L’INPS ha chiarito l’applicazione dell’Esonero giovani under 36 e della Decontribuzione Sud anche ai datori di lavoro che svolgevano attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. Le indicazioni sono contenute nella circolare INPS n. 80 del 24 luglio 2026.
In breve
- Cosa cambia: vengono riconosciuti gli esoneri anche a determinate attività di agenti e intermediari assicurativi precedentemente escluse.
- Chi riguarda: datori di lavoro privati appartenenti alle attività individuate dalla norma.
- ATECO 2025: 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.
- Termine: il credito riconosciuto può essere fatto valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Cosa ha chiarito l’INPS
La circolare n. 80/2026 dà attuazione alla norma di interpretazione autentica prevista dalla legge di Bilancio 2026. L’intervento riguarda l’Esonero giovani under 36 e la Decontribuzione Sud per alcune attività del settore dell’intermediazione assicurativa.
Quali attività sono interessate
Per la precedente classificazione ATECO 2007 sono interessati i codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04, relativi rispettivamente a broker, agenti, sub-agenti e altri intermediari delle assicurazioni.
Con la classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025, queste attività sono ricondotte al codice 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.
Esonero giovani under 36
Per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 l’esonero può arrivare al 100% della contribuzione datoriale, nel limite di 6.000 euro annui per lavoratore.
Per gli eventi incentivati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 il limite sale a 8.000 euro annui per lavoratore, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina dell’agevolazione.
Decontribuzione Sud
L’estensione riguarda i periodi di spettanza della Decontribuzione Sud dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024. L’agevolazione è pari al 30% dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, esclusi i premi e i contributi INAIL, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Entro quando può essere fatto valere il credito
La legge di Bilancio 2026 ha previsto una finestra specifica: il credito derivante dal riconoscimento degli esoneri può essere fatto valere dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Cosa devono fare i datori di lavoro interessati
I datori di lavoro che rientrano nell’ambito della misura devono verificare il possesso dei requisiti previsti per gli esoneri e seguire le modalità operative indicate dall’INPS per il recupero della contribuzione spettante.
Approfondimenti utili
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Fonte ufficiale
Fonte: INPS, circolare n. 80 del 24 luglio 2026.
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