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Guida al regime semplificato

Home > Guide > Guida al regime semplificato

Hai una partita Iva ed hai perso i requisiti per aderire al regime forfettario? Hai una partita IVA e svolgi contemporaneamente un lavoro come dipendente con un reddito superiore 30.000 euro? Questi sono solo due dei possibili casi in cui non puoi applicare alla tua partita IVA il forfettario e devi optare per il regime semplificato, non hai alternative.
Se sei in questa condizione e cerchi informazioni, ti mettiamo a disposizione una guida al regime semplificato, dove puoi leggere gli aspetti più significativi e rilevanti.

Ti ricordiamo che il forfettario è un regime fiscale agevolato per la tua partita Iva, che ti permette di risparmiare sulle imposte da versare. Per maggiori informazioni leggi la guida al regime forfettario 2023. Adesso, mettiti comodo e leggi questa guida con attenzione con i suggerimenti che abbiamo preparato per te,  buona lettura!

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  • Guida al regime semplificato
  • Chi può aderire
  • Obblighi nel regime semplificato
  • Determinazione del reddito e calcolo delle tasse
  • Valori incrementativi
  • Valori decrementativi
  • Principio di cassa
  • Come determinare l’imposta da pagare
  • Iva
  • Contattaci

Guida al regime semplificato

Iniziamo con l’esame di coloro che non possono più usufruire del regime forfettario.
La legge di Bilancio 2023 ha previsto nuove regole di uscita dal regime forfettario. Vediamole in dettaglio.
Nel periodo d’imposta 2023 possono accedere al regime forfettario soltanto i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2022, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad 85.000 € .
Se hai ottenuto compensi o ricavi oltre la soglia di 85.000 €, dal 1° gennaio 2023 devi dunque adottare il regime di contabilità semplificata.

La nuova norma non ha invece modificato altre due condizioni all’accesso del regime forfettario quali:

  • il limite pari ad 20.000 € relativo alle spese per lavoro dipendente e collaboratori;
  • un reddito da lavoro dipendente o assimilati non superiore ad 30.000 €.

Anche queste due soglie comportano la fuoriuscita dal regime forfettario di tutti i soggetti che nell’anno 2022 hanno superato gli importi indicati.

Se per lo svolgimento della tua attività ti trovi nella condizione di dover adottare il regime semplificato, affidaci la gestione contabile e fiscale tramite il servizio dedicato Pro Semplificato.

Chi può aderire

Se sei uscito dal regime forfettario devi dunque capire se puoi adottare il regime di contabilità semplificata.
Innanzitutto occorre una precisazione sui requisiti soggettivi. Se eserciti l’attività imprenditoriale con una impresa individuale o l’attività professionale con partita Iva l’approdo al regime semplificato è necessario al superamento delle soglie che ti abbiamo descritto mentre se eserciti l’attività imprenditoriale con la veste giuridica di imprese collettive quali la società in accomandita semplice oppure la società in nome collettivo o l’attività professionale come associazione professionale il regime semplificato diventa il tuo regime contabile naturale.

Oltre ai requisiti soggettivi per aderire al regime semplificato deve rispettare, se impresa, anche soglie dimensionali.

A partire dal 2023, per poter accedere al regime semplificato è necessario che nel periodo d’imposta precedente non si siano conseguiti ricavi superiori a 500.000 € per imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi.
Il limite sale 800.000 €, per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Obblighi nel regime semplificato

A differenza dei regimi agevolati, dove troviamo una serie di semplificazioni rilevanti, l’adozione del regime semplificato comporta per l’aderente una serie di obblighi ed adempimenti contabili.
Iniziamo a vedere quali sono i registri contabili obbligatori per l’imprenditore o per il libero professionista in contabilità semplificata:

Il contribuente in regime semplificato, deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità tra queste alternative:

  • tenuta di registri Iva (ove obbligatori) e di 2 registri distinti (registro degli incassi e dei pagamenti) ove indicare i ricavi percepiti ed i pagamenti effettuati in ordine cronologico.
    I ricavi ed i costi, vanno annotati non oltre 60 giorni dall’incasso o pagamento in base all’art. 22, D.P.R. 600/1973.
    I componenti non monetari sono contabilizzati entro il termine della dichiarazione dei redditi;
  • tenuta dei soli registri Iva, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva e con indicazione dei mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
  • tenuta dei soli registri Iva e presunzione degli incassi e dei pagamenti con annotazione separata delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. In questo caso in base a specifica opzione triennale, da indicare nella dichiarazione annuale Iva, si possono considerare le operazioni registrate ai fini Iva come incassate e/o pagate nell’anno di annotazione.

Il nostro suggerimento è di scegliere la terza opzione in quanto molto più semplice sotto l’aspetto amministrativo. I soggetti in contabilità semplificata, adesso possono evitare di tenere il registro dei beni ammortizzabili, a condizione che, in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, vengano forniti in forma sistematica gli stessi dati che avrebbero dovuto essere indicati nei registri stessi.

Determinazione del reddito e calcolo delle tasse

Le imprese in regime semplificato, calcolano il reddito in base al nuovo regime misto cassa-competenza, così come specificato dalla C.M. 13.4.2017, n. 11/E.
vediamo di chiare meglio il meccanismo di cui stiamo parlando.
La determinazione del reddito d’impresa viene determinato dalla differenza tra il totale:

+ ricavi e proventi percepiti
–  spese sostenute

Valori incrementativi

+ l’autoconsumo dell’imprenditore;
+ proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa;
+ plusvalenze e sopravvenienze passive

Valori decrementativi

– minusvalenze e sopravvenienze passive;
– ammortamenti;
– accantonamenti TFR;
– i costi del personale e gli oneri di utilità sociale;
– eventuali deduzioni forfettarie spettante.

Principio di cassa

Come già evidenziato, la L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) ha previsto che le imprese in contabilità semplificata devono determinare il reddito d’impresa (anche ai fini Irap) in base al principio di cassa, in alternativa a quello di competenza.
Pertanto tale regime diventa il regime naturale per le imprese semplificate.
Il contribuente ha comunque facoltà di optare per il regime ordinario .

Una delle caratteristiche più rilevanti del nuovo regime semplificato, misto cassa-competenza, è la non rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino.

Come determinare l’imposta da pagare

Una volta determinato il reddito fiscale, si applicano le deduzioni da lavoro dipendente e sulla parte eccedente le aliquote IRPEF in base agli scaglioni di reddito:

Fascia di reddito Aliquota %
da 0 a 15.000 € 23%
da 15.001 a 28.000 € 25%
da 28.001 a 55.000 € 35%
da 55.001 a 75.000 € 43%

Iva

L’imposta sul valore aggiunto viene calcolata nel regime di contabilità semplificata, periodicamente in modo analitico.
Il calcolo avviene in base alle annotazioni effettuate ossia:

differenza tra IVA a debito (fatture emesse) e IVA a credito derivante (fatture di acquisto).

La liquidazione dell’IVA può essere fatta:

  • mensilmente entro il 16 del mese successivo;
  • trimestralmente entro il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 marzo o modello Unico dell’anno in corso.

Ordinariamente, la liquidazione e l’eventuale versamento dell’Iva devono essere effettuati con cadenza mensile.
Tuttavia, i contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato i limiti di 500.000 €, per le attività di prestazione di servizi, oppure di 700.000 €, per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell’Iva con cadenza trimestrale.
In questo caso, dovranno versare in aggiunta all’imposta, gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell’1%.

Questa questa guida al regime semplificato, non può certo ritenersi esaustiva di tutti gli aspetti inerenti a questo regime fiscale.
Se hai domande o quesiti particolari richiedi una consulenza ai nostri commercialisti tramite l’apposita pagina.

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    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. Adriano Bronzi dice

      26 Febbraio 2019 alle 18:36

      buongiorno, con il codice ATECO 46.19.01 a quale tassazione si va incontro?
      grazie mille

      Rispondi
      • Staff dice

        1 Marzo 2019 alle 17:58

        Buonasera Adriano, se decide di applicare il regime ordinario, la tassazione sarà calcolato sulla base delle ordinarie aliquote IRPEF per scaglioni.
        Se al contrario decidesse di applicare il regime forfettario, andrebbe a versare il 15% (o il 5% se rispetta i requisiti di start up), sul 62% dei suo ricavi.
        Fermo restando i contributi INPS da commerciante, i quali ammontano a 3.600€ circa all’anno (con il regime forfettario può essere richiesta riduzione del 35%).
        Cordiali saluti

        Rispondi
    2. Massimo dice

      26 Dicembre 2022 alle 23:56

      Salve,
      Ho intenzione di aprire piva in semplificato. Ho comunque reddito da lavoro dipendente. Nel mio caso non devo pagare INPS aggiuntivo? Pagherò solo le tasse dovute al reddito della mia nuova attività?

      Rispondi
      • Staff dice

        27 Dicembre 2022 alle 10:50

        Buongiorno,
        confermo che se il lavoro dipendente è full time e se l’attività che andrà a svolgere è artigianale o commerciale, non dovrà pagare INPS.
        Se fosse interessato ad approfondire l’argomento, la invito a contattarci compilando il form dalla sezione contattaci

        Rispondi

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