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Codice ATECO 66.22.00: agenti e intermediari delle assicurazioni

Aggiornato il 3 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 66.22.00: agenti e intermediari delle assicurazioni

Il codice ATECO 66.22.00 identifica le attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. ATECO 2025 ha riunito in un’unica sottocategoria attività che prima erano suddivise tra broker, agenti, subagenti, produttori, procacciatori e altri intermediari assicurativi. Il codice riguarda la vendita, negoziazione o sollecitazione di polizze assicurative e riassicurative e di rendite vitalizie.

Va chiarito un punto importante: nel linguaggio comune “assicuratore” può indicare anche la compagnia che assume il rischio, ma il 66.22.00 riguarda l’intermediazione e la distribuzione assicurativa, non l’attività propria delle imprese di assicurazione. Per agenti, broker e altri intermediari occorre inoltre coordinare il codice ATECO con l’iscrizione al RUI e con la sezione IVASS effettivamente pertinente.

DatoIndicazione
Codice ATECO 202566.22.00
DenominazioneAttività di agenti e intermediari delle assicurazioni
Attività compreseVendita, negoziazione e sollecitazione di polizze e rendite; agenti, broker, subagenti, produttori e altri intermediari secondo il ruolo effettivo
Vecchi codici confluiti66.22.01, 66.22.02, 66.22.03, 66.22.04
ForfettarioCoefficiente di redditività 78%
RUISezione da verificare in base al ruolo: A agente, B broker, C produttore diretto, E collaboratore, F intermediario accessorio; altri casi specifici

Cosa comprende il codice ATECO 66.22.00

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 definiscono la classe 66.22 come l’attività di agenti e mediatori delle assicurazioni nella vendita, negoziazione o sollecitazione di rendite vitalizie e polizze di assicurazione e riassicurazione.

La sottocategoria 66.22.00 è quindi il riferimento generale dell’intermediazione assicurativa. Non identifica una singola figura professionale: comprende più ruoli, che restano distinti dal punto di vista regolamentare e contrattuale anche se condividono lo stesso codice ATECO 2025.

Dal vecchio ATECO 2007 al nuovo 66.22.00

Con ATECO 2025 sono confluiti nel 66.22.00 i precedenti codici 66.22.01 per broker di assicurazioni, 66.22.02 per agenti, 66.22.03 per subagenti e 66.22.04 per produttori, procacciatori e altri intermediari. L’INPS ha confermato espressamente questo raccordo nel 2026.

Per una posizione già attiva è quindi normale trovare nei documenti storici uno dei vecchi codici. Per nuove aperture e variazioni effettuate con la classificazione vigente il riferimento economico è invece 66.22.00. Il vecchio codice resta utile soprattutto per raccordi fiscali e storici.

Agente assicurativo: RUI sezione A

L’agente assicurativo opera in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione. Nel RUI gli agenti sono iscritti nella sezione A. Il codice 66.22.00 descrive l’attività economica, mentre l’iscrizione al RUI identifica il ruolo regolamentare con cui l’intermediario opera.

Un agente può quindi avere 66.22.00 come attività ATECO, ma non deve confondere il codice con il titolo abilitativo. Requisiti, prova di idoneità, iscrizione al registro, formazione e obblighi di condotta seguono la disciplina IVASS e il Codice delle assicurazioni.

Broker assicurativo: stesso ATECO, ruolo diverso

Il broker opera invece su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione o riassicurazione. Nel RUI è iscritto nella sezione B. Anche il broker utilizza il 66.22.00, ma la sua posizione regolamentare e il rapporto con cliente e compagnie sono differenti rispetto all’agente.

RM ha già una guida specialistica sul codice ATECO del broker assicurativo, oltre agli approfondimenti su Partita IVA del broker e regime forfettario broker. Questa pagina resta invece il nodo generale del 66.22.00.

Subagenti, produttori e collaboratori

I vecchi codici distinguevano anche subagenti e produttori. Con ATECO 2025 queste attività sono ricondotte al 66.22.00, ma la posizione nel RUI va verificata separatamente. IVASS prevede, tra le altre, la sezione C per i produttori diretti e la sezione E per collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni indicate dalla normativa.

Non è quindi corretto associare automaticamente una singola sezione RUI a tutti i soggetti con ATECO 66.22.00. Il codice classifica l’attività economica; il RUI descrive ruolo, responsabilità e modalità con cui viene svolta la distribuzione assicurativa.

RUI: perché la sezione conta più del nome commerciale

Il RUI non sostituisce la classificazione fiscale e il codice ATECO non sostituisce l’abilitazione IVASS. È possibile che due intermediari abbiano lo stesso 66.22.00 ma obblighi regolamentari differenti perché appartengono a sezioni diverse del Registro. Per questo l’inquadramento corretto richiede sempre due verifiche parallele: attività economica ai fini ATECO e ruolo di distribuzione ai fini assicurativi.

Il Registro Unico degli Intermediari IVASS è suddiviso in sei sezioni. Tra le principali: A per agenti, B per broker, C per produttori diretti, D per banche e intermediari finanziari, E per collaboratori e F per intermediari assicurativi a titolo accessorio.

Due persone possono utilizzare espressioni commerciali simili come “consulente assicurativo” o “intermediario assicurativo” ma avere ruoli regolamentari differenti. Prima di impostare Partita IVA, fatture e comunicazione commerciale bisogna quindi identificare la sezione RUI effettiva e l’attività realmente esercitata.

Assicuratore, intermediario e compagnia di assicurazione

Il 66.22.00 non deve essere utilizzato per l’attività propria di una compagnia che assume direttamente il rischio assicurativo. Le imprese di assicurazione appartengono alle attività assicurative della divisione 65, mentre il 66.22.00 riguarda il soggetto che distribuisce o intermedia prodotti assicurativi.

Questa distinzione è utile anche per evitare errori nelle ricerche online: “codice ATECO assicuratore” viene spesso usato per indicare l’agente o l’intermediario, ma fiscalmente occorre descrivere il ruolo reale e non il termine colloquiale.

Perito assicurativo: codice 66.21.00

Il perito assicurativo non svolge intermediazione nella vendita di polizze. La sua attività riguarda valutazione, accertamento e gestione tecnica dei danni e utilizza il 66.21.00. RM ha una guida specifica sul codice ATECO del perito assicurativo.

Intermediazione e perizia possono gravitare nello stesso settore, ma sono attività economiche differenti. Il fatto di lavorare per compagnie assicurative non basta quindi per utilizzare il 66.22.00.

Regime forfettario e coefficiente di redditività del 78%

Le attività finanziarie e assicurative dei codici ATECO 2007 64, 65 e 66 rientrano nel gruppo con coefficiente di redditività del 78%. Nel periodo transitorio ATECO 2025 il coefficiente continua a essere individuato mediante il raccordo alla classificazione precedente.

Con 50.000 euro di ricavi o compensi, il reddito forfettario lordo è quindi 39.000 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali ammessi e dell’imposta sostitutiva. Per il metodo generale puoi consultare anche la guida sul coefficiente di redditività del 78%.

Previdenza: non basta il codice ATECO

Per un’attività organizzata come impresa commerciale, la Gestione Commercianti può essere il riferimento previdenziale da verificare; la presenza di collaboratori, rapporti con compagnie, forma societaria e ruolo individuale possono però modificare il quadro. Anche eventuali forme integrative o contrattuali di categoria devono essere tenute separate dalla contribuzione previdenziale obbligatoria.

L’inquadramento previdenziale dipende dal ruolo, dalla forma con cui viene esercitata l’attività e dall’organizzazione concreta. Per attività esercitate in forma d’impresa commerciale può rilevare la Gestione Commercianti INPS; altre posizioni devono essere analizzate tenendo conto del rapporto con mandante, struttura dell’attività e ulteriori obblighi previsti per la categoria.

Il 66.22.00 non consente quindi di concludere automaticamente “INPS Commercianti” o un’unica forma previdenziale per chiunque operi nel settore. La guida su regime forfettario per assicuratori approfondisce il quadro fiscale generale, mentre casi particolari richiedono una verifica individuale.

Partita IVA, provvigioni e attività secondarie

Le provvigioni maturate attraverso la distribuzione di polizze costituiscono normalmente il nucleo economico dell’attività, ma il modello operativo può comprendere rinnovi, portafoglio, collaborazioni con altri intermediari e compensi collegati ai rapporti distributivi. Fatture, registrazioni e dichiarazione devono essere coerenti con la natura effettiva delle somme incassate e con il soggetto che le corrisponde.

La fatturazione dell’intermediario deve essere coerente con il rapporto contrattuale e con il ruolo svolto. Provvigioni, compensi e altre somme devono essere correttamente qualificate e ricondotte all’attività effettiva. Per l’avvio puoi consultare la guida su come aprire Partita IVA per assicuratori.

Se l’intermediario svolge anche consulenza autonoma non assicurativa, attività finanziaria, formazione o altri servizi distinti, può essere necessario valutare un secondo codice. Non serve invece moltiplicare i codici per funzioni che costituiscono parte normale della distribuzione assicurativa già compresa nel 66.22.00.

Errori frequenti con il codice 66.22.00

  • creare un nuovo codice diverso per agente e broker senza considerare che ATECO 2025 li riunisce nel 66.22.00;
  • confondere il codice ATECO con la sezione RUI;
  • usare 66.22.00 per una compagnia di assicurazione che assume direttamente il rischio;
  • usare 66.22.00 per l’attività di perito assicurativo;
  • mantenere il vecchio 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 o 66.22.04 come se fossero ancora codici ATECO 2025 distinti;
  • dedurre la previdenza dal solo codice senza considerare ruolo e forma organizzativa.

Per il calcolo fiscale del cluster sono disponibili anche il calcolo tasse per assicuratori e gli approfondimenti specifici sul broker. In questo modo il nodo 66.22.00 resta generale e le pagine professionali coprono gli intenti specialistici senza sovrapporsi.

Domande frequenti sul codice ATECO 66.22.00

Cosa comprende il codice ATECO 66.22.00?

Comprende l’attività di agenti e intermediari assicurativi nella vendita, negoziazione o sollecitazione di polizze di assicurazione e riassicurazione e rendite vitalizie.

Agente e broker hanno lo stesso codice ATECO?

Sì, ATECO 2025 utilizza il 66.22.00 per entrambi. Restano però diversi il ruolo e la sezione RUI: normalmente A per agente e B per broker.

Quali vecchi codici sono confluiti nel 66.22.00?

I precedenti 66.22.01 broker, 66.22.02 agenti, 66.22.03 subagenti e 66.22.04 produttori, procacciatori e altri intermediari sono confluiti nel nuovo 66.22.00.

Qual è il coefficiente forfettario?

Il coefficiente di redditività di riferimento è il 78%, attraverso il raccordo con i codici ATECO 2007 del settore finanziario e assicurativo.

Il perito assicurativo usa 66.22.00?

No. Il perito assicurativo utilizza il 66.21.00 perché svolge valutazione e gestione tecnica dei danni, non intermediazione nella vendita di polizze.

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