra attività.
Campeggio o glamping: differenza tra 55.30.01 e 55.30.02
ATECO 2025 separa in modo netto il campeggio classico dal modello nel quale è il gestore a fornire la struttura di pernottamento. Il 55.30.02 riguarda villaggi turistici e alloggi glamping: tende attrezzate, bungalow, mobilhome o altre unità predisposte dal gestore per clienti che arrivano senza un proprio mezzo autonomo di pernottamento.
Se l’attività vende soprattutto piazzole a chi porta la propria tenda, il 55.30.01 è il riferimento da verificare. Se invece il prodotto principale è l’alloggio già montato e arredato, è necessario esaminare il 55.30.02. Questa distinzione evita uno degli errori più frequenti nei portali che trattano genericamente tutti i camping come strutture alberghiere.
Campeggio o area camper: differenza con 55.30.03
Il 55.30.03 identifica le aree attrezzate per veicoli ricreazionali. Un’area pensata specificamente per camper, caravan e altri veicoli da diporto, con sosta e servizi dedicati, non va assimilata automaticamente a un campeggio.
Nel 55.30.01 il modello è quello del campeggio con piazzole e permanenza degli ospiti; nel 55.30.03 il fulcro è invece l’area attrezzata destinata ai veicoli ricreazionali. Per attività miste conta l’organizzazione concreta della struttura e può essere necessario valutare più codici. Se svolgi attività diverse puoi approfondire la gestione di più codici ATECO con la stessa Partita IVA.
Dal vecchio 55.30.00 al nuovo 55.30.01
Nella classificazione precedente il codice 55.30.00 comprendeva aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte. Con ATECO 2025 il perimetro è stato dettagliato in più sottocategorie: 55.30.01 campeggi, 55.30.02 villaggi turistici e glamping, 55.30.03 aree attrezzate per veicoli ricreazionali e 55.30.04 marina resort.
Il passaggio non va quindi gestito copiando automaticamente il vecchio codice. Bisogna identificare quale attività descrive oggi la struttura. Per chi ha più attività operative è utile distinguere anche tra codice ATECO principale e secondario.
Servizi accessori: bagni, docce, negozio, bar e ristorante
ISTAT precisa che i campeggi possono offrire servizi accessori come bagni, docce e, eventualmente, negozi al dettaglio, bar e ristoranti. La presenza di questi servizi non cambia automaticamente il codice principale quando restano realmente accessori all’ospitalità.
Se però il bar, il ristorante o il negozio assumono autonomia economica e organizzativa, può essere necessario aggiungere un codice specifico e verificare autorizzazioni ulteriori. Per esempio, la ristorazione con servizio al tavolo ha un proprio inquadramento, illustrato nella guida al codice ATECO 56.11.11. La scelta dipende da ciò che viene effettivamente esercitato, non soltanto dal fatto che il servizio sia collocato all’interno del campeggio.
Requisiti per aprire un campeggio
Il codice ATECO non sostituisce le autorizzazioni necessarie per esercitare una struttura ricettiva all’aria aperta. Le regole operative dipendono in modo rilevante dalla normativa regionale e comunale: classificazione della struttura, requisiti delle piazzole, servizi igienici, accessibilità, requisiti urbanistici ed edilizi, sicurezza e capacità ricettiva possono cambiare da territorio a territorio.
L’avvio passa normalmente dallo SUAP competente e dalla procedura prevista per la struttura, spesso tramite SCIA e relativi allegati. Vanno inoltre verificati gli obblighi nazionali applicabili alle strutture turistico-ricettive, inclusi CIN e comunicazioni degli alloggiati quando dovuti. Prima dell’apertura è quindi opportuno coordinare Partita IVA, Registro Imprese, pratica SUAP e requisiti locali, senza considerare il solo codice ATECO come un’autorizzazione.
Regime forfettario e coefficiente di redditività del 40%
Per le attività della divisione 55, servizi di alloggio, la tabella del regime forfettario prevede un coefficiente di redditività del 40%. Significa che, quando la persona fisica possiede tutti i requisiti per applicare il regime, il reddito lordo forfettario viene determinato assumendo fiscalmente il 40% dei ricavi, prima della deduzione dei contributi previdenziali ammessi.
Il coefficiente non dimostra però che il forfettario sia sempre utilizzabile: restano da controllare soglie, cause di esclusione e situazione concreta del contribuente. Per il meccanismo generale puoi leggere la guida al regime forfettario e l’approfondimento sul coefficiente di redditività del 40%.
Esempio di calcolo nel forfettario
Supponiamo, solo come esempio fiscale semplificato, che un imprenditore individuale in possesso dei requisiti per il forfettario realizzi 60.000 euro di ricavi attribuibili al campeggio. Applicando il coefficiente del 40%, il reddito lordo forfettario sarebbe pari a 24.000 euro.
Da questo importo si considerano poi i contributi previdenziali deducibili secondo le regole applicabili e si calcola l’imposta sostitutiva con l’aliquota spettante. L’esempio non sostituisce la verifica dei requisiti personali né tiene conto di eventuali altre attività o ricavi con coefficienti diversi.
IVA, corrispettivi e attività accessorie.
Fuori dal forfettario, l’inquadramento IVA va verificato in base alle singole prestazioni. I servizi di alloggio delle strutture ricettive seguono la disciplina IVA prevista per il settore, mentre ristorazione, vendita di beni e servizi aggiuntivi possono richiedere un’analisi specifica. È quindi scorretto attribuire in modo indistinto un’unica aliquota a tutto ciò che viene venduto dal campeggio.
Anche gli obblighi relativi a documentazione dei corrispettivi e fatturazione dipendono dalle operazioni effettuate e dal regime fiscale. Se la struttura vende servizi ulteriori in modo autonomo, è utile separare correttamente le attività già in fase di apertura.
INPS: non basta il codice ATECO per decidere la gestione
La gestione di un campeggio ha normalmente natura d’impresa, ma il codice 55.30.01 non determina da solo l’inquadramento previdenziale di ogni soggetto coinvolto. Per l’imprenditore individuale o il socio che partecipa personalmente al lavoro aziendale vanno verificati i requisiti previsti per la Gestione Commercianti, compresi abitualità e prevalenza dell’attività personale.
La posizione cambia se il soggetto è soltanto socio di capitale, amministratore, lavoratore dipendente o svolge più attività. Per questo è meglio evitare formule automatiche del tipo “55.30.01 = sempre Gestione Commercianti”. La pratica previdenziale va coordinata con forma giuridica, ruolo effettivo e organizzazione dell’impresa.
Campeggio, agriturismo, B&B e altre strutture ricettive
Il campeggio non va confuso con altre forme di ospitalità solo perché tutte appartengono al settore turistico. L’alloggio connesso a una vera azienda agricola ricade nel 55.20.51; il bed and breakfast è trattato nel 55.20.41; gli ostelli nel 55.20.10; gli alberghi e strutture simili nel 55.10.00.
Conta sempre il servizio effettivamente reso e la tipologia ricettiva autorizzata. Un nome commerciale come “camping resort”, “camping village” o “eco resort” non è sufficiente a stabilire il codice.
Quando può servire un secondo codice ATECO
Un secondo codice può essere opportuno quando, accanto al campeggio, viene esercitata un’attività autonoma: ristorazione aperta anche a clienti esterni, commercio al dettaglio strutturato, noleggio, organizzazione di attività ricreative o altri servizi con una propria rilevanza economica.
Non serve invece moltiplicare i codici per ogni servizio puramente accessorio previsto dalla normale gestione del campeggio. La valutazione va fatta sull’attività reale, sui ricavi e sull’organizzazione. L’approfondimento su più attività con la stessa Partita IVA spiega come gestire i casi misti.
Errori frequenti con il codice 55.30.01
- Usare 55.30.01 per un glamping che fornisce direttamente tende attrezzate o unità di pernottamento ai clienti.
- Usarlo per un’area dedicata principalmente a camper e altri veicoli ricreazionali senza verificare il 55.30.03.
- Confondere il campeggio con un albergo soltanto perché offre reception, ristorazione o altri servizi.
- Attribuire automaticamente la Gestione Commercianti a qualunque socio o amministratore senza verificare il ruolo concreto.
- Considerare il codice ATECO sufficiente per aprire, ignorando SUAP, disciplina regionale e requisiti della struttura.
- Applicare un unico trattamento fiscale o IVA indistintamente a ospitalità, ristorazione e vendite accessorie.
Domande frequenti sul codice ATECO 55.30.01
Il codice 55.30.01 comprende anche i camper?
Può esserci presenza di mezzi mobili nel campeggio, ma le aree specificamente attrezzate per veicoli ricreazionali hanno il codice 55.30.03. Va verificato quale modello descrive realmente la struttura e quale servizio è prevalente.
Un glamping usa il codice 55.30.01?
Non automaticamente. ATECO 2025 colloca villaggi turistici e alloggi glamping nel 55.30.02, soprattutto quando è il gestore a fornire tende attrezzate, bungalow, mobilhome o altre strutture di pernottamento.
Qual è il coefficiente di redditività del 55.30.01?
Il coefficiente collegato ai servizi di alloggio della divisione 55 è il 40%. Si applica solo se il contribuente può effettivamente utilizzare il regime forfettario.
Chi gestisce un campeggio deve iscriversi sempre alla Gestione Commercianti?
No: la gestione previdenziale non si decide dal solo codice. Per chi lavora personalmente nell’impresa vanno verificati i requisiti di abitualità e prevalenza; soci, amministratori e altri soggetti possono avere posizioni differenti.
Bar e ristorante del campeggio richiedono un altro codice ATECO?
Dipende. Se sono servizi meramente accessori alla struttura possono rientrare nell’organizzazione complessiva del campeggio; se costituiscono attività autonome e rilevanti occorre verificare codici, autorizzazioni e trattamento fiscale specifici.
In sintesi: il 55.30.01 è il codice da verificare per il campeggio che mette a disposizione piazzole e servizi a ospiti provvisti dei propri mezzi di pernottamento. Prima dell’apertura vanno distinti con attenzione glamping, aree camper e altre strutture ricettive, verificando anche requisiti regionali, previdenza e attività accessorie.