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Home > News > Previdenza complementare 2026: modulo TFR3 e scelta del TFR

Previdenza complementare 2026: modulo TFR3 e scelta del TFR

Aggiornato il 16 Settembre 2026

Dal 1° luglio 2026 sono cambiate le regole sulla previdenza complementare per i nuovi assunti del settore privato e dal 10 settembre è disponibile il nuovo modulo TFR3. Il modello serve a raccogliere le informazioni sulla situazione lavorativa e previdenziale del dipendente e a formalizzare la scelta sulla destinazione del TFR maturando.

La disciplina riguarda le assunzioni con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. In molti casi il lavoratore ha 60 giorni dall’assunzione per indicare dove destinare il TFR; se non effettua la scelta, può scattare il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare previsto dalla nuova normativa.

Cos’è il nuovo modulo TFR3

Il modulo TFR3 è stato istituito con decreto interministeriale del 4 settembre 2026 e sostituisce il modello provvisorio utilizzato nei primi mesi di applicazione delle nuove regole. È destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, con esclusione dei lavoratori domestici.

Il modello consente al datore di lavoro di capire se il dipendente è alla prima assunzione nel settore privato oppure se ha già avuto precedenti rapporti di lavoro e, in quest’ultimo caso, se possiede una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR.

Chi deve compilare il TFR3

Il TFR3 riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con un nuovo rapporto di lavoro iniziato dal 1° luglio 2026. Non si applica ai dipendenti pubblici e sono esclusi i lavoratori domestici.

Le regole non sono identiche per tutti. Il modulo distingue infatti tra:

  • lavoratore alla prima assunzione nel settore privato;
  • lavoratore con una successiva assunzione che possiede già una posizione previdenziale complementare alimentata da TFR;
  • lavoratore con precedenti rapporti ma senza una posizione attiva alimentata da TFR.

Prima assunzione: cosa scegliere entro 60 giorni

Chi viene assunto per la prima volta come dipendente privato ha 60 giorni per esprimere la propria scelta. Il TFR3 consente di indicare se destinare il TFR alla forma pensionistica prevista per l’adesione automatica, a un fondo pensione diverso scelto dal lavoratore oppure se mantenerlo presso il datore di lavoro o, nei casi previsti, presso il Fondo di Tesoreria INPS.

Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro il termine, opera il meccanismo di adesione automatica e il TFR maturando viene indirizzato alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto o dagli accordi applicati in azienda.

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Chi cambia lavoro e ha già un fondo pensione alimentato dal TFR

Per chi ha già lavorato in precedenza e possiede una posizione di previdenza complementare attiva alimentata da TFR, la regola è diversa. Il lavoratore può scegliere entro 60 giorni a quale fondo destinare il TFR maturando, ma non può scegliere di mantenerlo in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS.

Se invece il lavoratore non ha una posizione previdenziale attiva alimentata da TFR, oppure la precedente posizione è stata integralmente riscattata, continuano ad applicarsi le regole ordinarie sulla destinazione del TFR.

Come è composto il modulo TFR3

Il nuovo modello contiene una parte introduttiva e due sezioni operative. Nella prima parte il lavoratore dichiara se si tratta di una prima o successiva assunzione e, in caso di precedente attività lavorativa, se esiste già una posizione previdenziale complementare finanziata dal TFR.

Le sezioni successive sono dedicate rispettivamente ai lavoratori alla prima assunzione e a quelli di successiva assunzione con una posizione previdenziale alimentata dal TFR. Il dipendente deve inoltre dichiarare di aver ricevuto dal datore di lavoro l’informativa sui fondi collettivi disponibili e sul funzionamento dell’adesione automatica.

Cosa deve fare il datore di lavoro

La nuova disciplina impone anche specifici adempimenti informativi al datore di lavoro. Al momento dell’assunzione devono essere fornite al dipendente le informazioni sui fondi pensione applicabili in azienda, sul meccanismo di adesione automatica, sui termini per scegliere e sulla destinazione del TFR in caso di mancata scelta.

Entro i 60 giorni il datore deve inoltre acquisire le informazioni necessarie a stabilire se si tratta di una prima assunzione o di una successiva assunzione e se esiste già una posizione previdenziale alimentata da TFR.

Contratti inferiori a 60 giorni e rapporti già in corso

Le nuove regole sull’adesione automatica non si applicano ai contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni. Inoltre, chi era già assunto prima del 1° luglio 2026 e non cambia datore di lavoro non rientra nella nuova disciplina: per questi lavoratori continuano a valere le regole precedenti.

TFR e Partita IVA: attenzione a non confondere i due piani

Il modulo TFR3 riguarda il rapporto di lavoro dipendente e la destinazione del trattamento di fine rapporto. Se il lavoratore svolge anche un’attività autonoma, le regole sulla compatibilità con il regime forfettario e sulla contribuzione della Partita IVA restano separate. Per questi aspetti è disponibile la guida su come aprire Partita IVA da lavoratore dipendente.

Domande frequenti sul modulo TFR3

Da quando si usa il modulo TFR3?

Il modulo è stato adottato nel settembre 2026 per i lavoratori dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026.

Quanto tempo ha il neoassunto per scegliere la destinazione del TFR?

Per i rapporti interessati dalla nuova disciplina il termine ordinario è di 60 giorni dall’assunzione.

Il TFR va sempre in un fondo pensione?

No. La risposta dipende dalla situazione lavorativa e previdenziale del dipendente. Alla prima assunzione il lavoratore può anche scegliere di mantenere il TFR in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS nei casi previsti; chi cambia lavoro e ha già una posizione pensionistica attiva alimentata da TFR non dispone invece di questa opzione.

Fonti ufficiali

Il riferimento è il Ministero del Lavoro – nuovo modulo TFR3, insieme al decreto interministeriale del 4 settembre 2026 e alle indicazioni ministeriali sull’adesione automatica alla previdenza complementare.

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