Nel 2026 il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato per accedere o restare nel regime forfettario è 35.000 euro. La soglia riguarda i redditi percepiti nell’anno precedente e deriva dalla proroga, anche per il 2026, dell’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro.
La regola non va confusa con il limite di 85.000 euro dei ricavi o compensi della Partita IVA: sono due soglie diverse e controllano aspetti differenti del regime. Per il quadro generale consulta secondo lavoro e Partita IVA.
Qual è la soglia nel 2026?
Per l’anno 2026 la soglia prevista dalla causa ostativa dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è 35.000 euro. Il dossier del Senato sulla legge di bilancio 2026 conferma espressamente l’estensione anche al 2026 dell’innalzamento della soglia da 30.000 a 35.000 euro.
Molte guide online continuano a mostrare 30.000 euro perché riportano il testo base della Legge 190/2014 senza considerare la proroga annuale.
Quali redditi e quale anno bisogna guardare
Redditi dell’anno precedente
La norma guarda ai redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. Per verificare il diritto al regime forfettario nel 2026, quindi, bisogna controllare i redditi rilevanti del 2025.
Non conta la RAL teorica del contratto in senso astratto, ma il reddito fiscalmente rilevante secondo le regole dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Quali redditi rientrano nella soglia
La causa ostativa richiama i redditi di lavoro dipendente dell’articolo 49 TUIR e i redditi assimilati dell’articolo 50. Rientrano quindi non soltanto stipendi tradizionali, ma anche diverse tipologie di reddito assimilato.
Le co.co.co., per esempio, producono redditi assimilati e vanno considerate nella verifica. Per i casi specifici consulta Partita IVA e co.co.co..
35.000 euro lordi o netti?
La soglia è riferita al reddito fiscale da lavoro dipendente o assimilato, non allo stipendio netto effettivamente accreditato sul conto corrente. Il dato va ricostruito utilizzando la documentazione fiscale, in particolare la Certificazione Unica e gli eventuali altri redditi assimilati percepiti nell’anno.
Se hai avuto più rapporti nel 2025, devi verificare tutte le Certificazioni Uniche e non fermarti alla CU del datore principale. Anche più rapporti part-time o una combinazione di lavoro dipendente e collaborazione possono concorrere al totale rilevante.
Superamento della soglia e rapporto cessato
Cosa succede se supero 35.000 euro
Se nell’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 35.000 euro e non opera l’eccezione prevista per la cessazione del rapporto, la causa ostativa impedisce l’utilizzo del regime forfettario nel 2026.
In questo caso la Partita IVA può comunque essere aperta o mantenuta, ma occorre applicare un diverso regime fiscale se non esistono altri impedimenti.
Se il rapporto di lavoro è cessato
Il comma 57, lettera d-ter, della Legge 190/2014 prevede che la verifica della soglia sia irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
La cessazione va però valutata sul caso concreto e non elimina automaticamente le altre cause ostative. Se, per esempio, dopo le dimissioni fatturi prevalentemente all’ex datore, bisogna controllare anche la distinta regola della lettera d-bis. Vedi fatturare all’ex datore nel regime forfettario.
35.000 euro e 85.000 euro: due limiti diversi
I 35.000 euro verificano una causa ostativa collegata ai redditi da lavoro dipendente e assimilati. Gli 85.000 euro sono invece il limite dei ricavi e compensi dell’attività in regime forfettario.
Esempio: 30.000 euro di reddito dipendente nel 2025 e 60.000 euro di incassi con Partita IVA nel 2026 non significano 90.000 euro ai fini del limite forfettario degli 85.000 euro. Le due grandezze vanno controllate separatamente.
Anche i contributi INPS seguono una verifica distinta: essere sotto 35.000 euro non determina l’aliquota previdenziale della Partita IVA. Per questo tema consulta contributi INPS con lavoro dipendente e Partita IVA.
Secondo lavoro, pubblico impiego e co.co.co.
Secondo lavoro e Partita IVA
Un lavoratore dipendente può avere anche una Partita IVA. Il limite 35.000 euro non vieta il secondo lavoro: incide soltanto sulla possibilità di applicare il regime forfettario.
Dipendente pubblico
Anche un dipendente pubblico deve verificare la soglia fiscale, ma prima ancora deve controllare la compatibilità dell’attività autonoma con il pubblico impiego, le autorizzazioni e i conflitti di interesse. Vedi dipendente pubblico e Partita IVA.
Co.co.co. e altri redditi assimilati
La soglia non considera soltanto il lavoro subordinato classico. Poiché la norma richiama anche l’articolo 50 TUIR, i redditi assimilati devono essere verificati. Se nello stesso anno hai più Certificazioni Uniche, devi considerarne l’ammontare complessivo rilevante.
Tre esempi pratici
Reddito dipendente 34.500 euro
Nel 2025 hai percepito 34.500 euro di reddito da lavoro dipendente e il rapporto prosegue nel 2026. Questa specifica causa ostativa non è superata, perché il reddito resta entro 35.000 euro. Devi comunque rispettare tutti gli altri requisiti del forfettario.
Reddito dipendente 36.000 euro
Nel 2025 hai percepito 36.000 euro e il rapporto continua nel 2026. La soglia è superata e il regime forfettario non è utilizzabile nel 2026 per effetto di questa causa ostativa.
40.000 euro ma rapporto cessato
Nel 2025 hai percepito 40.000 euro, ma il rapporto è cessato. La norma rende irrilevante la verifica della soglia quando ricorrono le condizioni della cessazione; restano però da controllare tutte le altre cause ostative, compresa quella verso l’ex datore.
Come verificare il limite ed evitare errori
- recupera tutte le Certificazioni Uniche dell’anno precedente;
- individua i redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevanti;
- somma gli importi secondo la disciplina fiscale;
- verifica se superano 35.000 euro;
- controlla se il rapporto è cessato;
- verifica separatamente ex datore, partecipazioni societarie, collaboratori e soglie della Partita IVA.
Gli errori più frequenti sono usare ancora 30.000 euro per il 2026, confrontare la soglia con lo stipendio netto, sommare 35.000 e 85.000 come se fossero un unico limite, ignorare co.co.co. e redditi assimilati, guardare una sola Certificazione Unica e pensare che la cessazione del lavoro elimini tutte le altre cause ostative.
Domande frequenti
Nel 2026 il limite è 30.000 o 35.000 euro?
È 35.000 euro: la legge di bilancio 2026 ha esteso anche al 2026 l’innalzamento già previsto per il 2025.
La soglia è lorda o netta?
Riguarda il reddito fiscalmente rilevante da lavoro dipendente e assimilato, non il netto in busta paga.
Se supero 35.000 devo chiudere la Partita IVA?
No. Il superamento incide sul regime forfettario, non sull’esistenza della Partita IVA.
La co.co.co. conta?
Sì, perché è un reddito assimilato al lavoro dipendente e rientra nella verifica della causa ostativa.
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