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Territorialità Iva nel regime forfettario

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  • Territorialità IVA nel Regime Forfettario
  • Prestazione di servizi nel regime forfettario
  • E per la compravendita di beni come ci regoliamo?
  • Concludiamo con i rapporti con i paesi Extra UE
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Territorialità IVA nel Regime Forfettario

Con la circolare 10/E del 2016 sono arrivati i chiarimenti sulle operazioni con l’estero anche per il regime forfettario. Alcuni elementi erano già stati chiariti per il regime dei minimi con la Circolare 75/E del 2015,  ma è opportuno fare ulteriore chiarezza.

Prestazione di servizi nel regime forfettario

In relazione alle prestazioni di servizi generici acquistati, se il Prestatore è un soggetto passivo Ue è necessario che entrambi siano iscritti al Vies e il committente (forfettario italiano) dovrà integrare la fattura con l’Iva da versare il 16 del mese successivo e presentare l’Intrastat acquisti. Nel caso di prestazioni di servizio rese (quindi in vendita) a un committente Ue, il forfettario deve emettere fattura senza addebito di imposta (articolo 7 ter, Dpr 633/1972) e deve compilare l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese previa iscrizione al Vies. Non è necessaria la dicitura del regime forfettario, evitando così di mettere in confusione il committente. Si ricorda che se il soggetto comunitario non fosse iscritto al Vies e il prestatore fosse nel regime ordinario/semplificato, sarebbe necessario applicare l’Iva in fattura, cosa che i forfettari non sono tenuti a fare in quanto la prestazione rimane esente Iva e non si compila il modello INTRASTAT.

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E per la compravendita di beni come ci regoliamo?

Nel caso di acquisto di beni da soggetti comunitari passivi di imposta sarà necessario fare una distinzione in base alla soglia di 10.000 € di acquisti durante l’anno solare. Al di sotto della predetta soglia l’operazione è considerata un’operazione interna. In questo caso l’Iva è dovuta nel paese del Fornitore, quindi acquistando come un privato non sarà necessario compilare l’INTRASTAT acquisti. Superata la soglia di 10.000 €, nell’anno solare in corso e per quello successivo, tali operazioni saranno considerate operazioni intracomunitarie quindi sarà necessario integrare la fattura con l’Iva (da versare il 16 del mese successivo, è necessario iscriversi al VIES e presentare l’Intrastat acquisti. (rif. art 38 comma 5 lettera c, Dl 331/93). Le vendite di beni nel regime forfettario sono equiparate a cessioni interne senza iva e non rappresentano cessioni intracomunitarie in senso tecnico, infatti non si è tenuti per tali operazioni a iscriversi al VIES e non si compila l’Intrastat (rif. Art. 41 comma 2, Dl 331/1993). Necessario dicitura del regime forfettario, in quanto l’acquirente deve sapere che l’operazione è effettuata da un soggetto in franchigia e non necessita dell’integrazione dell’imposta.

Concludiamo con i rapporti con i paesi Extra UE

Per le importazioni e le esportazioni di beni si applicano le regole ordinarie. Per le importazioni si procede all’auto fattura mentre le esportazioni sono “operazioni non imponibili IVA”. Mentre per i servizi generici ricevuti da un soggetto ExtraUE il committente forfettario nazionale applica il reverse charge con emissione di autofattura. Il debito iva scaturito dalla indetraibilità dell’imposta deve essere versato il 16 del mese successivo. (rif. Art 1 comma 60 legge 190/2014). Per i servizi resi si applica le disposizione dell’Art.7-ter del DPR 633/72, in quanto operazione non soggetta.

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    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. Lazza dice

      27 Novembre 2016 alle 13:35

      «Per i servizi resi si applica le disposizione dell’Art.7-ter del DPR 633/72, in quanto “operazione non soggetta”.»

      Non sono sicuro di aver capito bene questo dettaglio: significa che se un forfettario presta un servizio verso un soggetto extra-UE la fattura si emette normalmente senza IVA e non è necessario neppure presentare modelli particolari (ad es. INTRASTAT)? Ho capito correttamente?

      Grazie.

      Rispondi
      • Staff dice

        28 Novembre 2016 alle 12:06

        Esattamente, per un contribuente forfettario che presta servizi verso i paesi extra-UE, non sarà preclusa l’applicazione del regime di vantaggio e non sarà necessario nemmeno presentare comunicazioni particolari, considerato anche l’esonero dalla comunicazione Blacklist.

        Rispondi
    2. Elisa dice

      19 Gennaio 2017 alle 17:57

      Poiché, per le operazioni svolte nei confronti di soggetti passivi di imposta deve essere emessa fattura senza addebito d’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del decreto IVA (DPR 633/72), Come ci si comporta con la dichiarazione Iva?

      Rispondi
      • Staff dice

        20 Gennaio 2017 alle 10:13

        Buongiorno Elisa, come indicato dal comma 59 dell’arti 1. della Legge 190/2014, i contribuenti nel regime forfettario sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva e da tutti gli altri adempimenti relativi a questo tributo.

        Rispondi
    3. Maria dice

      2 Febbraio 2017 alle 14:51

      Buongiorno, io ho un e-commerce con partiva IVA regime forfettario.
      Per gli acquisti utilizzo sia fornitori UE che italiani . Per gli italiani nessun problema per i fornitori UE ho inteso il limite dei 10,000,00 euro… ma nel caso di limite non superato non capisco se devo pagare l’IVA per detti acquisti oppure sono esonerata?
      Grazie

      Rispondi
      • Staff dice

        2 Febbraio 2017 alle 17:49

        Buonasera Maria rispondiamo alla tua domanda.
        Non vengono considerati come acquisti intracomunitari gli acquisti effettuati da altri Paesi UE entro il limite di euro 10.000. Pertanto fino all’importo che ci hai indicato per tali acquisti non è previsto l’obbligo ad iscriversi alla banca dati VIES né di compilare gli elenchi intrastat e l’Iva viene assolta dal venditore nel paese di origine. In pratica non dei fare nulla.
        Un saluto

        Rispondi
    4. Patrizia dice

      17 Marzo 2017 alle 11:58

      Buongiorno,
      per prestare servizio (io forfettaria) ad un soggetto Extra UE (Marocco) è necessaria che io sia iscritta al Vies? Nella fattura poi indicherò “operazione non soggetta”, è corretto?
      Grazie, buona giornata.

      Rispondi
      • Staff dice

        17 Marzo 2017 alle 16:05

        Buonasera Patrizia,
        Considerato che il VIES è l’archivio delle partite iva autorizzate ad effettuare scambi intracomunitari (quindi all’interno dell’UE), si ritiene che non sia necessario iscriversi per prestare servizi ai paesi extra UE come il Marocco.
        Nella fattura potrai indicare “operazione non soggetta”.
        Cordiali Saluti

        Rispondi
    5. Alessio dice

      29 Luglio 2019 alle 15:37

      Salve non mi è chiara una cosa ; Sono in regime forfettario , ho appena superato con gli acquisti esteri UE i 10000 euro di beni . Vorrei sapere da questo momento come dovrei fare , ogni mese pagare l’iva dei prossimi acquisti esteri ? dovrei pagarmi l’iva di anche questi 10000 euro ? dovrò pagare solamente l’iva su gli ordini che effettuerò d’ora in poi superati i 10000 euro ? scusatemi ma ho una lacuna parecchio grande in questo settore e non riesco a trovare nessuno che sappia darmi una risposta .

      Rispondi
      • Staff dice

        29 Luglio 2019 alle 18:40

        Buonasera Alessio, ti confermiamo che d’ora in poi devi pagare l’IVA sugli acquisti di beni Intracomunitari tramite F24, entro il 16 del mese successivo.
        Nel caso avessi necessità di un commercialista che ti segua online valuta il nostro pacchetto per i forfettari che comprende tutto il necessario, anche l’assistenza per tutti i quesiti sul forfettario.
        Cordiali saluti

        Rispondi

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