• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Regime forfettario toelettatore 2026: ATECO 96.99.12, 67% e INPS

Aggiornato il 4 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario toelettatore 2026: ATECO 96.99.12, 67% e INPS

Il regime forfettario per toelettatore nel 2026 può essere applicato, se sono rispettati tutti i requisiti fiscali, all’attività identificata dal codice ATECO 96.99.12 – Servizi di toelettatura per animali da compagnia. Il coefficiente di redditività è il 67% e, nell’inquadramento tipico di impresa artigiana, la previdenza è la Gestione Artigiani INPS.

Argomenti del post

Toggle
  • Toelettatore in forfettario 2026: dati essenziali
  • Cosa comprende ATECO 96.99.12
  • Il vecchio 96.09.04 non è più il codice specifico della toelettatura
  • Toelettatura, dog sitting e pensione: tre servizi da non confondere
  • Prestazioni veterinarie: sono escluse
  • Vendita di shampoo, snack e accessori: quando diventa commercio
  • Autorizzazioni e requisiti: dipendono dal territorio
  • Locale e organizzazione: cosa valutare prima dell’apertura
  • Come si calcola il reddito con coefficiente 67%
  • INPS Artigiani 2026
  • Riduzione INPS del 35%
  • Costi reali: perché il 33% presunto va confrontato
  • Attività mista: esempio toelettatura più vendita
  • Guide collegate
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Toelettatore in forfettario 2026: dati essenziali

  • ATECO 2025: 96.99.12.
  • Attività: servizi di toelettatura per animali da compagnia.
  • Coefficiente di redditività: 67%.
  • INPS: Gestione Artigiani quando l’attività è esercitata come impresa artigiana.
  • Imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando ricorrono le condizioni per la nuova attività.
  • Limite ordinario: 85.000 euro di ricavi; oltre 100.000 euro opera l’uscita immediata secondo la disciplina vigente.

Cosa comprende ATECO 96.99.12

Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT collocano nel 96.99.12 i servizi di toelettatura per animali da compagnia. Nella pratica rientrano le lavorazioni tipiche del salone, come bagno, asciugatura, spazzolatura, taglio e cura estetica ordinaria del mantello, purché non si trasformino in prestazioni veterinarie.

Il vecchio 96.09.04 non è più il codice specifico della toelettatura

Con ATECO 2007 molte attività di cura degli animali da compagnia erano raccolte nel codice 96.09.04. ATECO 2025 ha separato i servizi: oggi la toelettatura ha il codice 96.99.12, la pensione e custodia 96.99.11 e l’addestramento 96.99.13. Per una nuova apertura nel 2026 conviene quindi usare la classificazione corrente e non copiare codici presenti in vecchie guide.

Toelettatura, dog sitting e pensione: tre servizi da non confondere

Il 96.99.11 riguarda pensione e custodia di animali da compagnia e comprende dog sitter e cat sitter. Il 96.99.13 riguarda invece l’addestramento. Se una toelettatura offre anche custodia prolungata, pensione o percorsi di addestramento, l’attività aggiuntiva va valutata separatamente invece di essere assorbita automaticamente nel 96.99.12.

Questa distinzione è utile anche per evitare cannibalizzazioni operative: un cane lasciato nel locale per il tempo strettamente necessario alla toelettatura non trasforma il servizio in pensione; una vera attività di custodia autonoma, invece, ha natura diversa.

Prestazioni veterinarie: sono escluse

ATECO 2025 esclude espressamente i servizi veterinari e le vaccinazioni, classificati nell’area 75.00. La toelettatura deve quindi restare nell’ambito della cura estetica e igienica non veterinaria. La presenza di un problema cutaneo, di una lesione o di un sospetto sanitario non autorizza il toelettatore a svolgere atti riservati al veterinario.

Vendita di shampoo, snack e accessori: quando diventa commercio

Se il salone vende in modo stabile prodotti per animali, l’attività commerciale non va confusa con il servizio di toelettatura. ATECO 2025 prevede il codice 47.76.20 – Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia, che comprende anche articoli da toeletta e prodotti per l’igiene degli animali. Nel forfettario il commercio rientra normalmente nel coefficiente del 40%, diverso dal 67% del servizio.

La vendita occasionale di un prodotto collegato al servizio va valutata sul caso concreto; se esiste invece un vero reparto vendita, con assortimento, listino e ricavi autonomi, è prudente gestire l’attività commerciale in modo distinto.

Autorizzazioni e requisiti: dipendono dal territorio

Il codice ATECO è nazionale, ma gli adempimenti per aprire il locale non sono uniformi in tutta Italia. Per esempio, la Camera di Commercio di Torino indica per il Piemonte un’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune su istruttoria dei servizi veterinari ASL. In Campania la normativa regionale prevede la SCIA al SUAP e specifici obblighi formativi. In altri territori possono essere previste SCIA, pareri sanitari o procedure differenti.

Per questo non esiste una regola corretta del tipo “serve sempre un patentino nazionale” o “basta sempre la sola Partita IVA”. Prima di firmare un contratto per il locale conviene verificare la procedura del SUAP del Comune e dell’ASL competente.

Locale e organizzazione: cosa valutare prima dell’apertura

Una toelettatura utilizza acqua, scarichi, asciugatori, vasche, tavoli, prodotti detergenti e spazi in cui gli animali sostano temporaneamente. I requisiti igienico-sanitari e strutturali possono variare territorialmente, ma in generale è opportuno verificare aerazione, superfici lavabili, approvvigionamento idrico, scarichi, sicurezza elettrica, gestione dei rumori e separazione sicura degli animali.

Come si calcola il reddito con coefficiente 67%

Nel forfettario i costi reali non si deducono uno per uno. Con 30.000 euro di ricavi da toelettatura, il reddito lordo fiscale è 30.000 × 67% = 20.100 euro. I contributi previdenziali obbligatori deducibili riducono poi la base su cui viene calcolata l’imposta sostitutiva.

INPS Artigiani 2026

La circolare INPS n. 14/2026 fissa per gli artigiani un minimale di reddito di 18.808 euro e un contributo minimo annuo di 4.521,36 euro. L’aliquota è del 24% fino a 56.224 euro di reddito e del 25% sulla quota eccedente.

Con coefficiente 67%, il reddito forfettario supera il minimale INPS quando i ricavi annui superano circa 28.072 euro. Sotto questa soglia il contributo minimo resta particolarmente rilevante rispetto al fatturato.

Riduzione INPS del 35%

Il contribuente forfettario iscritto alla Gestione Artigiani può chiedere, quando ne ricorrono le condizioni, la riduzione contributiva del 35%. Non è automatica e va valutata anche per gli effetti sull’accredito previdenziale.

Costi reali: perché il 33% presunto va confrontato

Affitto, utenze, acqua calda, shampoo professionali, cosmetici, tosatrici, forbici, tavoli, vasche, asciugatori, lavanderia, sanificazione degli strumenti e personale possono incidere molto. Nel forfettario la quota di costi riconosciuta fiscalmente è implicita nel 33% non tassato. Se i costi reali sono molto superiori, la convenienza del regime va verificata con numeri concreti.

Attività mista: esempio toelettatura più vendita

Se nell’anno vengono incassati 30.000 euro da toelettatura e 10.000 euro dalla vendita autonoma di prodotti, non è corretto applicare un unico coefficiente ai 40.000 euro complessivi. In una simulazione semplice, il reddito lordo sarebbe 20.100 euro per il servizio al 67% più 4.000 euro per il commercio al 40%, per un totale di 24.100 euro prima dei contributi deducibili.

Guide collegate

Per completare l’inquadramento consulta come aprire la Partita IVA da toelettatore, il codice ATECO 96.99.12, il calcolo di tasse e contributi e la guida al commercialista per toelettatori.

Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.

  • Apertura della Partita IVA
  • Cambio commercialista
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata

La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.

Compila il modulo e descrivici brevemente la tua situazione.
RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.