Il regime forfettario per modelli e modelle nel 2026 richiede di coordinare correttamente codice ATECO, previdenza dello spettacolo e modalità concrete con cui viene svolto il lavoro. Per fotomodelli, fotomodelle e indossatori il riferimento ATECO 2025 è 90.20.09 – Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche.
La previdenza è un punto centrale: il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) comprende espressamente indossatori e fotomodelli. Per questo non è corretto applicare automaticamente la Gestione Separata al reddito forfettario solo perché la persona lavora con Partita IVA.
ATECO 90.20.09 per fotomodelli e fotomodelle
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel 90.20.09 l’attività di fotomodelli e fotomodelle. La classificazione professionale ISTAT ricomprende inoltre figure come fotomodella, indossatore, mannequin e modella, accomunate dall’attività di posa o presentazione di prodotti per produzioni artistiche, pubblicitarie e sfilate.
Modella, indossatrice e fotomodella: cosa cambia
Nel linguaggio comune le parole vengono spesso usate come sinonimi, ma il lavoro concreto può cambiare: posa per cataloghi e campagne, sfilate, showroom, e-commerce, shooting editoriali, video pubblicitari o presentazioni. Fiscalmente conta la prestazione realmente resa e il modo in cui viene organizzata, non soltanto la qualifica riportata sul profilo social.
Quando serve la Partita IVA
La Partita IVA diventa il normale inquadramento quando l’attività è abituale e professionale: collaborazioni ricorrenti con agenzie, brand, fotografi, produzioni, showroom o clienti diretti. La soglia di 5.000 euro non è una franchigia fiscale generale che consente di svolgere stabilmente l’attività senza Partita IVA.
Coefficiente di redditività del 67%
Per il profilo riconducibile alle attività artistiche e performative il coefficiente di redditività di riferimento nel forfettario è il 67%. Con 40.000 euro di compensi professionali, il reddito forfettario lordo è quindi 26.800 euro. Il restante 33% rappresenta i costi riconosciuti in modo presunto.
Book, test shooting, trasferte, corsi, abbigliamento specifico, commissioni di agenzia, promozione, software, servizi fotografici e altri costi reali non vengono dedotti analiticamente. La convenienza del regime va quindi valutata anche in base alla struttura effettiva delle spese.
FPLS per indossatori e fotomodelli
La circolare INPS/ENPALS n. 7/2006 include espressamente indossatori e fotomodelli tra le categorie assicurate al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. L’obbligo previdenziale segue la natura della prestazione e il rapporto con il committente, non il fatto che il lavoratore possieda o meno una Partita IVA.
Perché la Gestione Separata non va applicata automaticamente
Uno degli errori più frequenti consiste nel prendere il reddito forfettario al 67% e applicare l’aliquota della Gestione Separata. Per una prestazione di fotomodella o indossatore soggetta al FPLS, questo approccio è sbagliato: fisco e previdenza seguono due regole diverse. Il reddito forfettario serve per determinare l’imposta; la contribuzione FPLS segue gli obblighi della specifica prestazione.
Agenzia di moda e commissioni
Molti modelli lavorano tramite agenzia. Il contratto deve chiarire chi è il cliente finale, chi fattura, come viene trattenuta la commissione e quale importo costituisce il compenso del modello. Nel forfettario non è corretto assumere che qualsiasi commissione trattenuta dall’agenzia sia automaticamente un costo deducibile: il trattamento dipende dalla struttura contrattuale e dal flusso di fatturazione.
Sfilate, showroom e campagne fotografiche
Sfilate, fitting, showroom, cataloghi, lookbook, e-commerce e shooting pubblicitari possono tutti rientrare nel lavoro di modella o indossatore. È utile che contratto e fattura descrivano correttamente la prestazione, soprattutto quando il compenso comprende più giornate, prove, fitting, diritti di utilizzo dell’immagine o trasferte.
Spot pubblicitari e video
Se la prestazione non consiste soltanto nel posare o indossare ma assume le caratteristiche della recitazione in un contenuto audiovisivo, può diventare rilevante distinguere il lavoro di modello da quello di attore. ATECO 2025 colloca gli attori indipendenti che compaiono in video nel 90.20.01. Anche sotto il profilo previdenziale le mansioni effettive devono essere descritte correttamente.
Modella e influencer non sono la stessa attività
Una modella può avere anche un profilo social molto seguito, ma la posa per un catalogo e una campagna di influencer marketing sono attività diverse. Se il brand paga per la capacità di influenzare il pubblico attraverso i propri canali, può entrare in gioco un’attività distinta di influencer marketing; se paga per una prestazione da fotomodella o indossatrice, il riferimento resta quello artistico. In presenza di attività autonome e abituali possono essere necessari più codici.
La Circolare INPS 44/2025 conferma che, quando un creator svolge per un brand una prestazione riconducibile a quella di indossatore o fotomodello, può sorgere l’obbligo FPLS anche se la finalità è pubblicitaria o promozionale.
Uso dell’immagine e buyout
Nei contratti pubblicitari è frequente separare il compenso per la giornata di lavoro dal corrispettivo per l’utilizzo dell’immagine, il cosiddetto buyout. Durata, territori, mezzi di diffusione, esclusiva e rinnovi possono incidere sul valore economico del contratto. È utile che queste componenti siano indicate con chiarezza e non mescolate in modo indistinto.
Clienti esteri e agenzie internazionali
Il settore moda è spesso internazionale. Se il cliente o l’agenzia ha sede fuori dall’Italia bisogna verificare territorialità IVA, eventuale VIES e corretta fatturazione. Se la prestazione viene svolta fisicamente all’estero possono inoltre emergere verifiche previdenziali ulteriori rispetto alla normale fattura italiana.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è il 15%. Il 5% può spettare nel periodo iniziale se sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Non basta aprire oggi la Partita IVA se il lavoro rappresenta la prosecuzione sostanziale di un’attività già svolta.
Limiti di 85.000 e 100.000 euro
Il limite ordinario del regime resta 85.000 euro di ricavi o compensi. Il superamento senza oltrepassare 100.000 euro comporta l’uscita dall’anno successivo; oltre 100.000 euro si applicano le regole di fuoriuscita immediata. Se la stessa Partita IVA comprende più attività, la soglia si verifica sul totale rilevante.
Quando il forfettario può essere meno conveniente
Per un modello con poche spese il 67% può essere favorevole. Se invece le commissioni di agenzia, i viaggi, gli alloggi, la promozione e i costi di mantenimento dell’attività sono elevati, il 33% di costi presunti può risultare inferiore alle spese effettive. La convenienza va quindi verificata sul margine reale.
Guide collegate
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