Il regime forfettario per toelettatore nel 2026 può essere applicato, se sono rispettati tutti i requisiti fiscali, all’attività identificata dal codice ATECO 96.99.12 – Servizi di toelettatura per animali da compagnia. Il coefficiente di redditività è il 67% e, nell’inquadramento tipico di impresa artigiana, la previdenza è la Gestione Artigiani INPS.
Toelettatore in forfettario 2026: dati essenziali
- ATECO 2025: 96.99.12.
- Attività: servizi di toelettatura per animali da compagnia.
- Coefficiente di redditività: 67%.
- INPS: Gestione Artigiani quando l’attività è esercitata come impresa artigiana.
- Imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando ricorrono le condizioni per la nuova attività.
- Limite ordinario: 85.000 euro di ricavi; oltre 100.000 euro opera l’uscita immediata secondo la disciplina vigente.
Cosa comprende ATECO 96.99.12
Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT collocano nel 96.99.12 i servizi di toelettatura per animali da compagnia. Nella pratica rientrano le lavorazioni tipiche del salone, come bagno, asciugatura, spazzolatura, taglio e cura estetica ordinaria del mantello, purché non si trasformino in prestazioni veterinarie.
Il vecchio 96.09.04 non è più il codice specifico della toelettatura
Con ATECO 2007 molte attività di cura degli animali da compagnia erano raccolte nel codice 96.09.04. ATECO 2025 ha separato i servizi: oggi la toelettatura ha il codice 96.99.12, la pensione e custodia 96.99.11 e l’addestramento 96.99.13. Per una nuova apertura nel 2026 conviene quindi usare la classificazione corrente e non copiare codici presenti in vecchie guide.
Toelettatura, dog sitting e pensione: tre servizi da non confondere
Il 96.99.11 riguarda pensione e custodia di animali da compagnia e comprende dog sitter e cat sitter. Il 96.99.13 riguarda invece l’addestramento. Se una toelettatura offre anche custodia prolungata, pensione o percorsi di addestramento, l’attività aggiuntiva va valutata separatamente invece di essere assorbita automaticamente nel 96.99.12.
Questa distinzione è utile anche per evitare cannibalizzazioni operative: un cane lasciato nel locale per il tempo strettamente necessario alla toelettatura non trasforma il servizio in pensione; una vera attività di custodia autonoma, invece, ha natura diversa.
Prestazioni veterinarie: sono escluse
ATECO 2025 esclude espressamente i servizi veterinari e le vaccinazioni, classificati nell’area 75.00. La toelettatura deve quindi restare nell’ambito della cura estetica e igienica non veterinaria. La presenza di un problema cutaneo, di una lesione o di un sospetto sanitario non autorizza il toelettatore a svolgere atti riservati al veterinario.
Vendita di shampoo, snack e accessori: quando diventa commercio
Se il salone vende in modo stabile prodotti per animali, l’attività commerciale non va confusa con il servizio di toelettatura. ATECO 2025 prevede il codice 47.76.20 – Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia, che comprende anche articoli da toeletta e prodotti per l’igiene degli animali. Nel forfettario il commercio rientra normalmente nel coefficiente del 40%, diverso dal 67% del servizio.
La vendita occasionale di un prodotto collegato al servizio va valutata sul caso concreto; se esiste invece un vero reparto vendita, con assortimento, listino e ricavi autonomi, è prudente gestire l’attività commerciale in modo distinto.
Autorizzazioni e requisiti: dipendono dal territorio
Il codice ATECO è nazionale, ma gli adempimenti per aprire il locale non sono uniformi in tutta Italia. Per esempio, la Camera di Commercio di Torino indica per il Piemonte un’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune su istruttoria dei servizi veterinari ASL. In Campania la normativa regionale prevede la SCIA al SUAP e specifici obblighi formativi. In altri territori possono essere previste SCIA, pareri sanitari o procedure differenti.
Per questo non esiste una regola corretta del tipo “serve sempre un patentino nazionale” o “basta sempre la sola Partita IVA”. Prima di firmare un contratto per il locale conviene verificare la procedura del SUAP del Comune e dell’ASL competente.
Locale e organizzazione: cosa valutare prima dell’apertura
Una toelettatura utilizza acqua, scarichi, asciugatori, vasche, tavoli, prodotti detergenti e spazi in cui gli animali sostano temporaneamente. I requisiti igienico-sanitari e strutturali possono variare territorialmente, ma in generale è opportuno verificare aerazione, superfici lavabili, approvvigionamento idrico, scarichi, sicurezza elettrica, gestione dei rumori e separazione sicura degli animali.
Come si calcola il reddito con coefficiente 67%
Nel forfettario i costi reali non si deducono uno per uno. Con 30.000 euro di ricavi da toelettatura, il reddito lordo fiscale è 30.000 × 67% = 20.100 euro. I contributi previdenziali obbligatori deducibili riducono poi la base su cui viene calcolata l’imposta sostitutiva.
INPS Artigiani 2026
La circolare INPS n. 14/2026 fissa per gli artigiani un minimale di reddito di 18.808 euro e un contributo minimo annuo di 4.521,36 euro. L’aliquota è del 24% fino a 56.224 euro di reddito e del 25% sulla quota eccedente.
Con coefficiente 67%, il reddito forfettario supera il minimale INPS quando i ricavi annui superano circa 28.072 euro. Sotto questa soglia il contributo minimo resta particolarmente rilevante rispetto al fatturato.
Riduzione INPS del 35%
Il contribuente forfettario iscritto alla Gestione Artigiani può chiedere, quando ne ricorrono le condizioni, la riduzione contributiva del 35%. Non è automatica e va valutata anche per gli effetti sull’accredito previdenziale.
Costi reali: perché il 33% presunto va confrontato
Affitto, utenze, acqua calda, shampoo professionali, cosmetici, tosatrici, forbici, tavoli, vasche, asciugatori, lavanderia, sanificazione degli strumenti e personale possono incidere molto. Nel forfettario la quota di costi riconosciuta fiscalmente è implicita nel 33% non tassato. Se i costi reali sono molto superiori, la convenienza del regime va verificata con numeri concreti.
Attività mista: esempio toelettatura più vendita
Se nell’anno vengono incassati 30.000 euro da toelettatura e 10.000 euro dalla vendita autonoma di prodotti, non è corretto applicare un unico coefficiente ai 40.000 euro complessivi. In una simulazione semplice, il reddito lordo sarebbe 20.100 euro per il servizio al 67% più 4.000 euro per il commercio al 40%, per un totale di 24.100 euro prima dei contributi deducibili.
Guide collegate
Per completare l’inquadramento consulta come aprire la Partita IVA da toelettatore, il codice ATECO 96.99.12, il calcolo di tasse e contributi e la guida al commercialista per toelettatori.
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