Aprire la Partita IVA come formatore per la sicurezza sul lavoro significa separare due piani diversi: l’inquadramento fiscale dell’attività e i requisiti professionali necessari per insegnare nei corsi disciplinati dal D.Lgs. 81/2008. Per chi svolge personalmente attività di docenza e aggiornamento professionale, il codice ATECO 2025 da verificare è normalmente 85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.
La Partita IVA, però, non abilita da sola alla docenza. Per i corsi in materia di salute e sicurezza occorre rispettare i criteri di qualificazione del formatore previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 e, per i percorsi disciplinati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, le regole applicabili a docenti e soggetti formatori.
Partita IVA formatore sicurezza sul lavoro: quando serve
Quando la docenza viene svolta in modo abituale e autonomo per aziende, enti di formazione, associazioni o altri committenti, è necessario inquadrare correttamente l’attività. Il formatore freelance opera normalmente come professionista: apre la Partita IVA, sceglie il codice ATECO coerente, definisce la posizione previdenziale e organizza fatturazione e adempimenti fiscali.
La situazione è diversa dal dipendente che tiene occasionalmente formazione interna per conto del proprio datore di lavoro. Continuità, autonomia organizzativa, pluralità dei clienti e modalità di erogazione sono elementi da valutare per definire il corretto inquadramento.
Codice ATECO: 85.59.20 per la formazione professionale
ATECO 2025 utilizza il codice 85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale per attività formative rivolte all’aggiornamento delle competenze professionali. La classificazione comprende anche percorsi di formazione generale o specialistica sulla sicurezza sul lavoro.
Per il quadro generale dei codici della formazione puoi consultare codice ATECO formatore. La fonte ufficiale resta la documentazione ATECO 2025 di ISTAT.
Quando il 74.99.21 non è il codice corretto
Il codice 74.99.21 riguarda invece attività di consulenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. È quindi più coerente quando l’attività principale consiste in consulenza, valutazioni, supporto aziendale o incarichi collegati alla prevenzione, non quando il professionista svolge principalmente docenza.
Se formazione e consulenza sono entrambe attività autonome e rilevanti, può essere necessario utilizzare più codici. Per il secondo caso puoi approfondire la guida sul consulente sicurezza e RSPP.
Requisiti del docente-formatore: il D.I. 6 marzo 2013
Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema richiede la combinazione di conoscenza della materia, esperienza professionale e capacità didattica.
In pratica non basta conoscere il D.Lgs. 81/2008 o avere esperienza aziendale. Il docente deve verificare di possedere il prerequisito e almeno uno dei criteri previsti dal decreto, documentando titoli, esperienza, formazione specifica e attività di docenza quando richiesti.
Il requisito va verificato per l’area tematica insegnata
La qualificazione non dovrebbe essere trattata come un lasciapassare generico per qualsiasi argomento. Il professionista deve poter dimostrare competenza nell’area tematica effettivamente insegnata e mantenere adeguata esperienza o aggiornamento secondo le regole applicabili.
Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: cosa cambia
L’Accordo Stato-Regioni Rep. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato durata, contenuti minimi e modalità dei principali percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008. L’Accordo richiama i requisiti di qualificazione dei docenti previsti dalla normativa vigente e distingue chiaramente il ruolo del docente da quello del soggetto formatore.
Questa distinzione è essenziale per chi lavora con Partita IVA: un professionista può essere qualificato come docente e collaborare con un ente abilitato, senza essere automaticamente lui stesso un soggetto formatore autorizzato a organizzare qualunque corso.
Docente freelance e soggetto formatore: due ruoli diversi
Il docente freelance presta la propria attività professionale all’interno di corsi organizzati da un soggetto formatore idoneo. In questo scenario deve dimostrare i requisiti di docenza e fattura la propria prestazione al committente.
Se invece il professionista vuole organizzare direttamente corsi validi ai fini del D.Lgs. 81/2008, rilasciare attestati e assumere il ruolo di soggetto formatore, deve verificare anche i requisiti previsti dall’Accordo 2025 e dalle eventuali disposizioni regionali. Alcune Regioni hanno introdotto elenchi, accreditamenti o requisiti ulteriori per i soggetti che erogano formazione sulla sicurezza.
Questo punto va verificato prima di pubblicizzare corsi come validi ai fini degli obblighi di legge. Nel 2026 diverse amministrazioni regionali hanno dato attuazione al nuovo Accordo con procedure proprie per l’accreditamento o l’individuazione dei soggetti idonei. Il docente che lavora per conto di un ente deve quindi conservare la documentazione dei propri requisiti; chi organizza direttamente il corso deve controllare anche titolarità del soggetto formatore, registri, verifiche finali, attestati e tracciabilità previsti dalla disciplina applicabile.
Regime forfettario del formatore sicurezza
Il formatore freelance può applicare il regime forfettario se rispetta i requisiti previsti dalla legge e non ricade nelle cause di esclusione. Per il codice 85.59.20 il coefficiente di redditività normalmente da verificare è il 78%.
Con 40.000 euro di compensi, per esempio, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Da questa base vengono considerati i contributi previdenziali obbligatori e successivamente l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste per le nuove attività.
Per il funzionamento generale puoi consultare anche Partita IVA per formatori, mantenendo però separati gli aspetti specifici della sicurezza sul lavoro.
INPS: Gestione Separata per il formatore freelance
Quando l’attività viene svolta come libera professione senza una Cassa previdenziale autonoma e senza struttura d’impresa commerciale, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’INPS indica un’aliquota complessiva del 26,07% per i professionisti non pensionati e non assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria.
Per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria, quando permane l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, l’aliquota è normalmente del 24%. Il riferimento aggiornato è la circolare INPS n. 8/2026.
Per una panoramica delle diverse gestioni puoi consultare quali contributi INPS paga una Partita IVA.
Come aprire la Partita IVA
Per un formatore che opera personalmente come libero professionista, l’apertura fiscale è generalmente più semplice rispetto a quella di un’impresa organizzata. I passaggi essenziali sono:
- definire l’attività prevalente e distinguere docenza da consulenza;
- scegliere il codice ATECO 85.59.20 quando la formazione è l’attività principale;
- aprire la Partita IVA con il modello previsto per le persone fisiche;
- verificare la Gestione Separata INPS;
- scegliere il regime fiscale;
- predisporre fatturazione elettronica e conservazione dei documenti;
- raccogliere la documentazione che dimostra i requisiti di docente-formatore;
- definire contratti e responsabilità con i soggetti formatori committenti.
Fatturazione a enti, aziende e società di formazione
Il formatore può fatturare direttamente ad aziende che acquistano la docenza, enti di formazione o società che organizzano corsi. La descrizione in fattura dovrebbe riflettere la prestazione realmente svolta, per esempio docenza, progettazione didattica o attività di aggiornamento professionale.
Quando nello stesso incarico vengono svolte anche consulenza, sopralluoghi o attività tecniche, conviene distinguere contrattualmente e fiscalmente le prestazioni. Se la consulenza diventa stabile e autonoma va verificato anche il codice 74.99.21.
Formazione in presenza, videoconferenza ed e-learning
Il nuovo Accordo Stato-Regioni disciplina anche le modalità con cui i diversi corsi possono essere erogati. Non tutti i percorsi possono essere svolti indifferentemente in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning: la modalità ammessa dipende dal corso e dalle regole applicabili.
Il docente freelance deve quindi verificare con il soggetto formatore quale modalità sia consentita, come vengono registrate presenze, verifiche di apprendimento e tracciabilità e quali documenti devono essere conservati.
Costi deducibili e convenienza del forfettario
Un formatore sicurezza può sostenere costi per aggiornamento professionale, libri e banche dati, computer, software, videoconferenza, assicurazione, trasferte, coworking, sito web e marketing. Nel forfettario queste spese non vengono dedotte analiticamente: il reddito viene determinato con il coefficiente del 78%.
Per chi lavora da solo con costi contenuti il regime può risultare semplice e competitivo. Se invece il professionista investe molto in formazione, viaggi, attrezzature, collaboratori o una vera struttura organizzativa, conviene confrontare i costi effettivi con il 22% riconosciuto forfettariamente.
È utile distinguere anche il professionista che vende esclusivamente docenza dal soggetto che commercializza corsi completi. Nel secondo caso possono aumentare costi di piattaforme, tutoraggio, aule, gestione delle presenze, amministrazione e collaboratori; la convenienza fiscale va quindi valutata sul modello operativo reale e non soltanto sul coefficiente del 78%.
Errori frequenti da evitare
- pensare che la Partita IVA renda automaticamente qualificati come docenti sicurezza;
- usare 74.99.21 quando l’attività prevalente è realmente la formazione;
- confondere docente e soggetto formatore;
- organizzare corsi regolamentati senza verificare i requisiti dell’Accordo 2025;
- non documentare i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013;
- applicare il 5% del forfettario senza verificarne le condizioni;
- attribuire una gestione INPS senza distinguere professione e impresa;
- fatturare insieme consulenza e docenza senza ricostruire correttamente l’attività;
- non verificare le regole regionali applicabili ai soggetti formatori;
- utilizzare modalità e-learning o videoconferenza senza controllare se siano ammesse per il corso specifico.
Checklist prima di iniziare
- attività prevalente definita;
- ATECO 85.59.20 verificato;
- eventuale 74.99.21 valutato separatamente;
- Partita IVA aperta;
- Gestione Separata INPS verificata;
- regime fiscale scelto;
- requisiti del D.I. 6 marzo 2013 documentati;
- Accordo Stato-Regioni 2025 studiato per i corsi erogati;
- ruolo di docente o soggetto formatore chiarito;
- eventuali requisiti regionali verificati;
- contratti con i committenti predisposti;
- fatturazione e conservazione documentale configurate.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO del formatore sicurezza sul lavoro?
Per chi svolge principalmente attività di docenza e aggiornamento professionale il riferimento da verificare è 85.59.20. La consulenza sicurezza e l’attività RSPP possono invece richiedere un inquadramento distinto.
Basta la Partita IVA per fare il formatore sicurezza?
No. La Partita IVA riguarda l’inquadramento fiscale. Per insegnare nei corsi disciplinati dalla normativa sulla sicurezza bisogna possedere i requisiti di qualificazione previsti dal D.I. 6 marzo 2013 e dalle regole applicabili al percorso formativo.
Quale INPS paga il formatore freelance?
Quando opera come libero professionista senza Cassa autonoma, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’aliquota ordinaria dei professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria è del 26,07%.
Il formatore può organizzare direttamente corsi validi per il D.Lgs. 81/2008?
Solo se, oltre ai requisiti di docente, possiede anche i requisiti previsti per il soggetto formatore dal nuovo Accordo Stato-Regioni e dalle eventuali disposizioni regionali applicabili. Le due qualifiche non coincidono automaticamente.
Fonti ufficiali
Per la classificazione dell’attività il riferimento è ISTAT ATECO 2025. Per i requisiti del docente-formatore va consultato il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. Per i percorsi formativi il riferimento aggiornato è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Per la previdenza, INPS Gestione Separata 2026.
In sintesi
Il formatore sicurezza freelance utilizza normalmente il codice ATECO 85.59.20 quando la sua attività principale è la docenza. La consulenza sicurezza e gli incarichi RSPP vanno distinti e possono richiedere il 74.99.21. L’apertura della Partita IVA non sostituisce i requisiti professionali: il docente deve rispettare il D.I. 6 marzo 2013 e, quando opera nei corsi disciplinati dal D.Lgs. 81/2008, le regole dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Sul piano fiscale può valutare il forfettario con coefficiente 78% e, come libero professionista senza Cassa, normalmente la Gestione Separata INPS.
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