L’INPS chiarisce come vanno applicati i limiti dimensionali alle imprese artigiane dell’edilizia e come devono essere utilizzati i codici di autorizzazione 5G, 5C e 4X. Il Messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026 interessa in particolare le imprese edili e alcune imprese impiantistiche, con indicazioni operative anche sulla possibilità di trasmettere una dichiarazione di responsabilità dal 23 ottobre 2026.
Il punto centrale è distinguere le imprese che svolgono prevalentemente attività riconducibile all’edilizia da quelle impiantistiche che, pur operando anche nei cantieri, esercitano in via prevalente un’attività diversa. Da questa distinzione dipendono il limite di dipendenti applicabile, i codici attribuiti alla posizione contributiva e, in presenza di più matricole, quali lavoratori devono essere considerati ai fini del limite artigiano.
Quali limiti valgono per le imprese artigiane dell’edilizia
L’INPS richiama l’articolo 4 della legge 443/1985, che stabilisce i limiti dimensionali entro i quali un’impresa può mantenere la qualifica di impresa artigiana.
Per le imprese di costruzioni edili il limite ordinario è di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti. Il numero complessivo può salire fino a 14 dipendenti quando le unità lavorative aggiuntive sono apprendisti.
Ai fini previdenziali l’INPS ricomprende nel settore edile non soltanto le attività di costruzione in senso stretto, ma anche attività affini, comprese quelle di completamento e finitura degli edifici. Per queste imprese il codice di autorizzazione di riferimento è il 5G.
Per chi opera come impresa artigiana nel settore delle costruzioni è quindi importante verificare non soltanto il numero dei dipendenti, ma anche la classificazione contributiva concretamente attribuita. Chi sta strutturando o ampliando un’attività può approfondire anche gli adempimenti descritti nella guida su come aprire la Partita IVA da muratore, con INPS, INAIL, DURC e Cassa Edile.
Quando si applica il codice 5G e quando cambia la classificazione
Il Messaggio INPS precisa che alle imprese classificate nei CSC da 4.13.02 a 4.13.08, quando rientrano effettivamente nell’ambito delle costruzioni edili, deve essere attribuito il codice di autorizzazione 5G.
Questo codice identifica l’impresa di costruzione edile soggetta al limite di 10 dipendenti, elevabile a 14 alle condizioni previste per gli apprendisti.
La situazione cambia però per alcune imprese classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 che svolgono attività di installazione di impianti ma non esercitano prevalentemente tale attività nell’ambito della costruzione di edifici. In questi casi l’INPS richiama il diverso limite previsto dall’articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 443/1985.
La distinzione non dipende quindi soltanto dal codice formale dell’attività: conta anche l’attività concretamente svolta in via prevalente.
Cassa Edile e attività impiantistica: cosa chiarisce l’INPS
Nel documento l’INPS richiama anche il precedente chiarimento del Ministero del Lavoro sull’iscrizione alla Cassa Edile. Le imprese che svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere sia, nei casi richiamati, quello di iscrizione a una Cassa Edile o Edilcassa.
Per le imprese che invece svolgono prevalentemente un’attività diversa da quella edile, pur realizzando lavori edili nell’ambito di un cantiere, resta il riferimento al DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati, mentre il Messaggio richiama l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa nel caso descritto. Da questa differenza discende anche la diversa applicazione dei limiti dimensionali artigiani.
È quindi particolarmente importante verificare la prevalenza effettiva dell’attività quando un’impresa impiantistica opera anche nel settore delle costruzioni. Per gli aspetti gestionali e contributivi del settore è disponibile anche la guida RM sul commercialista per muratori, INPS, DURC e Cassa Edile.
Dal 23 ottobre 2026 la dichiarazione per alcune imprese impiantistiche
Il passaggio più operativo del Messaggio riguarda i datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici e che risultano già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal codice 5G.
A partire dal 23 ottobre 2026 queste imprese possono trasmettere all’INPS una specifica dichiarazione di responsabilità sulle caratteristiche dell’attività esercitata.
La dichiarazione deve essere inviata attraverso la sezione “Contatti” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, utilizzando lo Smart Task denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana”. Come data di decorrenza della variazione va indicato il 1° luglio 2026 oppure, se successiva, la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione.
A seguito della dichiarazione, alla matricola può essere attribuito il codice di autorizzazione 4X, che dal 1° luglio 2026 identifica l’impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili. Questo passaggio consente l’attribuzione del codice 5C e l’applicazione del diverso limite dimensionale previsto per tale tipologia di impresa artigiana.
Per le nuove iscrizioni relative alle attività che conducono ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, l’INPS ha integrato la procedura automatizzata con la stessa dichiarazione di responsabilità: la sua sottoscrizione comporta l’attribuzione dei codici 4X e 5C. Se invece l’inquadramento automatizzato viene rifiutato o l’iscrizione è gestita dalla struttura territoriale, l’attribuzione dei due codici può avvenire contestualmente solo se la dichiarazione è presente; in caso contrario viene assegnato il 5G e l’aggiornamento resta a carico del datore tramite lo Smart Task.
Più matricole INPS: quali dipendenti contano per il limite artigiano
Il Messaggio affronta anche il caso delle imprese che esercitano attività plurime e hanno più matricole contributive riferite allo stesso codice fiscale.
Quando ne ricorrono i requisiti, l’inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto soltanto alla matricola riferita all’attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare dell’impresa o dalla maggioranza dei soci. L’eventuale ulteriore matricola deve invece essere classificata nel settore Industria o Terziario in base all’attività effettivamente esercitata.
La conseguenza pratica è importante: per verificare il rispetto del limite dimensionale dell’impresa artigiana devono essere considerati soltanto i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato, non quelli presenti sulle altre matricole riferite allo stesso codice fiscale.
Per le imprese con attività miste questo controllo può quindi incidere direttamente sulla corretta classificazione previdenziale e sul mantenimento dei requisiti artigiani.
Fonte ufficiale
I chiarimenti sono contenuti nel Messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026, dedicato ai limiti dimensionali delle imprese artigiane dell’edilizia, ai codici di autorizzazione e alla gestione delle posizioni contributive delle imprese interessate.
Prima di inviare la dichiarazione o modificare la gestione della posizione contributiva è opportuno verificare che l’attività concretamente svolta e la classificazione aziendale rientrino effettivamente nei casi descritti dal Messaggio.
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Caterina
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