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Fatturare all’ex datore di lavoro nel regime forfettario: limite, 50% e regole

Aggiornato il 11 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Fatturare all’ex datore di lavoro nel regime forfettario: limite, 50% e regole

Puoi fatturare a un ex datore di lavoro, ma nel regime forfettario esiste una specifica causa ostativa se l’attività autonoma è svolta prevalentemente verso il datore attuale o verso datori con cui hai avuto un rapporto nei due precedenti periodi d’imposta.

La regola nasce dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge 190/2014. Va tenuta distinta dal limite di 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente: sono due condizioni diverse e possono operare indipendentemente. Per il quadro generale consulta secondo lavoro e Partita IVA.

La causa ostativa dell’ex datore di lavoro

La Legge 190/2014 esclude dal regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o con i quali erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.

L’obiettivo della norma è evitare la trasformazione artificiosa di rapporti di lavoro dipendente in rapporti autonomi agevolati.

Prevalenza, periodo temporale e soggetti collegati

Cosa significa “prevalentemente”

La prassi dell’Agenzia delle Entrate considera prevalente l’attività quando oltre il 50% dei ricavi o compensi dell’attività autonoma è riferibile ai soggetti indicati dalla causa ostativa. La verifica si effettua sul periodo d’imposta in cui l’attività viene svolta.

Non basta quindi emettere anche una fattura a un ex datore per perdere il forfettario: il problema nasce quando il rapporto economico verso datore o ex datore diventa prevalente secondo la regola.

Quali ex datori contano

La norma guarda ai datori di lavoro dei due precedenti periodi d’imposta. Se inizi l’attività nel 2026, occorre quindi verificare i rapporti di lavoro che ricadono nel periodo temporale rilevante rispetto al 2026.

Non bisogna confondere “due anni solari esatti” con “due precedenti periodi d’imposta”: il riferimento normativo è fiscale.

Società collegate all’ex datore

La legge non si limita al datore formalmente indicato nel vecchio contratto. Include anche soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro.

Perciò spostare la fatturazione su una società del medesimo gruppo, controllata o collegata non elimina automaticamente il problema. Bisogna verificare la riconducibilità effettiva.

Datore attuale, cessazione e praticantato

Datore attuale e Partita IVA insieme

La causa ostativa riguarda anche il datore di lavoro con cui il rapporto è ancora in corso. Puoi avere contemporaneamente lavoro dipendente e Partita IVA, ma se oltre il 50% dell’attività autonoma viene svolto verso lo stesso datore entra in gioco la verifica della lettera d-bis.

Se il rapporto di lavoro è cessato

La cessazione del rapporto può rendere irrilevante la soglia dei redditi da lavoro dipendente prevista dalla lettera d-ter, ma non cancella automaticamente la diversa causa ostativa dell’ex datore prevista dalla lettera d-bis.

È uno degli errori più frequenti: “mi sono dimesso, quindi posso fatturare tutto all’ex datore in forfettario”. La cessazione va verificata rispetto alla soglia 35.000 euro, mentre il rapporto economico con l’ex datore continua a essere valutato per la prevalenza nei due precedenti periodi d’imposta.

Eccezione per il praticantato obbligatorio

La lettera d-bis contiene un’eccezione espressa per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

È una deroga specifica e non va estesa genericamente a stage, tirocini extracurriculari o collaborazioni che non costituiscono pratica obbligatoria prevista per l’accesso alla professione.

Limite 35.000 euro: è un’altra regola

Nel 2026 esiste anche la distinta causa ostativa relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente. La soglia è 35.000 euro.

Puoi quindi essere sotto 35.000 euro ma avere comunque un problema perché fatturi prevalentemente all’ex datore; oppure puoi non fatturare affatto all’ex datore ma superare la soglia dei redditi dipendenti. Le due verifiche vanno fatte separatamente.

Vedi limite reddito dipendente regime forfettario 2026.

Attività diversa e aliquota start-up al 5%

Fatturare allo stesso datore per un’attività diversa

Il fatto che l’oggetto della fattura sia diverso dalle precedenti mansioni non rende automaticamente irrilevante la lettera d-bis. La norma guarda al soggetto verso cui viene esercitata prevalentemente l’attività.

La diversità sostanziale dell’attività può invece essere importante per altre verifiche, come l’aliquota forfettaria start-up al 5% e il requisito della non mera prosecuzione di attività precedente.

Ex datore e aliquota al 5%

Anche se la causa ostativa d-bis non scatta, per applicare l’aliquota ridotta del 5% bisogna verificare separatamente che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo.

Forfettario al 15% e aliquota start-up al 5% hanno requisiti distinti: superare il test sull’ex datore non garantisce automaticamente il 5%.

Due esempi pratici

Ex datore non prevalente

Nel 2026 incassi 50.000 euro con la Partita IVA: 15.000 dall’ex datore e 35.000 da altri clienti. La quota dell’ex datore è il 30% del totale. Se non ci sono altri soggetti riconducibili e sono rispettati gli altri requisiti, questa specifica causa ostativa non risulta prevalente.

Ex datore prevalente

Nel 2026 incassi 40.000 euro: 28.000 dall’ex datore e 12.000 da altri clienti. La quota verso l’ex datore è il 70%. Se l’ex datore rientra nel periodo temporale rilevante, la causa ostativa va considerata.

Come controllare la prevalenza ed evitare errori

  1. individua datore attuale ed ex datori dei due periodi precedenti;
  2. individua eventuali soggetti direttamente o indirettamente riconducibili;
  3. somma gli incassi della Partita IVA verso questi soggetti;
  4. confrontali con gli incassi complessivi dell’attività;
  5. verifica la percentuale a fine periodo d’imposta;
  6. controlla separatamente soglia 35.000 euro e requisito del 5%.

Gli errori più frequenti sono credere che sia vietato emettere anche una sola fattura all’ex datore, confondere soglia 35.000 euro e prevalenza, ignorare società riconducibili all’ex datore, pensare che le dimissioni cancellino automaticamente la lettera d-bis e confondere accesso al forfettario con aliquota start-up del 5%.

Domande frequenti

Posso fatturare al mio ex datore nel forfettario?

Sì, ma devi verificare se l’attività diventa prevalente verso l’ex datore o soggetti riconducibili nel periodo temporale considerato dalla legge.

Il limite è il 50%?

La prassi fiscale interpreta la prevalenza come oltre la metà dei ricavi o compensi riferibili ai soggetti indicati dalla causa ostativa.

Se mi sono dimesso la regola non vale più?

La cessazione incide sulla causa ostativa dei redditi dipendenti, ma non elimina automaticamente quella relativa all’attività prevalente verso ex datori dei due periodi precedenti.

Posso avere il 5% se fatturo all’ex datore?

Va verificato anche il requisito autonomo della non mera prosecuzione dell’attività precedente.

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