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Imballaggi compostabili 2026: nuovi obblighi per ristoranti, hotel e ortofrutta

Aggiornato il 7 Ottobre 2026

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La legge n. 173 del 5 ottobre 2026 consolida l’obbligo di compostabilità per alcune tipologie di imballaggi di plastica monouso utilizzati nell’ortofrutta, nella ristorazione, nel catering e nel settore ricettivo. Le regole derivano dal decreto-legge n. 143/2026 e sono ora coordinate con il Codice dell’ambiente.

Non tutti gli imballaggi di plastica diventano automaticamente vietati: la norma individua categorie precise che, per essere messe per la prima volta sul mercato nazionale nei formati consentiti, devono essere certificate come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Per imprese e commercianti il punto operativo è distinguere gli imballaggi effettivamente coinvolti dalle eccezioni. Le sanzioni specifiche per la violazione dell’articolo 226-quinquies del Codice dell’ambiente scatteranno dal 1° gennaio 2030 e vanno da 2.500 a 25.000 euro, con possibile aumento fino al quadruplo del massimo nei casi più rilevanti.

Quali imballaggi devono essere compostabili

Il nuovo articolo 226-quinquies del Dlgs n. 152/2006 individua quattro gruppi principali di imballaggi.

Il primo riguarda gli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Rientrano quindi confezioni destinate a piccole quantità di frutta e verdura fresca già preparate per la vendita.

Il secondo gruppo comprende gli imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

Il terzo gruppo riguarda gli imballaggi monouso che contengono porzioni individuali di condimenti, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero, utilizzati nel settore alberghiero, nella ristorazione e nel catering.

Il quarto gruppo riguarda infine gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo e destinati esclusivamente a una singola prenotazione, con smaltimento prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

La norma non si limita quindi alla ristorazione. Può interessare fruttivendoli, supermercati, imprese alimentari, hotel, strutture ricettive, mense, catering e altre attività che immettono sul mercato o utilizzano confezioni rientranti nelle categorie indicate.

Ortofrutta sotto 1,5 kg: cosa cambia per negozi e supermercati

Per l’ortofrutta la regola riguarda le confezioni di plastica monouso utilizzate per meno di 1,5 kg di prodotti freschi preconfezionati.

La soglia va letta insieme alle regole europee sui formati e sugli utilizzi consentiti. Non significa che qualsiasi sacchetto utilizzato dal consumatore nel punto vendita rientri automaticamente nella disciplina: il riferimento normativo è ai prodotti freschi già preconfezionati e immessi sul mercato in una determinata confezione.

Per un fruttivendolo o un supermercato è quindi necessario distinguere la vendita sfusa dalle confezioni preparate in anticipo. Se l’attività commercializza vaschette, buste o altri imballaggi di plastica monouso per quantità inferiori a 1,5 kg, occorre verificare che il materiale utilizzato rientri nei requisiti previsti e sia certificato da organismi accreditati.

Su RM è disponibile anche la guida al codice ATECO 47.21.01 per commercio di frutta e verdura fresca, utile per distinguere l’inquadramento dell’attività dagli obblighi ambientali sugli imballaggi.

Ristoranti e catering: attenzione a contenitori e monoporzioni

La legge interessa direttamente anche il settore della ristorazione.

Gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali di ristoranti, hotel e catering rientrano tra quelli soggetti alla disciplina sulla compostabilità.

La norma coinvolge inoltre le porzioni individuali di condimenti: bustine, contenitori e confezioni monouso di salse, conserve, panna da caffè, zucchero e prodotti analoghi.

Esistono però eccezioni importanti. Sono esclusi dalla specifica previsione sulle monoporzioni gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza ulteriori preparazioni. Sono inoltre previste eccezioni per gli imballaggi necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture sanitarie con esigenze di cura individuale.

Per chi gestisce ristoranti, pizzerie, take-away o catering diventa quindi importante controllare i diversi flussi di utilizzo. Lo stesso tipo di confezione può avere una disciplina diversa a seconda che venga usato per consumo nel locale, servizio di catering o asporto immediato.

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Per distinguere anche l’inquadramento delle attività sono disponibili le guide RM al codice ATECO 56.11.11 per ristoranti con servizio al tavolo e al codice ATECO 56.11.12 per take-away e ristorazione senza servizio al tavolo.

Hotel e strutture ricettive: cosmetici e prodotti per l’igiene

Una parte della disciplina riguarda specificamente il settore ricettivo.

Devono rispettare i requisiti di compostabilità gli imballaggi flessibili monouso destinati a cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nelle strutture ricettive quando sono destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e vengono smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

La disposizione può quindi interessare confezioni monodose o di piccole dimensioni utilizzate per shampoo, detergenti, cosmetici e prodotti analoghi messi a disposizione nelle camere.

Per le strutture ricettive diventa utile rivedere le forniture e verificare con i produttori o distributori se i prodotti acquistati ricadono nella definizione normativa e dispongono della certificazione richiesta.

Il controllo non dovrebbe fermarsi alla dicitura commerciale “biodegradabile” o “eco”: la norma richiede che gli imballaggi siano certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Certificazione UNI EN 13432 e dichiarazioni da verificare

Il requisito formale è centrale. Gli imballaggi coinvolti possono essere immessi sul mercato nazionale nei formati e per gli utilizzi consentiti quando risultano certificati come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 oppure a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Per un’impresa utilizzatrice questo significa che la scelta del fornitore e la documentazione di prodotto acquistano maggiore importanza.

È consigliabile verificare:

  • la tipologia esatta dell’imballaggio;
  • l’utilizzo previsto;
  • la certificazione dichiarata dal produttore o fornitore;
  • la presenza di documentazione tecnica coerente;
  • l’eventuale applicazione di eccezioni previste dalla normativa europea o nazionale.

La legge richiama espressamente anche il rischio di dichiarazioni di conformità o diciture ingannevoli o elusive. Utilizzare formule commerciali vaghe senza una base documentale adeguata può quindi diventare un problema in caso di controllo.

La certificazione di compostabilità non sostituisce inoltre gli altri obblighi applicabili ai materiali destinati al contatto con gli alimenti. Restano ferme le regole europee e nazionali sulla sicurezza dei materiali e sulla gestione dei rifiuti.

Sanzioni da 2.500 a 25.000 euro dal 1° gennaio 2030

La disciplina prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro per la violazione dell’obbligo di compostabilità previsto dall’articolo 226-quinquies.

La sanzione riguarda anche l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive.

Se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo. In termini teorici, quindi, il limite può arrivare fino a 100.000 euro.

Un punto importante è la decorrenza: il nuovo comma sanzionatorio si applica dal 1° gennaio 2030.

Questo non significa che le imprese possano ignorare fino al 2030 la disciplina sugli imballaggi. Le regole sostanziali sono già state introdotte nel Codice dell’ambiente; il 2030 è la data indicata specificamente per l’applicazione delle nuove sanzioni amministrative previste dall’articolo 261.

Cosa dovrebbero fare adesso le imprese coinvolte

Per attività alimentari, ristoranti, hotel e commercianti la prima operazione utile è costruire un inventario delle confezioni monouso utilizzate o immesse sul mercato.

Il controllo può essere organizzato in quattro passaggi:

  • identificare gli imballaggi che rientrano nelle categorie dell’articolo 226-quinquies;
  • verificare con i fornitori la certificazione UNI EN 13432 o equivalente;
  • separare i casi soggetti all’obbligo dalle eccezioni, in particolare nel take-away e nel sanitario;
  • conservare la documentazione tecnica e commerciale che dimostra la conformità del prodotto.

Per i piccoli commercianti la regola non cambia in funzione del regime fiscale: essere in forfettario o in contabilità ordinaria non modifica gli obblighi ambientali relativi agli imballaggi utilizzati nell’attività.

Anche chi vende online prodotti alimentari o ortofrutticoli dovrebbe verificare il tipo di confezionamento utilizzato. Per l’inquadramento dell’attività resta disponibile la guida RM al codice ATECO per e-commerce.

La legge 173/2026 e cosa cambia rispetto al decreto di agosto

La legge n. 173 del 5 ottobre 2026 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 143 del 7 agosto 2026. Il testo coordinato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026.

La disciplina è stata inserita direttamente nel Codice dell’ambiente, attraverso il nuovo articolo 226-quinquies e la relativa disposizione sanzionatoria nell’articolo 261.

Per le imprese il risultato pratico è che non si tratta più di una novità temporanea legata a un decreto-legge in attesa di conversione: la regola è entrata stabilmente nel quadro normativo nazionale e deve essere considerata nelle scelte di approvvigionamento degli imballaggi.

Fonti ufficiali

Il riferimento è la Gazzetta Ufficiale con il testo coordinato del decreto-legge n. 143/2026 e della legge di conversione n. 173/2026.

Il testo vigente può essere verificato anche su Normattiva, che riporta il nuovo articolo 226-quinquies del Codice dell’ambiente e le disposizioni sanzionatorie.

In sintesi: non è un obbligo generico su tutta la plastica monouso, ma una disciplina mirata a specifiche confezioni utilizzate in ortofrutta, ristorazione, catering e ricettivo. La verifica va quindi fatta prodotto per prodotto e sulla base dell’utilizzo concreto.

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