Il Fondo SIMEST 394/81 cambia le regole di accesso dal 22 ottobre 2026 per alcune imprese italiane che controllano società in Paesi o territori fiscalmente non cooperativi. Il decreto interministeriale del 28 agosto 2026 introduce una deroga al divieto previsto dalla disciplina dei finanziamenti agevolati: la presenza della controllata estera non comporta necessariamente l’esclusione o la revoca quando l’impresa dimostra che quella società svolge un’attività economica effettiva.
La deroga ha però due limiti importanti. Deve essere documentata con elementi concreti — personale, attrezzature, attività e locali — e il progetto finanziato non può essere collegato alla presenza dell’impresa nel Paese non cooperativo. Non è quindi un’apertura generale dei contributi SIMEST a ogni società con legami in una giurisdizione inclusa nella lista UE. La modifica è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2026 ed è applicabile dal giorno successivo.
Fondo 394/81: cosa cambia dal 22 ottobre
Il decreto del 28 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre, integra il decreto ministeriale del 1° giugno 2023 che disciplina gli strumenti finanziari per l’internazionalizzazione a valere sul Fondo rotativo 394/81. Interviene precisamente sull’articolo 4, comma 2, lettera c), che riguarda un criterio di esclusione dall’accesso, e sull’articolo 15, comma 1, lettera d), relativo alla connessa causa di revoca delle agevolazioni.
La precedente formulazione escludeva dagli interventi imprese legate, attraverso rapporti di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, a società residenti in Stati o territori indicati nella lista europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. La novità non cancella il requisito generale: ritaglia un’eccezione per il caso in cui una società controllata in quei territori svolga realmente un’attività economica, con mezzi e struttura adeguati.
Nel testo il requisito viene formulato facendo riferimento all’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. È un criterio sostanziale: l’esistenza formale della controllata, l’iscrizione a un registro o la sola disponibilità di un indirizzo non provano necessariamente che l’attività esista e venga esercitata in modo effettivo.
Il provvedimento è circoscritto alle regole di ammissibilità e revoca. Non annuncia uno stanziamento aggiuntivo, non stabilisce un nuovo tasso agevolato e non apre autonomamente un nuovo sportello. Per condizioni finanziarie, prodotti ammissibili, plafond e procedure restano determinanti le circolari operative e le informazioni del gestore.
| Prima della modifica | Dal 22 ottobre 2026 |
|---|---|
| Controllata in una giurisdizione UE non cooperativa: causa di esclusione e possibile revoca | Possibile deroga, se l’attività economica effettiva della controllata è dimostrata |
| Il collegamento societario rilevava per il divieto | Il collegamento va esaminato insieme alla prova di sostanza economica e alla destinazione del progetto |
| Esclusione senza eccezione specifica in questa disposizione | Restano esclusi progetti e attività collegati alla presenza nel territorio non cooperativo |
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Quali imprese possono beneficiare della deroga
La nuova possibilità riguarda l’impresa che presenta domanda per un intervento del Fondo e controlla direttamente o indirettamente una società residente in una giurisdizione fiscale non cooperativa, purché possa dimostrare che la controllata esercita un’attività economica effettiva. La deroga opera rispetto alle specifiche condizioni e cause di revoca richiamate dal decreto: non dispensa dall’osservare tutti gli altri requisiti ordinari del Fondo.
Bisogna distinguere accuratamente due situazioni che il testo originario del 2023 menzionava insieme:
- Impresa italiana con società estera controllata in una giurisdizione non cooperativa: è la situazione espressamente considerata dalla nuova deroga, quando l’attività economica effettiva viene provata.
- Impresa italiana controllata da una società estera residente in una giurisdizione non cooperativa: il decreto del 2026 non estende espressamente a questa diversa ipotesi la medesima eccezione. Non si può quindi presumere che ogni catena societaria con una controllante in tali territori diventi automaticamente ammissibile.
Il controllo va valutato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, richiamato dalla norma, comprese le situazioni in cui il rapporto passa attraverso una o più società intermedie. Anche una partecipazione significativa, da sola, non equivale necessariamente al controllo richiesto: conta la struttura e l’effettivo esercizio dei poteri secondo le definizioni giuridiche applicabili.
Per identificare i Paesi interessati è necessario verificare la lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali vigente nel momento rilevante. Le giurisdizioni possono essere aggiunte o rimosse nel tempo; sarebbe quindi sbagliato basare la valutazione su un elenco copiato da un articolo non aggiornato. Questa lista non coincide necessariamente con qualsiasi elenco nazionale di Paesi a fiscalità privilegiata, né con tutti i territori che applicano imposte relativamente basse.
Come dimostrare l’attività economica effettiva
Il decreto individua gli elementi sostanziali della prova, ma non introduce nel proprio testo una domanda standard, un certificato unico o una soglia numerica generale di dipendenti. L’impresa deve preparare un quadro documentale adeguato alla propria organizzazione e al tipo di attività svolta dalla controllata, tenendo conto delle istruzioni che il gestore potrà richiedere in istruttoria.
Per esempio, nel caso di una controllata che gestisce distribuzione o servizi tecnici all’estero, possono essere utili i contratti e i documenti relativi a personale impiegato, sedi operative, locali disponibili, infrastrutture, attrezzature, attivi, fatture, rapporti con clienti e fornitori e attività effettivamente svolte. Questi sono esempi di possibili evidenze, non un elenco tassativo già prescritto dal decreto né una garanzia che una singola prova sia sufficiente.
Immaginiamo una PMI italiana che controlla una società estera con magazzino, addetti, mezzi logistici, contratti e una clientela verificabile. La documentazione potrebbe aiutare a dimostrare la sostanza economica della controllata. La valutazione sarebbe differente per una società che conserva unicamente una sede di domiciliazione e non dispone di attività, risorse o operazioni realmente esercitate.
Resta un secondo requisito autonomo: il finanziamento deve riguardare progetti e attività non collegati alla presenza dell’impresa nel territorio non cooperativo. Anche quando una controllata possiede struttura e personale effettivi, non per questo ogni progetto che la coinvolge diventa finanziabile. È necessario chiarire destinazione delle risorse, attività interessate e rapporto del progetto con la presenza nel Paese, prima di predisporre la domanda.
È utile che la documentazione permetta di separare i due controlli: da un lato dimostra la realtà economica della società partecipata; dall’altro descrive perché le spese agevolate e le attività finanziate non sono correlate alla presenza nel territorio escluso dalla disciplina. Una relazione generica sulla presenza internazionale del gruppo non sostituisce questa distinzione.
Revoca dei finanziamenti: cosa resta vietato
La modifica non riguarda solo l’accesso iniziale. Richiamando anche l’articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto del 2023, il provvedimento del 2026 interviene sulla causa di revoca totale o parziale collegata al controllo di una società in un Paese fiscalmente non cooperativo. Se l’impresa prova le condizioni della nuova eccezione, la specifica causa di revoca non si applica nei termini del decreto.
Questo non significa che un finanziamento già concesso sia immune da controlli. Restano applicabili le altre cause di revoca, le regole sull’utilizzo delle somme, i requisiti dei singoli strumenti, gli obblighi di rendicontazione e gli impegni assunti nell’agevolazione. Inoltre la norma non trasforma automaticamente un’eventuale precedente revoca in un provvedimento annullato: per le singole posizioni occorre verificare lo stato dell’istruttoria, gli atti ricevuti e le regole temporali applicabili.
Un’impresa che abbia subito una contestazione per rapporti di controllo in un Paese non cooperativo dovrebbe quindi distinguere fra un procedimento ancora in corso e un atto già definitivo. Prima di sostenere che l’eccezione sia applicabile al suo caso serve verificare con attenzione il testo del provvedimento, il contratto di agevolazione e l’eventuale documentazione già trasmessa.
Il Fondo SIMEST è uno degli strumenti destinati all’internazionalizzazione delle imprese. La Farnesina descrive il Fondo 394/81 come canale di finanziamenti agevolati a sostegno della presenza sui mercati esteri, con una quota di risorse destinata alle PMI. La nuova disposizione interviene su una condizione specifica di ammissibilità, senza modificare indistintamente gli altri finanziamenti pubblici.
Domande e controlli prima di richiedere il Fondo
Chi intende presentare una domanda dovrebbe anzitutto verificare lo strumento SIMEST realmente pertinente al progetto e la sua operatività attuale, consultando il portale ufficiale dei finanziamenti agevolati SIMEST. Per la nuova eccezione sono poi decisivi tre controlli: la giurisdizione di residenza delle società estere, l’effettivo rapporto di controllo e la prova della loro attività economica.
Un ulteriore controllo riguarda l’uso previsto delle somme. Un progetto può essere meritevole sul piano industriale e tuttavia non rispettare il limite imposto dal decreto per attività correlate alla presenza in territori non cooperativi. Meglio individuarlo prima della presentazione, che durante una verifica successiva all’erogazione.
Per orientarsi tra diverse misure pubbliche, la nostra guida sulle agevolazioni per startup e imprese distingue gli incentivi in base all’attività e ai requisiti. Nei progetti di apertura commerciale all’estero, il lavoro di un professionista esperto di organizzazione fiscale e gestione export può aiutare a ricostruire i rapporti societari, senza sostituire la verifica di ammissibilità richiesta da SIMEST.
Da quando valgono le nuove regole?
Il decreto è stato pubblicato il 21 ottobre 2026 e l’articolo 2 stabilisce che si applica dal giorno successivo, quindi dal 22 ottobre 2026. L’effettiva trattazione delle singole domande resta soggetta alle procedure e agli atti del Fondo.
Una controllata in un Paese non cooperativo impedisce sempre l’accesso?
No. La nuova deroga può escludere la specifica causa ostativa quando la controllata svolge un’attività economica effettiva dimostrabile e il progetto finanziato non è correlato alla presenza in quel territorio. Gli altri requisiti restano da verificare.
È stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto?
No. Il provvedimento modifica due disposizioni sui criteri di accesso e revoca del Fondo 394/81; non istituisce da solo una nuova misura né determina importi o percentuali di contributo.
Qual è la fonte ufficiale?
La fonte primaria è il decreto 28 agosto 2026 nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre, da leggere con il decreto 1° giugno 2023 e con le istruzioni operative SIMEST applicabili allo strumento richiesto.
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Caterina
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