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Regime forfettario igienista dentale 2026: ATECO 86.99.09, INPS e Sistema TS

Aggiornato il 7 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario igienista dentale 2026: ATECO 86.99.09, INPS e Sistema TS

Il regime forfettario per igienista dentale nel 2026 può essere applicato quando sono rispettati i requisiti fiscali e l’attività libero-professionale è correttamente inquadrata. ATECO 2025 include espressamente gli igienisti dentali nel codice 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.. Il coefficiente di redditività è del 78% e, in assenza di una Cassa autonoma di categoria, la previdenza ordinaria è la Gestione Separata INPS.

Argomenti del post

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  • Igienista dentale: professione sanitaria regolamentata
  • ATECO 86.99.09 nel 2026
  • Perché non usare il codice del dentista
  • Coefficiente di redditività del 78%
  • Gestione Separata INPS 2026
  • Nessun contributo minimo fisso
  • Sistema Tessera Sanitaria
  • Prestazioni sanitarie ed esenzione IVA
  • Collaborazione con studi odontoiatrici
  • Un solo studio o più committenti
  • Lavoro dipendente e attività autonoma
  • Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
  • Costi reali e convenienza
  • Rivalsa INPS del 4% in fattura
  • Guide collegate
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Igienista dentale: professione sanitaria regolamentata

L’igienista dentale è una professione sanitaria tecnico-assistenziale. Il Ministero della Salute richiama il D.M. 15 marzo 1999, n. 137 come profilo professionale di riferimento. Per esercitare occorrono titolo abilitante e iscrizione al relativo Albo dell’Ordine TSRM e PSTRP; la Partita IVA non sostituisce questi requisiti.

ATECO 86.99.09 nel 2026

La tabella ATECO 2025 della Federazione TSRM e PSTRP associa espressamente l’igienista dentale al codice 86.99.09. La stessa sottocategoria raccoglie altre professioni sanitarie, ma questo non rende intercambiabili i profili: il codice classifica l’attività economica, mentre competenze e responsabilità derivano dalla normativa professionale.

Perché non usare il codice del dentista

Il codice 86.23.00 riguarda l’attività odontoiatrica. L’igienista dentale ha invece un proprio profilo professionale e ATECO 2025 lo colloca nel 86.99.09. Lavorare all’interno di uno studio dentistico non trasforma quindi la prestazione dell’igienista in attività odontoiatrica: conta il servizio effettivamente svolto e fatturato.

Coefficiente di redditività del 78%

Nel regime forfettario il 78% dei compensi costituisce reddito lordo fiscale. Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro. Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo presunto: assicurazione, quota dell’Ordine, ECM, strumenti, spostamenti e altre spese non vengono dedotti analiticamente.

Gestione Separata INPS 2026

L’igienista dentale libero professionista non ha una Cassa previdenziale autonoma di categoria. La previdenza di riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8/2026 indica il 26,07% per i professionisti senza altra copertura obbligatoria e il 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati.

Nessun contributo minimo fisso

La Gestione Separata non funziona come le gestioni Artigiani e Commercianti: i contributi sono proporzionali al reddito professionale. Il minimale previdenziale rileva per l’accredito dell’intero anno, ma non genera un contributo fisso da versare indipendentemente dal reddito. Questo rende importante stimare il carico contributivo sulla base dei compensi effettivi.

Sistema Tessera Sanitaria

Gli iscritti all’Albo degli igienisti dentali rientrano tra i professionisti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Il decreto MEF pubblicato il 4 dicembre 2019 li indica espressamente. Quando si fatturano prestazioni sanitarie direttamente a persone fisiche, il flusso TS va quindi coordinato con fatturazione e documentazione del paziente.

Prestazioni sanitarie ed esenzione IVA

Le prestazioni sanitarie rese nell’esercizio della professione e finalizzate alla tutela della salute possono rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972. Eventuali attività diverse, come docenze, formazione o consulenze non sanitarie, devono essere valutate separatamente. Nel forfettario l’IVA non viene normalmente addebitata, ma la natura della prestazione resta rilevante per gli adempimenti.

Collaborazione con studi odontoiatrici

Molti igienisti lavorano per uno o più studi odontoiatrici. Il contratto dovrebbe identificare la prestazione professionale dell’igienista, il compenso, le modalità organizzative e le responsabilità. Il fatto che strumenti e locali appartengano allo studio non cambia automaticamente il codice ATECO del professionista, ma il rapporto deve essere realmente autonomo e coerente con le regole professionali.

Un solo studio o più committenti

Il numero dei clienti non modifica il codice ATECO. Tuttavia, una collaborazione pressoché esclusiva con un solo studio, con orari e organizzazione interamente imposti, merita una verifica anche sotto il profilo della reale autonomia. Fiscalmente, tutti i compensi incassati concorrono insieme alle soglie del regime forfettario.

Lavoro dipendente e attività autonoma

Se l’igienista affianca la Partita IVA a un rapporto di lavoro dipendente, nel 2026 va verificata la causa ostativa legata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, con soglia di 35.000 euro salvo le eccezioni previste. La presenza di altra copertura previdenziale può inoltre incidere sull’aliquota della Gestione Separata.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%

L’aliquota ordinaria del regime forfettario è il 15%. Il 5% può spettare per l’anno di avvio e i quattro successivi quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività. Se il professionista prosegue sostanzialmente un’attività già svolta, soprattutto presso lo stesso studio o datore di lavoro, il 5% deve essere verificato con attenzione.

Costi reali e convenienza

Assicurazione professionale, quota dell’Ordine, ECM, strumenti, materiali, spostamenti e formazione possono incidere sul margine. Il forfettario presume costi pari al 22% dei compensi. Se le spese reali superano stabilmente questa quota, è utile confrontare il risultato con il regime ordinario anziché guardare soltanto all’aliquota sostitutiva.

Rivalsa INPS del 4% in fattura

Il professionista iscritto alla Gestione Separata può valutare l’addebito facoltativo della rivalsa del 4% al committente. La rivalsa non riduce l’aliquota contributiva dovuta all’INPS e va gestita correttamente in fattura e nel calcolo dei compensi. Per chi lavora con più studi conviene stabilire fin dall’inizio se applicarla in modo uniforme nei contratti e nei preventivi.

Guide collegate

Approfondisci come aprire la Partita IVA da igienista dentale, il codice ATECO 86.99.09, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per igienista dentale.

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