Aprire la Partita IVA come esperto contabile richiede di coordinare iscrizione alla Sezione B dell’Albo, codice ATECO 69.20.03, regime fiscale e previdenza CNPR. ATECO 2025 distingue le attività di esperti contabili con il codice 69.20.03, separandole dai dottori commercialisti (69.20.01) e dai revisori legali in ambito contabile (69.20.02).
Per l’esperto contabile che esercita la professione il riferimento previdenziale è la CNPR. La Cassa stabilisce l’iscrizione obbligatoria per gli esperti contabili iscritti alla Sezione B che esercitano la professione e indica un termine di sei mesi dal verificarsi di entrambi i requisiti: iscrizione all’Ordine e apertura della Partita IVA.
Chi può aprire la Partita IVA come esperto contabile
L’esperto contabile è una professione ordinistica della Sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Per esercitare non basta quindi una Partita IVA: servono abilitazione e iscrizione all’Ordine secondo la normativa professionale.
Per l’accesso all’esame di Stato, la Sapienza Università di Roma indica, tra i percorsi previsti, le classi di laurea L-18 e L-33 e un tirocinio professionale di 18 mesi.
Codice ATECO esperto contabile: 69.20.03
ATECO 2025 individua il codice 69.20.03 – Attività di esperti contabili. ISTAT colloca la voce nella classe 69.20, dedicata alle attività di contabilità, controllo e revisione contabile e consulenza fiscale.
- 69.20.01 – commercialisti;
- 69.20.02 – revisori legali in ambito contabile;
- 69.20.03 – esperti contabili;
- 69.20.04 – consulenti del lavoro;
- 69.20.06 – altri consulenti e periti tributari e contabili.
La classificazione ufficiale è descritta nelle note ATECO 2025 di ISTAT.
Esperto contabile e dottore commercialista
I due professionisti appartengono allo stesso Albo ma a sezioni diverse. L’esperto contabile è nella Sezione B; il dottore commercialista nella Sezione A. Anche l’ATECO cambia: 69.20.03 per l’esperto contabile e 69.20.01 per il commercialista.
Previdenza: iscrizione alla CNPR
La CNPR conferma che gli esperti contabili iscritti alla Sezione B che esercitano la professione sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa. L’iscrizione va perfezionata entro sei mesi dal verificarsi dei due requisiti: Ordine e Partita IVA.
Contributi CNPR 2026
Per il 2026 la CNPR indica un contributo soggettivo scelto annualmente tra il 15% e il 25% del reddito professionale, con massimale ordinario di 123.886,17 euro e contributo minimo di 3.771,10 euro. Il contributo integrativo è del 4% del volume d’affari, con minimo ordinario di 939,06 euro. È inoltre previsto un contributo soggettivo supplementare dello 0,75%.
Gli iscritti con meno di 38 anni possono, secondo le condizioni CNPR, scegliere di versare la metà del contributo soggettivo dovuto per un periodo massimo di sette anni.
Come aprire la Partita IVA
- verificare abilitazione e iscrizione alla Sezione B;
- definire le prestazioni professionali;
- individuare ATECO 69.20.03;
- aprire la Partita IVA;
- scegliere il regime fiscale;
- attivare la fatturazione elettronica;
- perfezionare l’iscrizione CNPR;
- impostare correttamente la contribuzione.
Regime forfettario dell’esperto contabile
L’esperto contabile può utilizzare il regime forfettario se rispetta tutti i requisiti fiscali. Per l’attività professionale il coefficiente di redditività di riferimento è normalmente 78%. Il 78% non è l’aliquota delle tasse: determina il reddito forfettario lordo.
Prima dell’imposta sostitutiva si considerano i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili. L’imposta ordinaria è del 15%; il 5% può applicarsi alle nuove attività quando sono rispettate tutte le condizioni previste.
Esperto contabile dipendente
Se l’esperto contabile è anche dipendente, bisogna verificare separatamente i requisiti fiscali del forfettario e le regole CNPR relative alla presenza di altra assicurazione obbligatoria. Non è corretto presumere automaticamente né l’esclusione dal forfettario né l’esenzione dalla previdenza professionale.
Fatturazione e contributo integrativo
La fattura deve descrivere la prestazione reale e applicare correttamente il regime fiscale. Per l’iscritto CNPR va gestito il contributo integrativo del 4% quando dovuto. Nel forfettario contributo previdenziale, imposta sostitutiva e bollo sono elementi distinti.
Più attività e codici ATECO secondari
Se l’esperto contabile svolge attività ulteriori, abituali e fiscalmente distinte, può essere necessario un codice ATECO secondario. Se le attività hanno coefficienti differenti, i compensi devono essere attribuiti correttamente: il 78% non si applica automaticamente a tutto il fatturato.
Scadenze CNPR 2026
Per il 2026 la CNPR indica rate contributive il 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 ottobre e 16 dicembre. La comunicazione dei redditi alla Cassa, tramite modello A19, ha scadenza ordinaria il 31 luglio.
Come calcolare il carico previdenziale
Il contributo soggettivo CNPR è collegato al reddito professionale, mentre il contributo integrativo è collegato al volume d’affari. Per questo non è corretto trasformare automaticamente le due percentuali in un’unica aliquota da applicare ai compensi.
Nel 2026 l’iscritto sceglie annualmente l’aliquota soggettiva tra il 15% e il 25%. La pagina CNPR sul contributo soggettivo indica anche il minimo, il massimale e le condizioni particolari per chi possiede un’altra assicurazione obbligatoria.
Un esempio semplice su 40.000 euro di compensi
Supponiamo che l’esperto contabile abbia 40.000 euro di compensi e utilizzi il coefficiente forfettario del 78%. Il reddito forfettario lordo sarebbe 31.200 euro. Questo non è ancora il reddito finale su cui calcolare l’imposta sostitutiva, perché devono essere considerate le componenti previdenziali obbligatorie effettivamente versate e fiscalmente deducibili.
Il contributo integrativo del 4%, invece, segue il volume d’affari e non va trattato come se fosse una seconda imposta sul reddito. La simulazione individuale deve quindi partire dai dati CNPR effettivi dell’anno.
Perché il 78% non significa pagare il 78% di tasse
Il coefficiente di redditività è un parametro per determinare il reddito fiscale presunto nel regime forfettario. Non rappresenta né l’imposta né la percentuale di contributi previdenziali.
Con 40.000 euro di compensi, per esempio, il 78% produce 31.200 euro di reddito forfettario lordo. L’imposta sostitutiva del 15% o del 5%, quando spettante, viene applicata dopo i passaggi fiscali previsti e non direttamente sui 40.000 euro.
Iscrizione CNPR: attenzione ai termini
La CNPR indica che l’iscrizione va perfezionata entro sei mesi dal verificarsi contemporaneamente dell’iscrizione all’Ordine e dell’apertura della Partita IVA. Il termine è quindi legato alla combinazione dei due eventi, non semplicemente alla data della prima fattura.
È utile conservare la documentazione relativa a iscrizione all’Ordine, attribuzione della Partita IVA e pratica CNPR, perché costituisce la base per ricostruire correttamente la decorrenza previdenziale.
Modello A19 e comunicazione dei redditi
La CNPR utilizza la comunicazione dei redditi, ex modello A19, per acquisire reddito professionale e volume d’affari dell’anno precedente. La scadenza ordinaria indicata dalla Cassa è il 31 luglio.
Nella comunicazione viene indicata anche l’aliquota soggettiva scelta tra quelle ammesse e, quando previsto, l’opzione relativa al massimale o alla contribuzione ridotta.
Scadenze: perché conviene impostare un calendario annuale
La CNPR pubblica un calendario contributivo che nel 2026 comprende sette rate. Le scadenze indicate sono 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 ottobre e 16 dicembre. Il calendario deve essere controllato prima di ogni pagamento perché possono intervenire proroghe o disposizioni successive.
Per un professionista è utile separare fiscalità e previdenza nel proprio calendario: imposta sostitutiva, contributo soggettivo, integrativo e altri eventuali importi non hanno necessariamente la stessa scadenza o la stessa base di calcolo.
Costi oltre a tasse e contributi
- quota e adempimenti dell’Ordine;
- assicurazione professionale;
- software contabili e fiscali;
- PEC e firma digitale;
- formazione e aggiornamento;
- commercialista e consulenza specialistica;
- strumenti e servizi necessari allo studio.
Nel forfettario la maggior parte delle spese non viene dedotta analiticamente. Per questo il confronto tra compensi e costi reali è importante anche quando il regime fiscale appare semplice.
Quando valutare più di un codice ATECO
Se l’esperto contabile affianca alla professione altre attività abituali, è necessario verificare se queste siano accessorie alla prestazione principale oppure economicamente autonome. Un codice secondario non va aggiunto soltanto “per sicurezza”: deve corrispondere a un’attività realmente esercitata.
Prima della prima fattura: controllo finale
- Sezione B e iscrizione all’Ordine verificate;
- ATECO 69.20.03 coerente con l’attività;
- Partita IVA attribuita;
- regime fiscale verificato;
- iscrizione CNPR perfezionata;
- aliquota soggettiva scelta;
- integrativo 4% configurato;
- fatturazione elettronica pronta;
- scadenze CNPR calendarizzate;
- accantonamento per imposte e contributi impostato.
Errori da evitare
- usare 69.20.01 invece di verificare 69.20.03;
- confondere esperto contabile e revisore;
- ignorare l’iscrizione CNPR;
- confondere contributo soggettivo e integrativo;
- considerare il 78% un’aliquota fiscale;
- applicare automaticamente il 5%;
- non monitorare le scadenze CNPR.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO dell’esperto contabile?
Il codice ATECO 2025 è 69.20.03 – Attività di esperti contabili.
L’esperto contabile deve iscriversi alla CNPR?
Sì, quando è iscritto alla Sezione B ed esercita la professione, secondo le condizioni della Cassa.
Entro quando va fatta l’iscrizione CNPR?
Entro sei mesi dal verificarsi di entrambi i requisiti: iscrizione all’Ordine e apertura della Partita IVA.
Qual è il coefficiente forfettario?
Per il tipico inquadramento professionale il coefficiente di riferimento è normalmente 78%.
Quanto è il contributo integrativo?
Per la CNPR è pari al 4% del volume d’affari professionale secondo le regole della Cassa.
In sintesi
La Partita IVA dell’esperto contabile deve mantenere coerenti Sezione B dell’Albo, ATECO 69.20.03, regime fiscale e CNPR. Il dato previdenziale è particolarmente importante: l’esperto contabile libero professionista non va inquadrato automaticamente nella Gestione Separata INPS.
Prima della prima fattura è quindi necessario avere verificato iscrizione professionale, Partita IVA, codice ATECO, regime fiscale, iscrizione CNPR e gestione del contributo integrativo.
Approfondimenti sull’esperto contabile
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