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Regime forfettario agronomo e forestale 2026: ATECO, EPAP e tasse

Aggiornato il 21 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario agronomo e forestale 2026: ATECO, EPAP e tasse

Il regime forfettario per agronomo e dottore forestale nel 2026 può essere applicato quando il professionista esercita in forma individuale, rispetta i requisiti fiscali e non ricade in una causa ostativa. Per la consulenza agraria dell’agronomo il riferimento ATECO 2025 è 74.99.11, il coefficiente di redditività è normalmente del 78% e la previdenza professionale fa capo all’EPAP.

La convenienza del regime non dipende però soltanto dall’imposta sostitutiva del 15% o del 5%. Per una valutazione corretta bisogna considerare contributi EPAP, costi reali di sopralluoghi e strumenti, eventuale personale, attività secondarie e corretta distinzione tra consulenza professionale e servizi forestali operativi.

Requisiti del forfettario nel 2026

Il limite ordinario del regime forfettario è 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente. Se durante l’anno i compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, la fuoriuscita opera dall’anno successivo; oltre 100.000 euro il regime cessa di avere applicazione nello stesso anno.

Va inoltre controllato il limite di 20.000 euro lordi per determinate spese di lavoro dipendente e collaborazioni rilevanti sostenute nell’anno precedente.

ATECO 74.99.11 e coefficiente del 78%

Per la consulenza agraria dell’agronomo il codice corrente è 74.99.11 – Attività di consulenza agraria fornite da agronomi. Nel forfettario, per l’attività professionale considerata, il coefficiente di redditività è normalmente del 78%.

Con 40.000 euro di compensi fiscalmente rilevanti il reddito forfettario lordo è quindi 31.200 euro. Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo presunto. Per i dettagli sulla classificazione consulta il codice ATECO per agronomi e forestali.

Dottore forestale: attenzione alle attività operative

Per il dottore forestale non bisogna usare automaticamente 74.99.11 per qualsiasi incarico. Consulenza tecnica, pianificazione, stime e progettazione vanno distinte dall’esecuzione diretta di attività di silvicoltura, utilizzazione forestale o servizi operativi, per le quali possono diventare pertinenti codici della divisione 02.

Nel forfettario questa distinzione può incidere anche sul coefficiente da applicare alle diverse attività. Se vengono svolte prestazioni autonome con codici appartenenti a gruppi fiscali differenti, i compensi devono essere attribuiti correttamente.

EPAP: previdenza obbligatoria della libera professione

L’EPAP è l’ente previdenziale di riferimento per Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti all’Albo che producono reddito libero-professionale. Non va quindi applicata automaticamente la Gestione Separata INPS.

La contribuzione obbligatoria comprende contributo soggettivo, solidarietà, contributo integrativo e contributo di maternità. Le aliquote ordinarie pubblicate dall’Ente sono 10% per il soggettivo, 0,2% per la solidarietà e 4% per l’integrativo.

Contributi minimi EPAP 2026

Per il 2026 EPAP indica un reddito netto minimo di riferimento di 7.387 euro, un contributo soggettivo minimo di 739 euro, un contributo di solidarietà minimo di 15 euro e un contributo integrativo minimo di 295 euro. Il reddito imponibile massimo pubblicato dall’Ente è 122.295 euro.

I minimi non sostituiscono le percentuali ordinarie quando il reddito o il volume d’affari generano contributi superiori. La posizione va quindi verificata sui dati reali dell’anno.

Neo-iscritti under 30: riduzione dei minimi

EPAP prevede, per i nuovi iscritti con meno di 30 anni e quando sono dovuti soltanto i minimi, una riduzione del 70% dei contributi minimi nei primi tre anni di iscrizione.

L’agevolazione riguarda i minimi: se i contributi calcolati sul reddito risultano superiori, si applicano le aliquote ordinarie. Questa riduzione previdenziale è separata dall’eventuale aliquota fiscale del 5%.

Contributi versati e deduzione fiscale

Nel calcolo dell’imposta sostitutiva vanno distinti i contributi EPAP maturati da quelli effettivamente versati e fiscalmente deducibili nell’anno. Il quadro LM della dichiarazione considera i contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo secondo le regole applicabili.

Per una simulazione attendibile non basta quindi calcolare un contributo teorico: occorre usare gli importi realmente pagati e documentati.

Contributo integrativo EPAP del 4%

Il contributo integrativo EPAP è pari al 4% e segue una logica diversa dal soggettivo. Va gestito correttamente in fattura e nella posizione previdenziale, senza confonderlo con l’imposta sostitutiva o con il contributo soggettivo deducibile.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%

L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Il 5% può spettare nell’anno di avvio e nei quattro successivi quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.

L’iscrizione recente all’Ordine o l’agevolazione EPAP per gli under 30 non rendono automaticamente applicabile il 5% fiscale: i requisiti vanno verificati separatamente.

Esempio fiscale con 40.000 euro di compensi

Con 40.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Supponiamo che nell’anno risultino 4.000 euro di contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili: la base dell’imposta sostitutiva diventa 27.200 euro.

  • imposta al 15%: 4.080 euro;
  • imposta al 5%: 1.360 euro, se spettante.

I 4.000 euro sono un importo didattico: il contributo reale deve essere ricavato dalla posizione EPAP e dai versamenti effettivamente eseguiti.

Esempio con 60.000 euro di compensi

Con 60.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è 46.800 euro. Se nell’anno sono stati effettivamente versati e risultano deducibili 6.000 euro di contributi previdenziali obbligatori, la base fiscale diventa 40.800 euro.

  • imposta al 15%: 6.120 euro;
  • imposta al 5%: 2.040 euro, se spettante.

Lavoro dipendente e libera professione

Un agronomo o forestale può svolgere libera professione anche in presenza di lavoro dipendente, ma devono essere verificati compatibilità contrattuali, eventuali regole del pubblico impiego, requisiti del regime forfettario e posizione EPAP.

EPAP prevede l’iscrizione del professionista che esercita attività autonoma anche se svolge contemporaneamente lavoro dipendente, salvo specifiche situazioni previste dall’Ente.

Rimborsi spese, trasferte e sopralluoghi

Sopralluoghi, trasferte, rilievi e attività sul territorio sono frequenti. I normali rimborsi addebitati al cliente non vanno considerati automaticamente neutrali: il trattamento dipende dalla natura della spesa e dalla documentazione.

È quindi utile disciplinare nel contratto chi sostiene i costi, come vengono riaddebitati e quali somme fanno parte del compenso professionale.

Costi reali: quando il 22% presunto è troppo basso

Auto, carburante, droni, strumenti topografici, software GIS, formazione, assicurazione, collaborazioni e trasferte possono generare costi reali elevati. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente.

Se le spese effettive superano stabilmente la quota presunta del 22%, è opportuno confrontare il netto del forfettario con quello del regime ordinario.

Scadenze EPAP e pianificazione di cassa

EPAP distribuisce gli adempimenti contributivi durante l’anno: primo acconto il 5 aprile, secondo acconto il 5 agosto e saldo dell’anno precedente con contributo di maternità il 15 novembre, secondo le modalità indicate dall’Ente.

Queste scadenze si aggiungono a saldo e acconti dell’imposta sostitutiva. Separare una quota degli incassi durante l’anno riduce il rischio di arrivare alle scadenze con liquidità insufficiente.

Più attività e coefficienti diversi

Se il professionista svolge anche attività forestali operative o altre attività autonome con codici appartenenti a gruppi differenti, può essere necessario separare i compensi per applicare il corretto coefficiente di redditività.

Il limite di 85.000 euro resta invece complessivo per la stessa Partita IVA.

Quando il forfettario può non convenire

  • costi reali stabilmente superiori al 22% dei compensi;
  • uso intenso di auto, strumenti e software tecnici;
  • collaboratori o personale con costi rilevanti;
  • compensi vicini alle soglie del regime;
  • presenza di più attività con strutture di costo diverse.

Checklist annuale

  • monitorare compensi e soglie 85.000/100.000 euro;
  • controllare il limite di 20.000 euro per personale e collaborazioni rilevanti;
  • verificare contributi EPAP effettivamente versati;
  • distinguere soggettivo, solidarietà e integrativo;
  • controllare eventuali seconde attività e relativi coefficienti;
  • confrontare costi reali e 22% presunto;
  • accantonare liquidità per EPAP, saldo e acconti fiscali.

Primo anno e secondo anno: perché cambia la liquidità

Nel primo anno di attività il professionista può percepire una liquidità apparentemente più elevata perché parte dei versamenti fiscali arriva con la dichiarazione successiva. Dal secondo anno possono invece sovrapporsi saldo, acconti dell’imposta sostitutiva e scadenze EPAP.

Per questo è prudente accantonare una quota degli incassi già durante l’anno e aggiornare periodicamente la stima in base ai compensi effettivamente percepiti e ai contributi già versati.

Minimi EPAP e contribuzione effettiva: non sono la stessa cosa

I contributi minimi rappresentano il livello minimo dovuto quando reddito e volume d’affari non generano importi superiori. Se la contribuzione calcolata con le aliquote ordinarie supera i minimi, il professionista versa il maggior importo risultante.

La simulazione annuale deve quindi confrontare reddito professionale, volume d’affari, eventuale riduzione under 30 e versamenti effettivamente effettuati. Limitarsi ai minimi può sottostimare il fabbisogno previdenziale.

Netto fiscale e netto economico non coincidono

Il reddito fiscale del forfettario nasce dal coefficiente del 78%, mentre il netto economico deve considerare anche tutte le spese reali dello studio. Auto, carburante, rilievi, strumenti, software GIS, droni, assicurazione e formazione riducono la liquidità disponibile anche se non vengono dedotti analiticamente.

Per valutare davvero la convenienza del regime occorre quindi confrontare almeno tre valori: reddito forfettario, imposte e contributi da pagare, e margine reale dopo i costi professionali.

A fine anno è utile verificare nuovamente compensi, personale, contributi EPAP versati, attività secondarie e costi reali, così da confermare la permanenza nel forfettario e preparare in anticipo saldo, acconti e pianificazione dell’anno successivo.

Questo controllo evita sorprese fiscali e previdenziali a consuntivo.

Domande frequenti

Un agronomo può usare il regime forfettario?

Sì, se esercita come persona fisica e rispetta requisiti e cause ostative previste dalla disciplina vigente.

Qual è il coefficiente di redditività?

Per la consulenza professionale con ATECO 74.99.11 il coefficiente è normalmente del 78%.

Quali sono i contributi EPAP?

EPAP prevede 10% di soggettivo, 0,2% di solidarietà, 4% integrativo e contributo di maternità annuale, con minimi aggiornati ogni anno.

I contributi EPAP si deducono dal reddito forfettario?

I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili possono ridurre la base su cui viene calcolata l’imposta sostitutiva, secondo le regole applicabili.

Il dottore forestale usa sempre il coefficiente 78%?

Non automaticamente: dipende dal codice dell’attività effettivamente svolta. Le attività forestali operative possono avere un inquadramento diverso dalla consulenza professionale.

Approfondisci come aprire la Partita IVA, il codice ATECO, il calcolo di tasse e contributi EPAP e la pagina sul commercialista per agronomi e forestali.

Per acconti, dichiarazione e saldo consulta anche le scadenze EPAP.

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