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Regime forfettario videomaker: requisiti, ATECO e INPS

Aggiornato il 11 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario videomaker: requisiti, ATECO e INPS

Il regime forfettario per videomaker nel 2026 può essere applicato dalla persona fisica che rispetta i requisiti di legge e svolge un’attività correttamente classificata. L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%, oppure del 5% quando spettano i requisiti per la nuova attività. Il reddito si calcola applicando ai ricavi o compensi il coefficiente fiscale pertinente; non si applica il 15% direttamente al fatturato. La soglia ordinaria è di 85.000 euro, ma non basta stare sotto quel valore per poter utilizzare il regime.

Il punto più importante è distinguere le prestazioni: alcune attività fotografiche specializzate possono ricadere in un gruppo fiscale con coefficiente di redditività 78%; produzione audiovisiva e specifica post-produzione possono ricadere nel gruppo con coefficiente 67%. Non sono percentuali intercambiabili. Bisogna verificare l’attività effettiva, la classificazione ATECO 2025 e il raccordo alla tabella dei coefficienti che continua a trovare applicazione nel 2026. Anche la previdenza cambia: non tutti i videomaker versano nella Gestione Separata e, per alcuni incarichi artistici o tecnici, può rilevare il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Questa guida serve a scegliere correttamente il regime prima di avviare o ampliare l’attività: requisiti, limiti, ATECO, contributi, fatture, spese reali e convenienza rispetto all’ordinario. Se invece vuoi calcolare l’imposta con numeri specifici, trovi esempi completi a 30.000 e 40.000 euro nella guida al calcolo delle tasse del videomaker, distinta dalla presente pagina per non ripetere inutilmente gli stessi passaggi.

Requisiti del forfettario 2026: 85.000 euro, personale e cause ostative

Il regime è disciplinato dall’articolo 1, commi 54–89, della legge 190/2014 ed è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Una società a responsabilità limitata non può applicare alla società la tassazione sostitutiva personale del 5% o del 15%. Un videomaker professionista o imprenditore individuale può invece valutare il forfettario se ricorrono tutte le condizioni; organizzazione e gestione previdenziale devono comunque essere verificate separatamente.

Per accedere nel 2026 il limite ordinario dei ricavi o compensi del periodo precedente è di 85.000 euro, da ragguagliare ad anno dove richiesto. Se nello stesso periodo il contribuente ha svolto più attività, occorre determinare la base rilevante considerando tutte le attività e la disciplina prevista. Il reddito forfettario non coincide automaticamente con le fatture emesse né con la somma dei movimenti bancari: nei casi di lavoro autonomo e nelle situazioni interessate dal principio di cassa è importante verificare gli incassi effettivamente rilevanti.

Un secondo requisito riguarda le spese lorde dell’anno precedente per determinate categorie di lavoro dipendente e collaborazioni, con soglia di 20.000 euro. Questo non significa che qualsiasi fattura ricevuta da un assistente o da un freelance autonomo entri automaticamente nella stessa soglia. Per capire se un costo rileva bisogna verificare natura giuridica del rapporto, prestazione concreta e fattispecie richiamata dalla norma. D’altra parte, la sola dicitura “freelance” non elimina un obbligo quando il rapporto presenta caratteristiche differenti.

Fra le cause ostative vi sono anche specifiche partecipazioni societarie, alcune attività svolte in regimi IVA speciali e particolari relazioni con datori o ex datori di lavoro. Se una persona lascia uno studio di produzione per fatturare quasi esclusivamente allo stesso committente, occorre esaminare la disciplina delle prestazioni rese prevalentemente a determinati datori o ex datori. Lo stesso vale per chi partecipa a società che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili alla propria, quando ricorrono le condizioni previste.

Un aspetto da verificare nel 2026 sono i redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente. La legge di Bilancio 2026 ha confermato la soglia di 35.000 euro, come riportato dal Ministero del Lavoro, oltre la quale può operare la specifica causa ostativa, fatta salva la disciplina relativa alla cessazione del rapporto e alle altre condizioni applicabili. Non confondere questi 35.000 euro con i 20.000 euro delle spese per dipendenti e determinate collaborazioni sostenute dalla propria attività.

Se i compensi incassati superano gli 85.000 euro durante l’anno ma non superano 100.000, l’uscita segue generalmente dall’anno successivo secondo le regole previste. Il superamento di 100.000 euro determina invece la cessazione nello stesso anno, con effetti IVA a partire dall’operazione che determina il superamento, nei casi disciplinati dalla legge. Non è corretto indicare genericamente “dal mese successivo”: un’agenzia che sta per saldare un grande progetto deve verificare la fattura e gli effetti della soglia prima dell’operazione.

Per chiarire i requisiti prima di iniziare è utile predisporre una scheda con ricavi precedenti, eventuali rapporti dipendenti, partecipazioni, natura delle prestazioni e importi di personale. Per il procedimento fiscale e amministrativo di apertura puoi leggere come aprire Partita IVA per videomaker, mentre questa pagina si concentra sul diritto di utilizzare il regime e sulla sua convenienza.

Quale ATECO scegliere: riprese professionali, produzione e montaggio

“Videomaker” descrive sul mercato lavori anche molto differenti. Chi offre riprese per matrimoni, chi produce un video promozionale completo con troupe e chi effettua soltanto montaggio dei filmati di una casa di produzione non deve copiare necessariamente lo stesso codice ATECO. La classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT consente di analizzare le attività e le relative descrizioni: è utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025; gli aggiornamenti del 2026 hanno interessato le tavole di corrispondenza, senza modificare la struttura della classificazione.

Fra i riferimenti da verificare vi sono 74.20.19 per attività fotografiche specializzate quando coerenti con la prestazione, 59.11.00 per la produzione cinematografica, di video e programmi televisivi e 59.12.00 per determinate attività di post-produzione audiovisiva. La classificazione dipende da cosa si realizza e fattura, da chi organizza la produzione e da quale risultato viene consegnato. Una prestazione fotografica non diventa una produzione cinematografica solo perché il contenuto viene caricato sui social, e un servizio di montaggio non coincide necessariamente con l’intera produzione.

La distinzione ha conseguenze sui coefficienti di redditività: per il gruppo professionale pertinente può valere il 78%, mentre per produzione e post-produzione audiovisiva riconducibili al gruppo corretto può valere il 67%. Il coefficiente trasforma i compensi fiscalmente rilevanti nel reddito forfettario lordo; non è l’imposta. Per esempio, 30.000 euro al 78% danno 23.400 euro di reddito forfettario prima della deduzione contributiva; 30.000 euro al 67% danno 20.100 euro. L’attività deve però essere classificata correttamente prima di scegliere quale formula usare.

Nel 2026 c’è una particolarità normativa: il D.Lgs. 81/2025 prevede di continuare a utilizzare, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, la tabella dell’Allegato 4 della legge 190/2014 tramite il raccordo alla precedente classificazione. La semplice indicazione di un codice ATECO 2025 non è quindi sufficiente da sola a stabilire la percentuale fiscale: va verificata la corrispondenza pertinente all’attività.

Se una persona realizza sia riprese sia montaggio per committenti differenti, può essere necessario valutare più attività e l’eventuale attribuzione dei relativi compensi ai gruppi fiscali corretti. Non è lecito attribuire tutte le entrate al coefficiente più basso soltanto perché risulta economicamente conveniente. Contratti, descrizioni delle prestazioni, fatture e attività effettiva devono essere coerenti con l’inquadramento scelto.

La guida al codice ATECO per Video Maker approfondisce il tema della classificazione. Prima di aprire, descrivi alcuni incarichi reali: spot realizzato dall’ideazione alla consegna, video di un evento, montaggio di materiale fornito da terzi, servizi fotografici, produzioni per piattaforme. Chiedere una classificazione sulla base di un contratto è più affidabile che cercare il codice di un professionista che si definisce nello stesso modo.

Attività da verificare Codice pertinente possibile Coefficiente illustrativo
Attività fotografiche specializzate 74.20.19 78%, se gruppo corretto
Produzione di video e programmi 59.11.00 67%, se gruppo corretto
Post-produzione audiovisiva 59.12.00 67%, se gruppo corretto

La tabella è orientativa: non sostituisce le note ISTAT, il raccordo fiscale e la valutazione delle prestazioni reali, soprattutto quando l’attività comprende più servizi o settori.

Imposta al 5% o 15%, contributi deducibili e costi reali

Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva ordinaria è del 15% sulla base imponibile prevista dalla legge. Il 5% può spettare per i periodi agevolativi delle nuove attività, se sussistono tutti i requisiti: la Partita IVA appena aperta, da sola, non garantisce l’agevolazione. Vanno esaminati attività precedenti e continuità sostanziale con quelle già svolte, oltre alle altre condizioni. Chi inizia a lavorare come videomaker dopo aver svolto la medesima attività per un altro soggetto non deve applicare automaticamente il 5% senza un controllo.

Il reddito forfettario viene determinato applicando ai ricavi o compensi rilevanti il coefficiente corretto. I costi ordinari non vengono dedotti uno a uno dalla base fiscale: videocamere, ottiche, droni, luci, computer, software di montaggio, noleggi, cloud e trasporti sono spese economiche vere, ma sono già rappresentate in modo presunto dal meccanismo del coefficiente. Spendere 4.000 euro per una nuova videocamera non significa sottrarre automaticamente 4.000 euro dal reddito imponibile forfettario.

La legge consente la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori fiscalmente ammessi e effettivamente versati. Il dato deve essere distinto dai contributi che maturano nell’anno ma verranno pagati in un periodo successivo. Quando si costruisce un prospetto, l’imposta teorica si calcola sulla base prevista fiscalmente; per sapere quanto denaro rimane occorre stimare anche oneri previdenziali, costi economici e pagamenti effettivi. La guida sul calcolo delle tasse del videomaker presenta formule ed esempi dettagliati, proprio per non confondere reddito imponibile e disponibilità finanziaria.

Una persona che lavora da sola e usa attrezzatura già ammortizzata economicamente potrebbe avere spese contenute; un’altra, con gli stessi incassi, potrebbe spendere molto in noleggio location, collaboratori, montaggio e licenze. A parità di attività e coefficiente il primo passaggio fiscale può risultare identico, ma il margine disponibile dopo i costi reali sarà diverso. Per valutare la convenienza del regime occorre confrontare i costi e l’eventuale IVA indetraibile sugli acquisti con il trattamento fiscale alternativo realmente applicabile.

In un regime ordinario la deducibilità delle spese segue le regole pertinenti a inerenza, documentazione, limiti e periodo fiscale e, nei casi previsti, l’IVA sugli acquisti può essere detratta. Questo meccanismo non va confrontato soltanto mettendo il 15% del forfettario accanto a uno scaglione IRPEF dell’ordinario: cambiano la determinazione del reddito, gli adempimenti e gli effetti degli investimenti. Una produzione con molti costi esterni può richiedere un confronto economico approfondito.

Il forfettario richiede anche attenzione alle spese per personale e a determinate collaborazioni, rilevanti per i requisiti. Se un videomaker commissiona stabilmente lavoro a terzi, occorre qualificare i rapporti, valutare obblighi contrattuali e previdenziali e, quando previsto dalla legge, considerare la soglia delle spese per lavoro dipendente e specifiche collaborazioni. Una normale fattura di un fornitore non si classifica automaticamente come costo di personale, né un rapporto di lavoro viene trasformato in fornitura indipendente soltanto attraverso il titolo del contratto.

Quale INPS si applica: Gestione Separata, impresa o FPLS

Non esiste una gestione previdenziale obbligatoria universale per tutti i videomaker. Si deve distinguere fra libera professione, attività d’impresa e specifici incarichi artistici o tecnici nell’ambito dello spettacolo. La classificazione fiscale è un dato utile, ma non decide da sola l’assicurazione previdenziale: contano mansioni, rapporto contrattuale e organizzazione effettiva della prestazione.

Per il professionista effettivamente soggetto alla Gestione Separata INPS, nel 2026 l’aliquota complessiva applicabile nei casi ordinari senza altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionato è del 26,07%, come indicato dalla circolare INPS n. 8/2026. Nelle posizioni già coperte da altra previdenza obbligatoria o di titolari di pensione si possono applicare percentuali diverse, tra cui il 24% nei casi previsti. La Gestione Separata non utilizza lo stesso sistema di contributi minimi fissi delle gestioni d’impresa.

Se invece l’attività è correttamente inquadrata come impresa con obbligo di iscrizione ad Artigiani o Commercianti, il quadro cambia: ci sono contributi sul minimale e, quando dovuti, sulla parte eccedente. La circolare INPS n. 14/2026 indica le aliquote ordinarie del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, insieme a minimali, massimali e scadenze. Le eventuali riduzioni contributive per determinati contribuenti forfettari devono essere richieste o applicate secondo le norme del caso, senza considerarle automatiche.

Per alcuni incarichi nel settore audiovisivo può essere rilevante il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), già ex ENPALS. La scheda INPS sulla denuncia e il versamento dei contributi ex ENPALS indica che per qualifiche professionali soggette al Fondo l’obbligo può sorgere anche in rapporti autonomi, con adempimenti di denuncia e versamento che gravano sul datore di lavoro o committente nei casi previsti. Non basta emettere una fattura per trasformare in Gestione Separata una prestazione audiovisiva soggetta ad altra disciplina. Le differenze fra le gestioni e gli obblighi del committente sono spiegati nella guida ai contributi INPS e FPLS del videomaker.

Un operatore di ripresa impegnato in un set cinematografico, un tecnico incaricato della post-produzione per una produzione e un freelance che realizza video per un matrimonio non devono necessariamente essere trattati allo stesso modo. La presenza sul set non determina automaticamente l’inquadramento e la sola parola “videomaker” non lo esclude. Occorre identificare categoria, mansioni, contratto, committente e obblighi che ne conseguono. Anche eventuali periodi di lavoro misti possono richiedere verifiche differenti.

Una valutazione corretta parte da contratti, attività svolte, coperture previdenziali già presenti, giorni di lavoro sul set e posizioni del committente. Chiedi chi deve versare i contributi e chi produce i documenti utili alla dichiarazione. L’eventuale presenza di lavoro dipendente e di una Partita IVA va analizzata sia sul piano fiscale sia su quello previdenziale, senza ritenere che la presenza di un altro lavoro determini automaticamente un’identica aliquota per ogni incarico.

Fatturazione elettronica, bollo, clienti esteri e piattaforme video

Il contribuente forfettario, per le operazioni soggette al regime, emette generalmente fatture senza addebitare l’IVA ordinaria e senza subire la ritenuta d’acconto sui compensi quando ricorrono le condizioni di legge. È tuttavia necessario utilizzare indicazioni corrette sulla fattura, qualificare la prestazione e verificare il bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro nei casi previsti. La dicitura fiscale non può essere copiata da un altro professionista senza verificare regime e operazione.

La fatturazione elettronica italiana richiede, per le operazioni e i contribuenti interessati, la trasmissione di un documento XML tramite il Sistema di Interscambio e la gestione delle ricevute. Non è sufficiente un PDF inviato per posta elettronica. La guida dell’Agenzia delle Entrate spiega il ruolo dello SdI. Il processo di conservazione a norma va inoltre distinto dal semplice salvataggio delle fatture in una cartella di cloud storage.

Un videomaker può lavorare per imprese italiane, aziende dell’Unione europea, committenti extra-UE, piattaforme digitali o privati. La territorialità e gli obblighi IVA cambiano a seconda della qualifica del committente e della natura dell’operazione. Non è corretto trattare automaticamente un incarico per un’impresa estera come una prestazione a un privato italiano. Per determinati clienti UE possono assumere rilievo anche verifiche VIES e annotazioni in fattura.

Gli abbonamenti a software di montaggio, librerie musicali, servizi cloud e pubblicità acquistati da fornitori esteri possono generare a loro volta adempimenti IVA: il fatto che l’attività sia in forfettario non equivale a esenzione da tutti gli obblighi sugli acquisti transfrontalieri. Nei casi previsti si devono valutare integrazione o autofattura, eventuali versamenti e documenti elettronici. Per i servizi ricevuti dall’estero è utile la guida sul TD17 per acquisti di servizi esteri.

Se l’attività comprende anche monetizzazione dei video su piattaforme o concessione di diritti, occorre distinguere i ricavi che derivano da una prestazione professionale da eventuali corrispettivi di diversa natura. La presenza di più linee di ricavo può incidere su attività dichiarate e obblighi; non si dovrebbe usare un solo modello di fattura per servizio video corporate, monetizzazione di contenuti, royalty e incarichi legati allo spettacolo senza analizzare il rapporto.

Una routine documentale utile prevede il salvataggio del contratto, della fattura inviata, della ricevuta SdI, delle fatture dei fornitori esteri e della prova di pagamento. Se un incarico riguarda un set professionale, raccogli anche i documenti relativi alla posizione previdenziale pertinente. Una contabilità ordinata rende più facile verificare le soglie del regime e capire se la prestazione è stata qualificata correttamente.

Quando il forfettario è conveniente e quando passare all’ordinario

Il forfettario può essere appropriato quando il videomaker svolge soprattutto attività personale, sostiene costi relativamente contenuti e rientra nei requisiti di legge. Non è necessariamente la soluzione più favorevole per chi sostiene alti costi di attrezzature, noleggia spesso studi, organizza troupe o compra molti servizi da terzi. È necessario confrontare il costo reale della prestazione con la quota di costi presunta dal coefficiente, senza perdere di vista previdenza e IVA sugli acquisti.

Prendiamo due persone che incassano 35.000 euro per attività riconducibili allo stesso coefficiente fiscale. La prima spende 5.000 euro in un anno per software e servizi; la seconda sostiene 16.000 euro fra noleggi, trasporti, collaboratori e post-produzione. Il reddito forfettario iniziale può essere identico per entrambe, ma il margine economico è molto diverso. È un motivo concreto per non decidere in base alla sola percentuale dell’imposta sostitutiva.

Nel confronto con l’ordinario occorre stimare spese fiscalmente deducibili, IVA detraibile quando consentita, contributi, addizionali e adempimenti. Chi sostituisce attrezzatura frequentemente o sostiene investimenti importanti dovrebbe valutare anche il trattamento pluriennale dei beni e il costo dell’IVA non recuperata nel forfettario. Il risultato corretto non deriva dal confronto fra il 15% dell’imposta sostitutiva e un’unica aliquota IRPEF: le basi e i meccanismi sono differenti.

È importante aggiornare la simulazione durante l’anno quando cambiano il tipo di prestazioni, il volume degli incassi, la posizione previdenziale, la struttura dei costi o la presenza di dipendenti e collaboratori. Un contratto audiovisivo molto importante può comportare l’uscita dal regime; rinviare il controllo fino alla dichiarazione dell’anno successivo rischia di complicare le fatture e i versamenti.

Se il videomaker inizia a organizzare stabilmente più professionisti e ad assumere incarichi di produzione complessi, va riesaminata anche la qualificazione professionale o d’impresa. La scelta di una SRL può dipendere da soci, investimenti, rischio contrattuale e organizzazione; non è obbligatoria soltanto perché la persona vuole lavorare con molti clienti e non permette alla società di utilizzare il forfettario delle persone fisiche.

Un commercialista per videomaker può confrontare le scelte considerando casi reali, e coordinarsi con uno specialista del lavoro o della previdenza dello spettacolo quando gli incarichi lo richiedono. Prima della consulenza porta esempi di contratti e fatture, attività effettivamente svolte, costi del personale, investimenti previsti, eventuali clienti esteri e redditi da lavoro dipendente.

FAQ sul regime forfettario per Video Maker

Un videomaker può essere forfettario nel 2026? Sì, se opera come persona fisica, rispetta le condizioni di legge e non presenta cause ostative. La tipologia di lavoro e l’eventuale ruolo nelle produzioni vanno verificati per classificazione e previdenza.

Il coefficiente dei videomaker è 67% o 78%? Dipende dall’attività e dal raccordo al gruppo fiscale pertinente. Alcuni servizi professionali fotografici possono ricadere al 78%, la produzione audiovisiva e specifiche post-produzioni al 67%. Non esiste una percentuale valida per qualunque videomaker.

Il limite è 85.000 oppure 100.000 euro? 85.000 euro è la soglia ordinaria rilevante secondo la disciplina del regime. Oltre 100.000 euro opera la speciale cessazione nello stesso anno con conseguenze IVA; il superamento intermedio comporta normalmente l’uscita dall’anno successivo.

Se ho un lavoro dipendente posso aprire una Partita IVA videomaker? È necessario verificare separatamente la compatibilità del rapporto lavorativo. Per il forfettario nel 2026 la soglia sui redditi da dipendente e assimilati dell’anno precedente è di 35.000 euro, salve le eccezioni previste dalla legge.

Il videomaker paga sempre il 26,07% INPS? No. Questa è l’aliquota riferita a determinate posizioni nella Gestione Separata nel 2026; impresa e incarichi soggetti al Fondo spettacolo richiedono un’analisi diversa.

Posso dedurre una videocamera nuova e il software di montaggio? Nel forfettario non deduci analiticamente i singoli costi ordinari dall’imponibile, perché la determinazione dei costi è già presunta nel coefficiente. Le spese effettive restano rilevanti per valutare convenienza e liquidità.

Il 5% spetta automaticamente per cinque anni? No. Occorre verificare i requisiti per l’agevolazione delle nuove attività. L’apertura recente della Partita IVA, da sola, non garantisce il diritto a tale aliquota.

Serve sempre il Fondo spettacolo se lavoro su un set? Non automaticamente. Occorre accertare mansioni, qualifiche professionali, rapporto contrattuale e tipo di produzione. Per determinate prestazioni l’obbligo FPLS può applicarsi anche quando il rapporto è autonomo.

Devo emettere fattura elettronica anche ai clienti esteri? Occorre valutare il regime di fatturazione applicabile e la territorialità della singola operazione, oltre agli adempimenti elettronici previsti. Non è corretto equiparare tutti i clienti esteri a consumatori italiani.

Quando conviene rivalutare il regime? Quando cambiano volume dei compensi, spese per collaboratori, investimenti in attrezzatura, clienti internazionali o posizione previdenziale, e quando ci si avvicina alle soglie di uscita.

Per scegliere il regime in modo affidabile prepara un elenco degli incarichi effettivi, dei compensi, dei codici da verificare e della posizione previdenziale. La convenienza del forfettario per videomaker dipende da ciò che fai realmente, non dall’etichetta della tua professione: distinguere riprese, produzione e montaggio evita errori sia nella tassazione sia nei contributi.

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