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Home > News > Registro imprese: Fedra 7.10 dal 29 ottobre 2026, nuove codifiche

Registro imprese: Fedra 7.10 dal 29 ottobre 2026, nuove codifiche

Aggiornato il 8 Ottobre 2026

Dal 29 ottobre 2026 diventano efficaci le nuove specifiche tecniche Fedra 7.10 per le pratiche telematiche del Registro delle imprese. Il decreto MIMIT del 28 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre, introduce codifiche e aggiornamenti per operazioni societarie transfrontaliere, amministratori giudiziari, tabelle dei Comuni e denominazioni delle cariche al femminile.

La novità interessa soprattutto commercialisti, notai, intermediari, uffici societari e produttori di software che predispongono e trasmettono domande, depositi e denunce al Registro imprese. Il decreto aggiorna le specifiche dei programmi informatici: non significa che ogni impresa debba presentare una pratica aggiuntiva il 29 ottobre, ma che i sistemi utilizzati per le pratiche interessate devono rispettare le nuove regole tecniche.

Che cosa cambia con Fedra 7.10?

Fedra è la denominazione utilizzata per le specifiche tecniche che regolano la compilazione delle comunicazioni telematiche destinate al Registro delle imprese e al Repertorio economico amministrativo (REA). Il decreto del 28 settembre 2026 aggiorna le specifiche approvate con il decreto del 18 ottobre 2013 e successivamente modificate.

Le novità individuate dal MIMIT si concentrano su alcune tabelle e codifiche, cioè i valori che i programmi e gli operatori devono utilizzare per identificare correttamente determinati atti o situazioni societarie. Non si tratta di un cambiamento generale delle aliquote fiscali, né di un nuovo modulo IVA o INPS; è un aggiornamento del linguaggio tecnico impiegato nelle pratiche camerali.

Il Ministero ha pubblicato insieme al provvedimento gli allegati relativi alle tabelle ATF, CAM, COM e _ORG. È necessario fare riferimento ai documenti ufficiali anziché ricostruire manualmente codici o descrizioni dalle sintesi online.

Fusioni, scissioni e trasformazioni transfrontaliere: nuova codifica

Una delle modifiche principali introduce un nuovo codice per la pubblicità del progetto di avvio delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere. Il riferimento normativo è il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, che attua la direttiva europea in materia di operazioni societarie tra Stati membri.

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Queste operazioni richiedono adempimenti pubblicitari specifici e interagiscono con il sistema di interconnessione europeo dei registri delle imprese, noto come BRIS. La corretta codifica dell’atto serve a identificare il deposito e a permettere alle procedure informatiche di trattarlo secondo le specifiche aggiornate.

Per le imprese che non stanno effettuando operazioni transfrontaliere, l’introduzione di questo codice non comporta automaticamente la necessità di trasmettere una nuova pratica. L’impatto concreto emerge quando l’operazione prevista rientra nel perimetro della specifica voce tecnica.

Amministratore giudiziario, Comuni e cariche femminili

Il decreto introduce inoltre un codice per la figura dell’amministratore giudiziario, richiamando l’articolo 35 del decreto legislativo 159/2011, relativo alla sua nomina e revoca nell’ambito delle misure di prevenzione. La finalità è consentire una registrazione più precisa della relativa posizione all’interno del Registro delle imprese.

Un ulteriore intervento riguarda la tabella dei Comuni (COM), aggiornata per riflettere le variazioni amministrative: tra i riferimenti del decreto figura l’incorporazione del Comune di Lirio in Montalto Pavese, nella provincia di Pavia. I software devono impiegare i codici territoriali coerenti con le specifiche in vigore.

Infine, il Ministero aggiorna gli strumenti per garantire un maggiore allineamento terminologico delle cariche al femminile tra quanto indicato nella pratica telematica e quanto restituito nella visura camerale. Non si tratta dell’introduzione di nuove figure societarie, ma di un adeguamento descrittivo e informatico.

Da quando si applicano le specifiche e cosa controllare?

L’articolo 1, comma 2, del decreto MIMIT stabilisce che le modifiche acquistano efficacia con decorrenza dal 29 ottobre 2026. Questa è la data da considerare per l’adeguamento alle nuove codifiche, senza confonderla con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre.

Chi gestisce pratiche camerali dovrebbe verificare presso il fornitore del software o il servizio telematico utilizzato quando le tabelle aggiornate vengono recepite e quali operazioni richiedono selezioni differenti. Per depositi particolari, ad esempio operazioni transfrontaliere o nomine di amministratori giudiziari, è opportuno controllare preventivamente la codifica applicabile e i documenti richiesti.

È importante anche non confondere questo provvedimento con il precedente aggiornamento dedicato a Fedra 7.20 e al modulo per il titolare effettivo. Entrambi riguardano le specifiche del Registro imprese, ma introducono modifiche diverse: Fedra 7.10 interviene, tra l’altro, su operazioni transfrontaliere e nuove codifiche; Fedra 7.20 riguarda il modulo TE e alcuni controlli connessi alla titolarità effettiva.

Fonti ufficiali e documentazione tecnica

Il riferimento normativo è il decreto MIMIT 28 settembre 2026, codice 26A05193, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2026, che stabilisce espressamente l’efficacia dal 29 ottobre.

Per gli aggiornamenti sulle codifiche è disponibile la pagina ufficiale MIMIT su Fedra 7.10, con il decreto e le tabelle interessate dalle variazioni. Professionisti e intermediari dovrebbero usare la documentazione tecnica aggiornata nel programma con cui inviano le pratiche, senza applicare automaticamente istruzioni relative a versioni diverse.

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