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Regime forfettario consulente del lavoro 2026: ATECO, ENPACL e tasse

Aggiornato il 7 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario consulente del lavoro 2026: ATECO, ENPACL e tasse

Il regime forfettario per consulente del lavoro nel 2026 può essere applicato se il professionista rispetta i requisiti previsti dalla legge e svolge l’attività in forma individuale. Il codice ATECO 2025 corretto è 69.20.04 – Attività di consulenti del lavoro, il coefficiente di redditività è 78% e la previdenza professionale è ENPACL, non la Gestione Separata INPS.

Argomenti del post

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  • ATECO 69.20.04: il codice aggiornato dal 2025
  • Professione regolamentata: non basta aprire la Partita IVA
  • Che cosa rientra nell’attività del consulente del lavoro
  • Coefficiente di redditività del 78%
  • ENPACL 2026: contributo soggettivo del 12%
  • Contributo integrativo ENPACL del 4%
  • Agevolazione ENPACL per alcuni neo iscritti under 35
  • Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
  • Limite di 85.000 euro e uscita oltre 100.000 euro
  • Studio con costi elevati: il forfettario non è sempre il migliore
  • La domanda frequente su risorse umane e formazione
  • Redditi da lavoro dipendente: soglia 35.000 euro nel 2026
  • ENPACL e principio di cassa: due calendari da coordinare
  • Studio individuale, associazione o STP
  • Guide collegate
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

ATECO 69.20.04: il codice aggiornato dal 2025

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 collocano espressamente nel codice 69.20.04 le attività dei consulenti del lavoro. Il precedente 69.20.30 apparteneva alla classificazione precedente e non è il riferimento da utilizzare per una nuova apertura o variazione nel 2026.

Professione regolamentata: non basta aprire la Partita IVA

Il consulente del lavoro è una professione regolamentata dalla legge 12/1979. Il Ministero del Lavoro richiama l’esame di abilitazione e l’accesso alla professione. La Partita IVA è quindi un passaggio fiscale successivo: per esercitare occorre il titolo professionale e l’iscrizione all’Albo secondo le regole vigenti.

Che cosa rientra nell’attività del consulente del lavoro

Il lavoro può comprendere amministrazione del personale, elaborazione e controllo delle retribuzioni, consulenza sui rapporti di lavoro, inquadramenti contrattuali, costo del personale, adempimenti contributivi e assistenza nelle materie riservate o tipiche della professione. Se l’attività prevalente cambia e diventa, per esempio, consulenza organizzativa generale, formazione autonoma o elaborazione dati per conto terzi, il codice va verificato in base al servizio realmente venduto.

Coefficiente di redditività del 78%

Con ATECO 69.20.04 il regime forfettario applica un coefficiente di redditività del 78%. Con 40.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi 31.200 euro. Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo presunto: software paghe, formazione, assicurazione, ufficio, collaboratori e strumenti non vengono dedotti uno per uno.

ENPACL 2026: contributo soggettivo del 12%

La previdenza obbligatoria dei consulenti del lavoro iscritti all’Albo è l’ENPACL. Nel 2026 il contributo soggettivo ordinario è pari al 12% del reddito professionale dell’anno precedente, con reddito minimo imponibile di 21.835 euro e massimo di 122.016 euro. Il contributo soggettivo minimo 2026 è 2.620 euro.

Contributo integrativo ENPACL del 4%

Gli iscritti applicano inoltre il 4% di contributo integrativo sui compensi rientranti nel volume d’affari professionale. ENPACL prevede per il 2026 un minimo integrativo di 380 euro. Il contributo integrativo resta dovuto anche per chi applica il regime forfettario.

Agevolazione ENPACL per alcuni neo iscritti under 35

Il regolamento ENPACL consente, in presenza delle condizioni previste, ai neo iscritti con meno di 35 anni di applicare per l’anno di iscrizione e i quattro anni solari successivi la misura ridotta del 6% sul reddito professionale, con minimo soggettivo dimezzato. È un’agevolazione previdenziale diversa dall’imposta sostitutiva al 5% del regime forfettario e va verificata separatamente.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%

L’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. Il 5% può spettare per l’anno di avvio e i quattro successivi quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività. Non è sufficiente essere un nuovo iscritto all’Albo: bisogna verificare anche eventuale prosecuzione di un’attività svolta in precedenza.

Limite di 85.000 euro e uscita oltre 100.000 euro

Per applicare il forfettario occorre rispettare il limite ordinario di 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente e le altre cause ostative. Se durante l’anno si superano 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, la fuoriuscita opera immediatamente secondo la disciplina vigente.

Studio con costi elevati: il forfettario non è sempre il migliore

Un consulente del lavoro può sostenere costi importanti per software paghe, banche dati, dipendenti, collaboratori, assicurazione, ufficio e aggiornamento professionale. Con coefficiente 78% il sistema presume costi pari al 22% dei compensi. Se i costi reali superano stabilmente questa quota, conviene confrontare il risultato con il regime ordinario prima di scegliere.

La domanda frequente su risorse umane e formazione

Molti consulenti del lavoro affiancano alla consulenza tipica anche attività di formazione o supporto HR. Se si tratta di attività occasionale e strettamente collegata all’incarico professionale, può restare accessoria. Se invece corsi, selezione del personale o consulenza organizzativa diventano servizi autonomi e abituali, è opportuno verificare se occorre un secondo codice ATECO e come ripartire correttamente i ricavi.

Redditi da lavoro dipendente: soglia 35.000 euro nel 2026

Se il consulente del lavoro affianca alla libera professione un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, oltre alle eventuali incompatibilità professionali va controllata la causa ostativa del forfettario. Nel 2026 la soglia di riferimento è 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, salvo le eccezioni previste quando il rapporto è cessato. Il controllo va fatto prima di applicare il regime agevolato.

ENPACL e principio di cassa: due calendari da coordinare

Il reddito forfettario segue gli incassi dell’anno, mentre la contribuzione ENPACL dovuta nel 2026 è determinata anche sulla base del reddito professionale 2025 e della dichiarazione annuale all’Ente. Per questo il consulente deve distinguere il reddito fiscale del 2026 dai contributi effettivamente versati nel 2026 e deducibili nella dichiarazione. Confondere i due calendari porta a stime del netto poco attendibili.

Studio individuale, associazione o STP

Il regime forfettario è riservato alla persona fisica. Se l’attività viene esercitata tramite associazione professionale o società tra professionisti, il trattamento fiscale cambia e non va trasferito automaticamente dal professionista individuale alla struttura. Prima di costituire una STP o entrare in uno studio associato è quindi opportuno verificare effetti fiscali, previdenziali e organizzativi.

Guide collegate

Consulta anche come aprire la Partita IVA da consulente del lavoro, il codice ATECO 69.20.04, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per consulente del lavoro.

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