Il regime forfettario per tappezziere nel 2026 può essere applicato se l’attività rispetta i requisiti previsti dalla legge e viene inquadrata correttamente. Per il laboratorio che riveste, rifodera e rinnova mobili imbottiti il riferimento ATECO 2025 è 95.24.01 – Rivestimento di mobili e oggetti di arredamento per la casa imbottiti; il coefficiente di redditività del profilo è 67% e, quando ricorrono i requisiti dell’impresa artigiana, la previdenza è la Gestione Artigiani INPS.
Tappezziere in forfettario: dati principali 2026
| Voce | Riferimento 2026 |
|---|---|
| ATECO principale | 95.24.01 per rivestimento, fodere e imbottiture di mobili e arredi imbottiti |
| Vecchio codice da non usare nelle nuove aperture | 95.24.02 “Laboratori di tappezzeria”, confluito nella classificazione ATECO 2025 |
| Coefficiente forfettario | 67% |
| Imposta sostitutiva | 15%, oppure 5% quando ricorrono i requisiti della nuova attività |
| Previdenza | Gestione Artigiani quando l’attività presenta i requisiti dell’impresa artigiana |
| Minimale INPS 2026 | 18.808 euro |
| Contributo minimo artigiani 2026 | 4.521,36 euro per l’anno intero |
ATECO 2025: il codice del tappezziere è 95.24.01
La classificazione ufficiale ATECO 2025 di ISTAT colloca nel codice 95.24.01 il rivestimento di mobili e oggetti di arredamento per la casa imbottiti. Le note includono espressamente la riapplicazione di fodere e imbottiture su mobili e arredi imbottiti, anche da ufficio, e le attività dei laboratori di tappezzeria.
Questo è un punto importante perché molte guide online riportano ancora 95.24.02 – Laboratori di tappezzeria. Quel codice appartiene alla precedente classificazione: nel sistema ATECO 2025 la voce specifica del laboratorio di tappezzeria è confluita nel 95.24.01. Per una nuova apertura nel 2026 non conviene quindi copiare il vecchio codice da documenti o articoli precedenti.
Che cosa comprende il 95.24.01
Il codice è coerente quando il lavoro principale consiste nel rinnovare il rivestimento e l’imbottitura di divani, poltrone, sedie, testiere e altri arredi imbottiti. Può comprendere smontaggio delle vecchie fodere, sostituzione dei materiali di imbottitura, taglio e confezione dei nuovi rivestimenti, rifoderatura e finitura del manufatto.
Non significa però che qualsiasi attività chiamata “tappezzeria” debba essere inserita automaticamente nello stesso codice. La classificazione deve sempre seguire ciò che viene effettivamente prodotto, riparato o venduto.
Riparare mobili e fabbricare mobili nuovi non è la stessa attività
Il 95.24.01 appartiene alla riparazione e manutenzione. Se il laboratorio non si limita a rifoderare o ripristinare mobili esistenti ma fabbrica stabilmente nuovi divani, poltrone, sedute o altri mobili, la componente produttiva deve essere classificata secondo l’attività manifatturiera realmente svolta.
La distinzione incide non soltanto sul codice ATECO: può cambiare la gestione amministrativa dell’impresa, il modo in cui si leggono i ricavi delle diverse attività e, in alcuni casi, anche il coefficiente da applicare nel forfettario.
Tendaggi, tende da sole e rivestimenti di pareti
Molti tappezzieri confezionano o montano anche tende, drappeggi e altri elementi tessili. Se queste lavorazioni sono soltanto accessorie a un incarico di tappezzeria, vanno lette nel contesto complessivo; se invece diventano una linea di attività autonoma e abituale, è necessario verificare il relativo codice e gli eventuali adempimenti specifici.
Lo stesso vale per la posa di rivestimenti fissati stabilmente all’immobile: non va confusa automaticamente con la semplice rifoderatura di un mobile imbottito.
Tappezzeria auto, nautica e altri veicoli
Il 95.24.01 ATECO 2025 descrive espressamente mobili e oggetti di arredamento per la casa imbottiti. Chi lavora principalmente su interni di automobili, camper, imbarcazioni o altri mezzi non dovrebbe quindi usare il codice del mobile domestico per semplice analogia. Il settore del bene su cui si interviene e il tipo di lavorazione devono essere verificati prima dell’apertura o della variazione della Partita IVA.
Vendita di tessuti, pelle, imbottiture e arredi
Acquistare materiali per utilizzarli nella lavorazione è normale attività di laboratorio. Diverso è vendere abitualmente tessuti, pellami, complementi o mobili come prodotti autonomi. Quando esiste una vera attività commerciale, questa va distinta dalla prestazione artigianale e può richiedere un codice ulteriore e una gestione coerente dei ricavi.
Coefficiente di redditività del 67%
Nel regime forfettario il profilo di attività qui considerato rientra nel gruppo delle altre attività economiche, con coefficiente di redditività del 67%. Il coefficiente non è l’aliquota della tassa: serve a trasformare i ricavi incassati nel reddito fiscale lordo.
Con 30.000 euro di ricavi, per esempio, il reddito forfettario lordo è 20.100 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi e sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva.
Perché i costi reali del laboratorio contano anche nel forfettario
Tessuti, pelle, gommapiuma, molle, cinghie, colle, utensili, macchinari, locale, energia, trasporti e smaltimenti possono assorbire una parte rilevante dei ricavi. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente: il sistema presume forfettariamente una quota di costi attraverso il coefficiente del 67%.
Per un laboratorio con molto materiale acquistato o elevati costi fissi, la convenienza non va quindi giudicata soltanto guardando il 15%. È utile confrontare il margine reale con quello fiscale implicito prima di scegliere o confermare il regime.
Limite di 85.000 euro e soglia di 100.000 euro
Nel 2026 il regime forfettario resta applicabile, in presenza di tutti gli altri requisiti, entro il limite ordinario di 85.000 euro di ricavi o compensi. Se vengono superati i 100.000 euro opera l’uscita immediata secondo le regole previste dalla legge 190/2014.
Chi svolge più attività con la stessa Partita IVA deve considerare il totale dei ricavi e compensi rilevanti: non esiste un limite separato di 85.000 euro per ogni codice ATECO.
Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
L’aliquota ordinaria è il 15%. Il 5% può spettare nel periodo agevolato iniziale soltanto quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività. Non è sufficiente aprire una nuova Partita IVA se l’attività rappresenta, nei fatti, la prosecuzione di un lavoro già svolto nei termini che impediscono l’agevolazione.
Gestione Artigiani INPS nel 2026
Il laboratorio di tappezzeria è normalmente organizzato come attività artigiana quando il titolare partecipa personalmente e abitualmente al lavoro manuale e ricorrono i requisiti previsti per l’impresa artigiana. In questo caso il riferimento previdenziale è la Gestione Artigiani INPS, non la Gestione Separata.
La circolare INPS n. 14/2026 fissa il minimale di reddito a 18.808 euro. Per il titolare artigiano il contributo minimo annuo è 4.521,36 euro, comprensivo della quota maternità. L’aliquota è del 24% fino alla prima fascia di 56.224 euro e sale al 25% sulla quota eccedente tale fascia, entro il massimale applicabile.
Per gli importi aggiornati e le scadenze è disponibile anche la nostra guida ai contributi artigiani e commercianti 2026.
Riduzione contributiva del 35% per i forfettari
Gli artigiani in regime forfettario che rispettano le condizioni possono richiedere il regime previdenziale agevolato previsto dalla legge 190/2014, con riduzione del 35% della contribuzione dovuta. Non è una riduzione automatica collegata alla sola apertura della Partita IVA: deve essere esercitata secondo le modalità e i termini INPS e può incidere sull’accredito contributivo utile alla pensione.
Camera di Commercio, Albo Artigiani e INAIL
L’attività artigiana non si apre con il solo modello fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Il percorso passa normalmente dalla Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, dall’iscrizione artigiana quando ne ricorrono i requisiti, dalla posizione previdenziale e dalla verifica dell’assicurazione INAIL connessa alle lavorazioni svolte.
Per laboratorio, attrezzature, materiali e lavorazioni possono inoltre ricorrere adempimenti SUAP, ambientali, di salute e sicurezza o di prevenzione incendi in base alle caratteristiche concrete dell’attività e del locale. La presenza di un codice ATECO non sostituisce queste verifiche.
Esempio semplice con 30.000 euro di ricavi
- Ricavi incassati: 30.000 euro.
- Reddito lordo forfettario: 30.000 × 67% = 20.100 euro.
- Si determinano i contributi Artigiani effettivamente dovuti, considerando minimale, quota eccedente ed eventuale agevolazione contributiva validamente richiesta.
- I contributi obbligatori deducibili riducono la base dell’imposta sostitutiva.
- Sulla base residua si applica il 15% o il 5% quando spettante.
Per questo non è corretto calcolare “30.000 × 67% × 15%” e considerare il risultato come costo fiscale totale: nel caso dell’artigiano i contributi previdenziali costituiscono una componente essenziale del calcolo.
Errori da evitare
- aprire nel 2026 con il vecchio ATECO 95.24.02 senza verificare la riclassificazione;
- usare 95.24.01 anche se l’attività prevalente è fabbricare mobili nuovi;
- trattare automaticamente tappezzeria auto o nautica come tappezzeria di mobili domestici;
- confondere il coefficiente del 67% con l’aliquota d’imposta;
- ignorare i contributi minimi della Gestione Artigiani;
- applicare la riduzione INPS del 35% senza avere aderito correttamente;
- considerare irrilevanti vendita di prodotti o altre attività abituali.
Guide collegate
Per completare l’inquadramento consulta la guida su come aprire la Partita IVA come tappezziere, il dettaglio sul codice ATECO del tappezziere, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per tappezzieri.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO del tappezziere nel 2026?
Per il laboratorio che riveste e rifodera mobili imbottiti il riferimento ATECO 2025 è 95.24.01. Il precedente 95.24.02 “Laboratori di tappezzeria” non è più la voce operativa della nuova classificazione.
Qual è il coefficiente forfettario?
Per il profilo considerato il coefficiente di redditività è 67%.
Il tappezziere paga contributi anche se guadagna poco?
Se è iscritto alla Gestione Artigiani esiste una contribuzione sul minimale. Nel 2026 il minimale di reddito è 18.808 euro e il contributo minimo annuo del titolare è 4.521,36 euro, salvo riduzioni o situazioni specifiche applicabili.
Posso vendere anche tessuti e mobili?
Sì, ma se la vendita è un’attività autonoma e abituale deve essere classificata e gestita correttamente; non va nascosta dentro il ricavo della lavorazione artigiana.
In sintesi
Nel 2026 il laboratorio di tappezzeria che riveste e rinnova mobili imbottiti parte da ATECO 95.24.01, coefficiente forfettario 67% e, quando ricorrono i requisiti artigiani, Gestione Artigiani INPS. La vera verifica riguarda però il modello di attività: produzione di mobili nuovi, tendaggi, vendita, tappezzeria auto o nautica e altre lavorazioni possono richiedere classificazioni e adempimenti differenti.
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