Il regime forfettario per scenografo nel 2026 richiede tre verifiche che non vanno confuse tra loro: il codice ATECO, il coefficiente di redditività e l’inquadramento previdenziale. Per lo scenografo che lavora a produzioni teatrali, cinematografiche, televisive, audiovisive o ad altri spettacoli, il riferimento ATECO 2025 più diretto è 90.39.09 – Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a.. Le note ISTAT includono espressamente gli scenografi tra le attività comprese.
La previdenza merita un’attenzione particolare: gli scenografi sono una categoria assicurata al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Questo significa che non è corretto applicare automaticamente la Gestione Separata solo perché il professionista ha una Partita IVA.
ATECO 90.39.09 per lo scenografo
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 collocano nel 90.39.09 le attività di supporto alle arti performative per la produzione di spettacoli dal vivo e citano espressamente produttori, scenografi, costruttori di palcoscenici, macchinisti e tecnici delle luci. La stessa categoria comprende anche attrezzisti e attività tecniche collegate a eventi artistici.
Perché molte guide online riportano ancora codici diversi
Molti contenuti precedenti ad ATECO 2025 riportano vecchi codici della famiglia 90.02 o 90.03. Nel 2026 non è sufficiente riutilizzare quei riferimenti: bisogna partire dalla classificazione vigente e, solo per determinare il coefficiente forfettario durante la fase transitoria, utilizzare il raccordo previsto con la precedente classificazione.
Scenografo e scenotecnico non sono la stessa attività
Lo scenografo progetta l’ambiente visivo della rappresentazione: interpreta il copione, definisce spazi, arredi, materiali, colori, prospettive e soluzioni sceniche. Lo scenotecnico e le maestranze realizzano materialmente parti delle scene, montano strutture, fondali e apparati tecnici. Nella pratica le due attività possono sovrapporsi, ma se il titolare svolge prevalentemente lavorazioni manuali, costruzione e installazione per conto terzi, l’inquadramento economico va verificato separatamente.
Scenografia per teatro, cinema e televisione
Il 90.39.09 è particolarmente coerente quando la prestazione è direttamente collegata alla realizzazione di spettacoli e produzioni. Possono rientrare progettazione scenografica, studio delle ambientazioni, coordinamento degli allestimenti, collaborazione con regia e produzione, supervisione di maestranze e attrezzisti e controllo della conformità del risultato rispetto al progetto.
La classificazione professionale ISTAT descrive lo scenografo come la figura che progetta e realizza le scene di opere televisive, cinematografiche, teatrali e di altre rappresentazioni pubbliche. È quindi una professione che unisce progettazione creativa, conoscenza dei processi produttivi e coordinamento tecnico.
Scenografia per eventi, mostre e installazioni
Non ogni allestimento è automaticamente scenografia dello spettacolo. Per mostre, eventi aziendali, retail, fiere, set fotografici o installazioni commerciali occorre verificare se prevale la componente artistica, il supporto a una rappresentazione, la progettazione tecnica, l’interior design oppure l’allestimento materiale. Lo stesso professionista può quindi aver bisogno di più codici se svolge linee di attività autonome e abituali.
Coefficiente di redditività del 67%
Per il profilo scenografico riconducibile alla precedente attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, il coefficiente di redditività di riferimento nel regime forfettario è il 67%. Con 40.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 26.800 euro. Il restante 33% rappresenta i costi riconosciuti in modo presunto.
Questo aspetto è importante perché uno scenografo può sostenere spese rilevanti per software, rendering, modellini, trasferte, sopralluoghi, materiali, assistenti, attrezzature e noleggi. Nel forfettario tali costi non vengono dedotti analiticamente.
FPLS: perché riguarda anche lo scenografo autonomo
La disciplina previdenziale dello spettacolo include espressamente gli scenografi. La circolare ENPALS/INPS sul D.M. 15 marzo 2005 inserisce gli scenografi tra le categorie assicurate obbligatoriamente. L’obbligo può operare anche quando la prestazione è resa in forma autonoma, perché il FPLS segue la natura professionale della prestazione e il rapporto con la produzione o il committente.
Contributi FPLS e committente
Nel lavoro autonomo dello spettacolo gli adempimenti contributivi non vanno trattati come una normale Gestione Separata. In linea generale il committente effettua denuncia e versamento dei contributi FPLS secondo le regole della gestione e trattiene la quota dovuta dal lavoratore. Per questo è fondamentale verificare contratto, giornate, imponibile previdenziale e documentazione rilasciata dalla produzione.
Agibilità INPS
Nelle prestazioni soggette alla disciplina dello spettacolo può essere necessario il certificato di agibilità. Fattura e agibilità sono adempimenti distinti. Prima dell’inizio del lavoro lo scenografo dovrebbe chiarire con produzione, teatro, società audiovisiva o altro committente chi cura la richiesta e per quali giornate.
Diritto d’autore sulla scenografia
La scenografia può avere anche una componente creativa tutelabile. La disciplina previdenziale storica dello spettacolo riconosce espressamente gli scenografi tra le figure che possono essere titolari di diritti di utilizzazione economica dell’opera. Questo non significa però che ogni compenso fatturato da uno scenografo sia automaticamente “diritto d’autore”: contratto, natura della prestazione e sfruttamento economico dell’opera devono essere distinti.
Come impostare preventivo e contratto
Un incarico scenografico può comprendere ricerca iconografica, concept, bozzetti, tavole tecniche, rendering, modellini, sopralluoghi, assistenza alle prove, presenza sul set e supervisione dell’allestimento. Nel preventivo è utile separare ciò che è compreso nel compenso professionale da materiali, trasferte, noleggi, collaborazioni e lavorazioni affidate a terzi. Questa distinzione aiuta sia a stimare il margine reale sia a documentare correttamente eventuali rimborsi.
Rimborsi spese e anticipazioni
Non tutte le somme rimborsate da una produzione hanno lo stesso trattamento. Se lo scenografo sostiene una spesa propria e la riaddebita al cliente, quella somma può concorrere ai compensi secondo le regole applicabili; le anticipazioni effettuate in nome e per conto del committente richiedono invece presupposti e documentazione specifici. Nel forfettario è particolarmente importante evitare di considerare automaticamente “fuori ricavo” qualunque rimborso indicato in fattura.
Collaboratori, maestranze e fornitori
Lo scenografo può coordinare falegnami, pittori di scena, attrezzisti, arredatori, modellisti e altri tecnici senza diventare automaticamente impresa. Tuttavia, se la struttura organizzativa cresce e il titolare assume stabilmente il rischio economico della produzione materiale dell’allestimento, è necessario rivalutare l’inquadramento. Il confine tra prestazione professionale e organizzazione d’impresa va letto sulla realtà operativa.
Lavoro dipendente, scritture e Partita IVA
Nel settore dello spettacolo è frequente alternare incarichi autonomi, contratti a termine e altri rapporti di lavoro. La presenza di una Partita IVA non rende autonomi tutti i compensi e non elimina gli obblighi FPLS dei singoli rapporti. Se esiste anche un lavoro dipendente, vanno inoltre verificate le cause ostative del regime forfettario e il limite di reddito di lavoro dipendente previsto dalla disciplina vigente.
Produzioni estere e lavoro fuori dall’Italia
Per una produzione straniera bisogna distinguere il luogo in cui viene svolta la prestazione, la sede del committente e le regole IVA del rapporto. I lavori fisicamente eseguiti all’estero possono richiedere anche verifiche previdenziali ulteriori rispetto alla normale fatturazione italiana. Il regime forfettario non elimina questi adempimenti internazionali.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’aliquota ordinaria del forfettario è il 15%. Il 5% può spettare per il periodo iniziale quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Non basta aprire oggi una Partita IVA se la nuova posizione rappresenta la prosecuzione sostanziale di un’attività già esercitata.
Limiti 85.000 e 100.000 euro
Il limite ordinario di accesso e permanenza resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi. Il superamento senza oltrepassare 100.000 euro comporta l’uscita dall’anno successivo; oltre 100.000 euro si applicano le regole di fuoriuscita immediata. Se la stessa Partita IVA comprende più attività, il controllo va fatto sul totale rilevante.
Quando il forfettario può essere poco conveniente
Uno scenografo con studio leggero e poche spese può trovare conveniente il 67% di redditività. Se invece anticipa materiali, ingaggia collaboratori, utilizza laboratori, noleggia mezzi o sostiene elevati costi di produzione, la quota presunta del 33% può risultare inferiore alle spese effettive. La scelta del regime va quindi valutata sul margine reale e non soltanto sull’aliquota sostitutiva.
Guide collegate
Approfondisci come aprire la Partita IVA da scenografo, il codice ATECO corretto, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per scenografi.
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