Fuoriuscire dal regime forfettario può avvenire per superamento delle soglie, perdita di un requisito, presenza di una causa ostativa oppure per scelta volontaria dell’ordinario. La conseguenza cambia soprattutto in base al momento in cui si verifica l’uscita: tra 85.000 e 100.000 euro si resta forfettari fino a fine anno, mentre oltre 100.000 euro il regime cessa nello stesso anno.
Per evitare errori bisogna distinguere bene uscita dall’anno successivo, uscita immediata e opzione volontaria per l’ordinario. Sono situazioni diverse e producono effetti diversi su IVA, imposte, fatture e adempimenti.
Quando si esce dal regime forfettario
Le principali cause di fuoriuscita sono:
- superamento del limite ordinario di ricavi o compensi;
- superamento della soglia di 100.000 euro;
- perdita di un requisito previsto per l’accesso o la permanenza;
- comparsa di una causa ostativa;
- scelta volontaria di applicare il regime ordinario.
La Legge 190/2014 disciplina accesso, permanenza e cessazione del regime. La Circolare 32/E del 5 dicembre 2023 ha chiarito in particolare gli effetti del superamento delle soglie da 85.000 e 100.000 euro.
Se superi 85.000 euro ma non 100.000 euro
Se i ricavi o compensi percepiti superano 85.000 euro ma non oltrepassano 100.000 euro, il regime forfettario continua fino alla fine dell’anno e cessa dal 1° gennaio successivo.
Quindi non devi applicare immediatamente l’IVA alle operazioni successive al semplice superamento di 85.000 euro.
Per il caso specifico trovi anche l’approfondimento dedicato su cosa succede quando superi 85.000 euro ma resti entro 100.000.
Esempio: 92.000 euro di incassi
Un professionista incassa 92.000 euro nel 2026. Per tutto il 2026 continua ad applicare il regime forfettario.
Dal 1° gennaio 2027 dovrà invece applicare il regime ordinario o semplificato compatibile con la propria situazione, gestendo IVA, contabilità e imposte secondo le nuove regole.
Se superi 100.000 euro
Il superamento di 100.000 euro produce un effetto molto più forte: il regime forfettario cessa nello stesso anno.
La Circolare 32/E/2023 chiarisce che il momento rilevante è quello dell’incasso che determina il superamento della soglia, non semplicemente la data della fattura.
Ai fini IVA, l’imposta diventa dovuta a partire dall’operazione che comporta il superamento. Ai fini delle imposte dirette, invece, il reddito dell’intero anno viene determinato secondo le regole ordinarie.
Il dettaglio operativo è trattato nella guida su superamento di 100.000 euro e applicazione dell’IVA.
85.000 e 100.000 euro: la differenza pratica
| Situazione | Effetto | Da quando |
|---|---|---|
| Fino a 85.000 € | Forfettario applicabile se restano gli altri requisiti | Anche anno successivo |
| Oltre 85.000 € e fino a 100.000 € | Uscita dal forfettario | Dal 1° gennaio successivo |
| Oltre 100.000 € | Uscita immediata | Nello stesso anno |
Fuoriuscita per perdita di un requisito
Si può uscire dal forfettario anche senza superare le soglie di ricavi o compensi. Può succedere quando viene meno uno dei requisiti previsti dal comma 54 della Legge 190/2014 oppure quando emerge una causa di esclusione prevista dal comma 57.
In questi casi occorre identificare con precisione quale requisito è venuto meno e quando, perché la decorrenza dell’uscita può cambiare in base alla specifica fattispecie.
Cause ostative: alcuni esempi
Tra le cause che possono impedire l’applicazione del forfettario rientrano, a seconda dei casi:
- partecipazioni in società di persone incompatibili;
- controllo di SRL che svolgono attività riconducibili alla propria;
- applicazione di determinati regimi IVA speciali;
- rapporti prevalenti con datori o ex datori di lavoro nei casi previsti;
- superamento dei limiti sui redditi da lavoro dipendente quando rilevanti;
- altre condizioni espressamente previste dalla legge.
Non tutte le cause ostative operano nello stesso modo e nello stesso momento. Per questo la fuoriuscita va sempre collegata alla specifica causa concreta.
Uscita volontaria dal forfettario
Un contribuente che avrebbe i requisiti per il forfettario può scegliere volontariamente di applicare il regime ordinario.
La scelta può avere senso quando l’attività sostiene costi elevati, effettua investimenti importanti, ha molta IVA detraibile o presenta una struttura economica poco adatta al coefficiente di redditività forfettario.
La convenienza però va valutata separatamente dalla procedura fiscale: uscire volontariamente significa assumere tutti gli obblighi del nuovo regime.
Opzione per il regime ordinario e vincolo triennale
Il comma 70 della Legge 190/2014 stabilisce che l’opzione per il regime ordinario è valida, in via generale, per almeno un triennio.
Il comportamento concludente adottato dal contribuente deve essere coerente con la scelta: fatture, IVA e contabilità devono seguire il regime ordinario fin dall’inizio del periodo d’imposta interessato.
Il vincolo non va però interpretato come una regola assoluta in qualsiasi situazione: il DPR 442/1997 e i chiarimenti dell’Agenzia ammettono eccezioni in presenza di modifiche normative rilevanti.
Quando l’uscita è immediata e quando no
- superamento tra 85.000 e 100.000 euro: uscita dall’anno successivo;
- superamento oltre 100.000 euro: uscita nello stesso anno;
- cause ostative o perdita requisiti: decorrenza da verificare in base alla causa specifica;
- scelta volontaria: decorrenza normalmente dal 1° gennaio del periodo scelto.
Cosa cambia con l’IVA
Nel regime forfettario, per le operazioni interne ordinarie, non si addebita IVA in fattura e non si detrae l’IVA sugli acquisti.
Con il passaggio al regime ordinario la situazione cambia: l’IVA torna a essere applicata secondo le regole ordinarie e può sorgere il diritto alla detrazione sugli acquisti.
Nel caso di superamento dei 100.000 euro, l’IVA diventa dovuta già a partire dall’operazione che determina il superamento.
Fatture emesse prima dell’uscita
Le fatture già emesse correttamente nel forfettario non vanno trasformate retroattivamente solo perché successivamente si esce dal regime, salvo i casi specifici previsti dalla disciplina del superamento immediato.
Bisogna invece individuare il momento da cui le nuove operazioni devono seguire le regole IVA del regime ordinario.
Rettifica IVA nel passaggio di regime
Il passaggio dal forfettario all’ordinario può comportare una rettifica della detrazione IVA in senso favorevole al contribuente per beni e servizi ancora rilevanti ai fini della disciplina dell’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972.
È il contrario del problema tipico di chi passa dall’ordinario al forfettario e deve verificare l’eventuale IVA precedentemente detratta.
Il calcolo dipende da beni, servizi e periodi residui di monitoraggio: non va fatto con una percentuale generica.
Cosa cambia per le imposte dirette
Uscendo dal forfettario non si applica più automaticamente l’imposta sostitutiva del 5% o 15%.
Nel regime ordinario o semplificato il reddito viene determinato analiticamente secondo le regole applicabili all’attività e concorre all’IRPEF con le relative addizionali.
Nel caso di superamento di 100.000 euro, la fuoriuscita immediata comporta che il reddito dell’intero anno venga determinato secondo le modalità ordinarie.
Cosa cambia per i costi
Nel forfettario i costi reali dell’attività non sono dedotti uno per uno ai fini della determinazione del reddito, perché il sistema utilizza il coefficiente di redditività.
Fuori dal forfettario, invece, i costi fiscalmente ammessi assumono rilevanza analitica secondo le regole del regime applicabile. Questo può rendere l’ordinario più adatto a chi sostiene costi elevati, ma non significa che ogni spesa diventi automaticamente deducibile.
Uscire dal forfettario per convenienza
- i costi reali sono molto elevati rispetto al coefficiente di redditività;
- l’attività effettua investimenti importanti;
- l’IVA sugli acquisti pesa molto;
- le detrazioni IRPEF personali hanno un valore rilevante;
- la struttura dell’attività sta diventando più complessa.
La decisione va però basata su una simulazione completa, non soltanto sull’aliquota nominale.
Cosa fare nell’anno prima dell’uscita
- Verifica la causa esatta della fuoriuscita.
- Determina la data da cui cambierà il regime.
- Predisponi il nuovo sistema di fatturazione IVA.
- Organizza la contabilità del regime successivo.
- Controlla beni e servizi rilevanti per eventuali rettifiche IVA.
- Verifica crediti, acconti e operazioni a cavallo dell’anno.
- Ricalcola il fabbisogno per tasse e contributi.
Si può rientrare successivamente nel forfettario?
Sì, in molti casi l’uscita non è definitiva. Il rientro dipende però dal motivo per cui sei uscito e dall’eventuale esistenza di un’opzione per l’ordinario ancora vincolante.
La guida dedicata spiega nel dettaglio quando si può rientrare nel regime forfettario dopo l’ordinario.
Errori frequenti nella fuoriuscita
- pensare che superare 85.000 euro faccia uscire subito;
- pensare che oltre 100.000 euro si esca soltanto dall’anno successivo;
- guardare soltanto le fatture emesse invece degli incassi rilevanti;
- continuare a emettere fatture senza IVA dopo una fuoriuscita immediata;
- ignorare le cause ostative diverse dalle soglie;
- scegliere l’ordinario senza considerare il vincolo dell’opzione;
- non preparare per tempo contabilità e fatturazione del nuovo regime.
Fonti ufficiali
- Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89 — regime forfettario
- Agenzia delle Entrate — Circolare 32/E del 5 dicembre 2023
- DPR 442/1997 — opzioni e revoche dei regimi fiscali
Domande frequenti
Se supero 85.000 euro esco subito dal forfettario?
No. Se resti entro 100.000 euro continui il forfettario fino a fine anno ed esci dal 1° gennaio successivo.
Se supero 100.000 euro quando esco?
Nello stesso anno. Il momento dell’incasso che determina il superamento è decisivo per la fuoriuscita immediata.
Posso uscire volontariamente dal forfettario?
Sì. Puoi scegliere il regime ordinario anche se possiedi i requisiti per il forfettario, tenendo conto del vincolo previsto per l’opzione.
Devo chiudere la Partita IVA quando esco?
No. In generale resta la stessa Partita IVA; cambia il regime fiscale applicato.
Dopo essere uscito posso tornare al forfettario?
Sì, se in seguito torni a possedere i requisiti e non esistono cause ostative o vincoli di opzione ancora efficaci.
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