Un elettricista che lavora in proprio svolge normalmente un’attività artigiana e può valutare il regime forfettario se rispetta i requisiti previsti. L’analisi deve comprendere anche abilitazioni tecniche, iscrizione dell’impresa, codice ATECO e contributi INPS.
Nel 2026 il regime forfettario resta disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014. La soglia ordinaria di ricavi o compensi è 85.000 euro; se nell’anno i ricavi o compensi superano 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime opera nello stesso anno secondo le regole previste dalla legge. Prima di scegliere il regime vanno comunque verificate tutte le cause di esclusione applicabili al caso concreto.
Aprire la Partita IVA da elettricista
L’avvio non si esaurisce nell’attribuzione della Partita IVA: per l’attività impiantistica vanno coordinati gli adempimenti dell’impresa e i requisiti previsti per gli impianti. Trovi il percorso nella guida aprire Partita IVA per elettricisti.
Codice ATECO 2025
La classificazione ATECO 2025 colloca le installazioni elettriche nella famiglia 43.21. Il codice specifico dipende dal tipo di impianti realizzati: ad esempio 43.21.01 riguarda l’installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici, mentre altre sottocategorie coprono cablaggi e impianti differenti.
Per scegliere correttamente consulta codice ATECO per elettricisti.
Coefficiente e tasse
Per molte attività di costruzione e installazione comprese nel gruppo 43 il coefficiente di redditività del forfettario è l’86%. Va però verificato il codice effettivo adottato. Il reddito così calcolato viene ridotto dei contributi previdenziali obbligatori versati e assoggettato all’imposta sostitutiva.
Contributi INPS artigiani
L’elettricista individuale artigiano è normalmente iscritto alla Gestione Artigiani INPS. Nel 2026 l’aliquota ordinaria è 24% e il minimale di reddito indicato dall’INPS è 18.808 euro, oltre alle altre componenti previste dalla gestione.
Per esempi completi vai al calcolo tasse forfettario elettricisti.
In sintesi
Per l’elettricista il regime fiscale deve essere costruito intorno all’attività tecnica reale. Codice 43.21 corretto, posizione artigiana e contribuzione INPS sono essenziali per stimare il netto. Per la gestione fiscale puoi consultare commercialista per elettricista.
Come valutare la convenienza nella pratica
La convenienza del regime forfettario per Elettricisti non si misura guardando soltanto all’aliquota dell’imposta. Prima bisogna stimare i ricavi realistici dell’anno, individuare il corretto coefficiente di redditività e capire quale previdenza si applica alla posizione concreta. A parità di fatturato, infatti, due contribuenti possono sostenere un carico complessivo differente quando cambiano gestione previdenziale, contributi obbligatori o condizioni personali.
È utile anche confrontare il reddito determinato forfettariamente con i costi che l’attività sostiene davvero. Nel forfettario le spese ordinarie non vengono dedotte analiticamente: per chi ha costi elevati, attrezzature importanti, collaboratori o investimenti ricorrenti la convenienza va quindi verificata con numeri concreti e non data per scontata.
Documenti e informazioni da raccogliere
- stima dei ricavi o compensi dell’anno;
- descrizione precisa dei servizi o prodotti offerti;
- eventuali altri redditi o rapporti di lavoro;
- posizione previdenziale già esistente;
- costi principali e investimenti previsti.
Verifica normativa 2026
Per il 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente; oltre 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti il regime cessa invece nello stesso anno, con applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. La causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati opera, per il 2026, oltre 35.000 euro, salvo il caso previsto dalla legge in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
ATECO 2025 e coefficienti: nel 2026 si utilizza la classificazione ATECO 2025, ma fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione il D.Lgs. 81/2025 dispone di continuare a usare i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuandoli tramite il codice ATECO 2007 corrispondente all’attività. Il coefficiente indicato in questa guida va letto secondo questa regola di raccordo.
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