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Regime forfettario perito agrario 2026: ATECO, ENPAIA e tasse

Aggiornato il 22 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario perito agrario 2026: ATECO, ENPAIA e tasse

Il regime forfettario per il perito agrario nel 2026 può essere applicato quando sono rispettati i requisiti previsti dalla legge e l’attività professionale è inquadrata correttamente. Per la consulenza agraria svolta dal perito agrario, il codice ATECO 2025 specifico è 74.99.13; il coefficiente di redditività di riferimento è 78% e la previdenza del libero professionista iscritto all’Albo fa capo alla Gestione Separata Periti Agrari della Fondazione ENPAIA.

Il punto importante è non confondere tre piani diversi: il codice ATECO descrive l’attività economica, il regime forfettario determina il reddito fiscale con criteri semplificati e ENPAIA disciplina la previdenza professionale. Solo coordinandoli si può stimare correttamente il netto e capire se il forfettario è davvero conveniente.

ATECO 74.99.13 per il perito agrario

ATECO 2025 individua il codice 74.99.13 – Attività di consulenza agraria fornite da periti agrari. È il riferimento corrente per la consulenza professionale tipica del perito agrario e ha sostituito, nella nuova classificazione, il precedente 74.90.13.

La guida sul codice ATECO del perito agrario approfondisce il passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione e le differenze con agronomi, agrotecnici, enologi ed enotecnici.

Coefficiente di redditività 78% nel 2026

Nel 2026, per il tipico inquadramento professionale collegato al 74.99.13, il coefficiente di redditività resta 78%. Il D.Lgs. 81/2025 prevede infatti che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti direttamente sulla classificazione ATECO 2025, il reddito imponibile continui a essere determinato utilizzando i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014 tramite il codice ATECO 2007 corrispondente.

Il 78% non è l’aliquota delle tasse. Significa che, su 40.000 euro di compensi fiscalmente rilevanti, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Da questa base si deducono poi i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili, prima di applicare l’imposta sostitutiva.

Limiti del regime forfettario nel 2026

La disciplina vigente mantiene il limite ordinario di 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente. Va inoltre rispettato il limite di 20.000 euro lordi per determinate spese relative a personale e collaborazioni rilevanti.

Se nel corso dell’anno i compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno e l’IVA si applica a partire dall’operazione che determina il superamento. Se si supera invece la soglia ordinaria senza oltrepassare i 100.000 euro, la fuoriuscita opera secondo le regole previste per l’anno successivo.

Lavoro dipendente: soglia 35.000 euro nel 2026

Per gli anni 2025 e 2026 la soglia della causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è elevata a 35.000 euro. Il controllo riguarda il reddito dell’anno precedente e va effettuato insieme alle altre condizioni previste dalla legge.

Il fatto di essere lavoratore dipendente non elimina inoltre automaticamente l’obbligo previdenziale ENPAIA quando viene esercitata anche la libera professione. Fiscalità, compatibilità del rapporto di lavoro e previdenza devono quindi essere verificate separatamente.

Imposta sostitutiva: 15% o 5%

L’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva è il 15%. L’aliquota ridotta del 5% può applicarsi per l’anno di inizio dell’attività e i quattro successivi solo quando ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per una nuova attività.

Aprire una nuova Partita IVA non basta quindi, da solo, per avere diritto al 5%. Vanno controllati i rapporti con attività svolte in precedenza, eventuali prosecuzioni sostanziali e gli altri requisiti del comma 65 della legge 190/2014.

ENPAIA: previdenza del perito agrario libero professionista

I Periti Agrari e Periti Agrari Laureati iscritti all’Albo che esercitano attività autonoma di libera professione sono soggetti alla Gestione Separata Periti Agrari ENPAIA, secondo le regole dell’Ente.

Il regolamento previdenziale prevede un contributo soggettivo ordinario pari al 10% del reddito professionale netto. L’iscritto può scegliere, nei termini stabiliti, una maggiore aliquota contributiva dal 12% al 30%. È inoltre previsto un contributo integrativo del 2% sul volume d’affari professionale e un contributo di maternità in quota fissa.

Minimali ENPAIA: attenzione all’anno di riferimento

Quando si utilizzano importi minimi ENPAIA è essenziale indicare l’anno contributivo corretto. Nel 2026 l’Ente ha comunicato, per il saldo relativo all’anno di imposta 2025, un contributo soggettivo minimo ordinario di 744 euro e un contributo integrativo minimo di 149 euro; il contributo di maternità 2025 dovuto a saldo è pari a 7,96 euro.

Questi valori non devono essere presentati come “minimi 2026” della contribuzione 2026: sono importi dell’anno contributivo 2025 pagati secondo le scadenze operative comunicate nel 2026. Per una simulazione prospettica del 2026 va sempre verificato l’ultimo dato ufficiale disponibile nell’Area Riservata o nelle comunicazioni ENPAIA.

Scadenze ENPAIA operative nel 2026

Per il saldo dei contributi 2025, ENPAIA ha indicato il 19 agosto 2026 come termine di pagamento e il 2 dicembre 2026 come termine per la dichiarazione reddituale 2025. Dal 1° luglio 2025 è inoltre possibile utilizzare il modello F24 per i contributi della Gestione, oltre a PagoPA.

Il calendario previdenziale non coincide necessariamente con saldo e acconti dell’imposta sostitutiva. Per questo il perito agrario dovrebbe gestire due riserve distinte di liquidità: una per la previdenza e una per le imposte.

Contributi maturati e contributi effettivamente versati

Nel calcolo fiscale del forfettario non bisogna dedurre automaticamente tutti i contributi che “maturano” in base al reddito o al volume d’affari. La base imponibile dell’imposta sostitutiva si riduce dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili nell’anno.

Questo è particolarmente importante con ENPAIA, perché contributo soggettivo e integrativo hanno basi di calcolo differenti. Sommare semplicemente 10% + 2% e sottrarre il risultato dal reddito forfettario porterebbe a una simulazione non corretta.

Esempio fiscale con 30.000 euro di compensi

Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Se nello stesso anno il professionista ha versato 3.000 euro di contributi previdenziali obbligatori fiscalmente deducibili, la base dell’imposta sostitutiva diventa 20.400 euro.

  • imposta al 15%: 3.060 euro;
  • imposta al 5%: 1.020 euro, soltanto se l’aliquota ridotta è realmente spettante.

I 3.000 euro di contributi sono un valore didattico: la cifra effettiva dipende dalla posizione ENPAIA e dai versamenti realmente effettuati nell’anno.

Esempio con 50.000 euro di compensi

Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è 39.000 euro. I costi effettivi sostenuti per auto, sopralluoghi, strumenti, assicurazione, software, formazione e studio non vengono sottratti analiticamente: sono già rappresentati dalla quota presunta del 22%.

Se, ad esempio, i contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili nell’anno fossero 5.000 euro, la base fiscale diventerebbe 34.000 euro. L’imposta sarebbe 5.100 euro al 15% oppure 1.700 euro al 5%, se spettante.

Esempio con 80.000 euro di compensi

Con 80.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è 62.400 euro. A questo livello di fatturato diventa particolarmente importante controllare la distanza dalla soglia di 85.000 euro e pianificare gli incassi, perché nel regime forfettario rileva il principio di cassa.

Va inoltre verificato se l’attività mantiene un profilo di costi compatibile con il 22% presunto dal coefficiente: un professionista con trasferte, attrezzature, collaboratori e investimenti elevati può trovarsi con costi reali molto superiori a quelli implicitamente riconosciuti dal regime.

Costi reali del perito agrario

Tra i costi frequenti possono rientrare auto e carburante per sopralluoghi, strumenti di misurazione, software tecnici, assicurazione professionale, formazione, attrezzature informatiche, collaborazioni e spese di studio. Nel forfettario queste voci non vengono dedotte una per una.

Per questo la convenienza va misurata sul netto economico, non soltanto sull’aliquota del 15%. Se i costi reali sono stabilmente superiori al 22% presunto, il confronto con il regime ordinario diventa particolarmente importante.

Perito agrario con azienda agricola o seconda attività

La consulenza professionale con ATECO 74.99.13 può convivere con un’azienda agricola propria o con altre attività, ma i ricavi devono essere classificati correttamente. La produzione agricola, la vendita di beni, il commercio o altri servizi autonomi non vanno assorbiti automaticamente nella consulenza professionale.

Se le attività appartengono a gruppi fiscali con coefficienti diversi, i ricavi devono essere attribuiti al relativo codice. La soglia di accesso al forfettario va invece valutata considerando complessivamente i ricavi e compensi rilevanti della Partita IVA.

Rimborsi, anticipazioni e trasferte

Sopralluoghi e trasferte sono frequenti nella professione. I normali rimborsi di spese riaddebitate al cliente non sono automaticamente esclusi dai compensi: il trattamento dipende dalla natura della spesa, dalla documentazione e dalle regole fiscali applicabili.

È utile definire già nel preventivo o nell’incarico come vengono gestite le spese, così da non scoprire a fine anno che alcune somme hanno inciso sul fatturato e sulle soglie del regime.

Quando il forfettario può non convenire

Il regime ordinario merita un confronto quando aumentano sensibilmente i costi reali, gli investimenti, i collaboratori o le spese di trasferta; quando si avvicina la soglia di 85.000 euro; oppure quando la struttura professionale cambia e diventa più complessa.

La scelta non dovrebbe basarsi soltanto sulla semplicità amministrativa. Va considerato il risultato complessivo dopo imposte, previdenza, costi non dedotti e liquidità necessaria per saldo e acconti.

Controlli trimestrali utili nel 2026

  • compensi incassati e distanza dalle soglie di 85.000 e 100.000 euro;
  • spese per personale e collaborazioni rispetto al limite di 20.000 euro;
  • contributi ENPAIA già versati e prossime scadenze;
  • corretta applicazione del contributo integrativo in fattura;
  • eventuale lavoro dipendente e soglia di 35.000 euro;
  • ricavi delle attività secondarie e relativi coefficienti;
  • costi reali rispetto al 22% presunto;
  • accantonamento per imposta sostitutiva e previdenza.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del perito agrario in forfettario?

Per la consulenza agraria fornita da periti agrari il codice ATECO 2025 specifico è 74.99.13.

Qual è il coefficiente di redditività?

Per il tipico inquadramento professionale trattato in questa guida il coefficiente di riferimento è 78%. Nel 2026 continua a essere applicato tramite il raccordo previsto dal D.Lgs. 81/2025.

Il perito agrario versa i contributi alla Gestione Separata INPS?

Per il libero professionista iscritto all’Albo la previdenza di riferimento è la Gestione Separata Periti Agrari della Fondazione ENPAIA, secondo le condizioni previste dall’Ente.

Qual è la soglia del lavoro dipendente nel 2026?

Per il 2026 il limite della specifica causa ostativa legata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è 35.000 euro, ferme restando le altre condizioni previste dalla legge.

I contributi ENPAIA si deducono tutti automaticamente?

No. Nel calcolo fiscale bisogna distinguere contributi maturati da quelli effettivamente versati e fiscalmente deducibili. Soggettivo e integrativo hanno inoltre basi di calcolo differenti.

Approfondisci anche l’apertura della Partita IVA, il codice ATECO 74.99.13, il calcolo dettagliato di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per periti agrari.

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