La riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è entrata nella fase parlamentare decisiva. La Camera ha approvato il disegno di legge delega il 23 settembre 2026; il testo è stato trasmesso al Senato come S.2045 e il 1° ottobre 2026 è iniziato l’esame in Commissione Giustizia.
Non si tratta ancora di una riforma immediatamente operativa. Il Parlamento sta approvando una legge delega: una volta entrata in vigore, il Governo avrà dodici mesi per adottare il decreto legislativo che riscriverà concretamente l’ordinamento professionale. Per questo, oggi, è essenziale distinguere tra ciò che il Parlamento ha già indicato come criterio di riforma e ciò che continuerà a essere regolato dalle norme vigenti fino all’adozione dei decreti attuativi.
A che punto è la riforma dei commercialisti al 2 ottobre 2026
Il provvedimento nasce come disegno di legge governativo C.2628, presentato alla Camera nel settembre 2025 e successivamente abbinato alla proposta C.233. Dopo l’esame in Commissione Giustizia, la Camera lo ha approvato il 23 settembre 2026 e il giorno successivo lo ha trasmesso al Senato.
Al Senato il provvedimento ha assunto il numero S.2045. L’assegnazione alla 2ª Commissione permanente Giustizia è avvenuta il 28 settembre e il 1° ottobre la Commissione ha avviato formalmente l’esame. Il relatore è il senatore Sandro Sisler.
Il testo ha natura di legge ordinaria contenente una delega al Governo ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. La struttura approvata dalla Camera è molto compatta: tre articoli che definiscono delega, criteri direttivi e neutralità finanziaria.
Cosa significa che è una legge delega e perché nulla cambia subito
Il punto più importante per professionisti, praticanti e studi è questo: la legge delega non riscrive direttamente tutte le regole operative. Stabilisce invece il perimetro entro cui il Governo dovrà adottare il nuovo decreto legislativo.
L’articolo 1 prevede che il Governo, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, adotti il decreto di riforma dell’ordinamento professionale. Il decreto dovrà razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente del dottore commercialista e dell’esperto contabile, coordinandola con il diritto europeo e con la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale.
Fino a quel momento restano applicabili le regole attuali. Quindi non cambia automaticamente, dal giorno dell’approvazione parlamentare, né la durata concreta del tirocinio, né il sistema delle incompatibilità, né il funzionamento degli Ordini, né il sistema dei compensi.
Tirocinio e accesso alla professione: una delle modifiche più importanti
Tra i criteri direttivi più rilevanti c’è la revisione della disciplina del tirocinio per l’iscrizione sia alla Sezione A sia alla Sezione B dell’Albo.
Il testo approvato dalla Camera prevede espressamente la possibilità di svolgere il tirocinio interamente durante il corso di studi universitari, con l’obiettivo di ridurre i tempi necessari per arrivare all’abilitazione professionale.
Cosa significa per studenti e praticanti
La riforma non stabilisce ancora nel dettaglio quante ore, quali convenzioni universitarie o quali modalità operative saranno necessarie. Questi aspetti dovranno essere definiti dal decreto legislativo e, se necessari, dai successivi provvedimenti attuativi.
La direzione però è chiara: si vuole avvicinare maggiormente percorso universitario e professione, riducendo il tempo che oggi separa la formazione accademica dall’abilitazione.
La disciplina vigente continua intanto a fare riferimento al D.Lgs. 139/2005, al D.M. 143/2009 e alle altre norme applicabili al tirocinio. Il Consiglio nazionale ha anche ricordato nel 2026 che, allo stato attuale, il tirocinio può essere compatibile con un rapporto di lavoro, purché siano rispettate effettività e continuità della pratica.
Per il percorso attuale puoi leggere anche come diventare dottore commercialista.
Incompatibilità professionali: stop agli automatismi
La riforma punta anche a riscrivere uno dei temi più delicati dell’ordinamento: le incompatibilità con l’esercizio della professione.
Il criterio approvato dalla Camera chiede al Governo di introdurre una disciplina che escluda incompatibilità automatiche e utilizzi invece sistemi di controllo successivo, nel rispetto dei limiti previsti dal diritto dell’Unione europea.
Questo non significa che tutte le incompatibilità saranno abolite. Significa piuttosto che il nuovo sistema dovrà essere costruito in modo meno rigido e più aderente alla situazione concreta del professionista.
Perché il cambiamento può essere rilevante
L’attuale ordinamento contiene situazioni nelle quali la compatibilità dell’iscrizione all’Albo o dell’esercizio professionale deve essere verificata in presenza di altre attività imprenditoriali, societarie o lavorative.
Con la delega, il Governo dovrà evitare che la sola presenza formale di una determinata posizione produca automaticamente l’incompatibilità, privilegiando un controllo sostanziale. Sarà però il decreto legislativo a stabilire i nuovi confini.
Attività professionali e specializzazioni: il perimetro della professione verrà riordinato
Un altro nucleo centrale riguarda l’individuazione delle attività proprie della professione. La legge delega chiede di riorganizzare le attività svolte da commercialisti ed esperti contabili, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che caratterizzano tipicamente la professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario, giuslavoristico e della crisi d’impresa.
La riforma dovrà rispettare le competenze già riconosciute ad altre professioni regolamentate e alle professioni non organizzate. Non si tratta quindi di attribuire automaticamente nuove esclusive, ma di rendere più leggibile un perimetro professionale che negli anni si è molto ampliato.
Specializzazioni senza creare nuovi sotto-albi
Il testo prevede anche una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo. L’obiettivo indicato è evitare la proliferazione di sotto-albi o elenchi autonomi, definendo invece in modo chiaro le funzioni delle figure specialistiche.
Per chi sta scegliendo il proprio percorso professionale, questo può avere conseguenze importanti su formazione continua, posizionamento dello studio e valorizzazione di competenze verticali.
Studi associati e società tra professionisti: verso una disciplina più organica
La delega chiede al Governo di riorganizzare anche l’esercizio della professione in forma associata e societaria.
Dovranno essere chiarite modalità di costituzione, gestione, funzionamento e limiti delle diverse forme organizzative, coordinando le nuove regole con la normativa generale sulle società tra professionisti e con il codice civile.
Il tema è particolarmente rilevante perché gli studi stanno diventando più strutturati e le STP hanno assunto un ruolo crescente nella professione. La riforma punta quindi a rendere più coerente un quadro che oggi deriva da fonti diverse.
Chi lavora come singolo professionista mantiene invece, per ora, le regole fiscali e previdenziali già in vigore. Per il profilo operativo puoi consultare la guida su Partita IVA del commercialista: ATECO, Cassa e regime forfettario.
Compensi professionali: libertà di accordo, proporzionalità ed equo compenso
Il testo approvato dalla Camera interviene anche sul tema dei compensi professionali.
Il criterio direttivo prevede che la pattuizione tra professionista e cliente resti libera, fermo restando quanto stabilito dalla legge sull’equo compenso. Il compenso dovrà essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, al contenuto specifico e alle caratteristiche della prestazione.
La delega prevede inoltre l’aggiornamento dei parametri professionali con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, nei casi in cui la legge utilizza tali parametri.
Non significa quindi ritorno alle vecchie tariffe obbligatorie. L’impostazione resta quella della libera pattuizione, ma con un maggiore coordinamento tra proporzionalità, equo compenso e parametri di riferimento.
Ordini professionali, elezioni e disciplina: cambia anche la governance
La riforma non riguarda soltanto il rapporto tra professionista e cliente. Una parte significativa della delega interessa il funzionamento del Consiglio nazionale e degli Ordini territoriali.
Tra i criteri previsti ci sono la riduzione dell’anzianità necessaria per accedere ad alcune cariche, una maggiore attenzione all’equilibrio generazionale, misure per la parità tra i sessi e la revisione delle modalità di voto.
Il testo prevede inoltre la revisione delle classi dimensionali degli Ordini territoriali, la durata quadriennale degli organi e il mantenimento del limite di due mandati consecutivi, oltre a un riordino delle cause di incompatibilità e decadenza.
Disciplina professionale
Il Governo dovrà anche rivedere e semplificare il funzionamento dei consigli di disciplina territoriali, dei collegi e del Consiglio di disciplina nazionale, rafforzando principi di imparzialità, buon andamento e contraddittorio.
Per gli iscritti si tratta di una parte meno visibile della riforma, ma rilevante perché incide direttamente sulle regole con cui vengono gestiti procedimenti e responsabilità disciplinari.
Assicurazione professionale: possibile modello collettivo
Tra i criteri della delega compare anche la possibilità di introdurre forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile professionale, uniformi per gli iscritti e con oneri a carico del Consiglio nazionale.
Il testo lascia comunque spazio alla necessità di una copertura individuale per rischi non coperti dalla polizza collettiva o per adeguare il massimale all’attività concretamente svolta.
Non esiste quindi oggi una nuova assicurazione collettiva già operativa: è una possibilità che il Governo potrà disciplinare nel decreto attuativo.
Cosa cambia per chi vuole diventare commercialista o esperto contabile
Per studenti, tirocinanti e giovani professionisti gli effetti più interessanti della riforma riguardano soprattutto tempi di accesso, specializzazioni e organizzazione della professione.
La possibilità di svolgere tutto il tirocinio durante l’università potrebbe ridurre il periodo necessario per arrivare all’esame di Stato. La futura disciplina delle specializzazioni potrebbe inoltre rendere più chiari i percorsi verticali all’interno dell’Albo.
Per chi punta invece alla Sezione B resta utile distinguere il percorso dell’esperto contabile da quello del dottore commercialista. Su RM trovi anche la guida alla Partita IVA dell’esperto contabile.
Per chi è già abilitato, invece, i temi più importanti saranno incompatibilità, studi associati/STP, compensi, governance degli Ordini e disciplina professionale.
Regime forfettario e riforma commercialisti: cosa non cambia oggi
La riforma dell’ordinamento professionale non modifica, allo stato attuale, i requisiti fiscali del regime forfettario.
Un commercialista persona fisica continua a dover verificare i normali requisiti previsti dalla Legge 190/2014: soglia di ricavi o compensi, cause ostative, redditi di lavoro dipendente, spese per personale e altre condizioni applicabili.
Restano inoltre separati gli obblighi previdenziali verso la CNPADC e le regole sull’imposta sostitutiva.
Il tema potrà diventare più interessante nella fase attuativa se la nuova disciplina dell’esercizio societario o associato inciderà sulla qualificazione dei rapporti tra professionista, studio e società professionale. Al 2 ottobre 2026, però, sarebbe prematuro attribuire alla legge delega effetti fiscali che il decreto legislativo non ha ancora definito.
Quando entreranno davvero in vigore le nuove regole
Il percorso non è ancora concluso. Il Senato deve esaminare e approvare il testo. Se il Senato lo approverà senza modifiche, la legge potrà essere promulgata e pubblicata. Se invece apporterà modifiche, il provvedimento dovrà tornare alla Camera.
Solo dopo l’entrata in vigore della legge delega partirà il termine di dodici mesi entro cui il Governo dovrà adottare il decreto legislativo di riforma.
Il decreto dovrà essere predisposto dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei commercialisti. Per i profili universitari e di abilitazione è previsto il coinvolgimento del Ministero dell’università; per gli aspetti previdenziali e assistenziali quello del Ministero del lavoro.
Lo schema dovrà poi passare alle Commissioni parlamentari competenti per i relativi pareri. Anche dopo l’adozione del decreto sarà possibile intervenire con disposizioni integrative e correttive entro i dodici mesi successivi.
Le fonti ufficiali da seguire
La fonte principale per verificare lo stato dell’iter è la scheda ufficiale del disegno di legge S.2045 al Senato, che al 2 ottobre 2026 indica il provvedimento in corso di esame in Commissione.
Il testo e i lavori della prima lettura sono disponibili nella scheda C.2628 della Camera dei deputati. Il testo dell’articolo 2 approvato dalla Camera contiene i criteri direttivi su attività professionali, incompatibilità, compensi, Ordini, disciplina, specializzazioni e tirocinio.
Per la disciplina attuale del tirocinio resta utile anche la documentazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che continua ad applicarsi fino alla futura riforma attuativa.
FAQ sulla riforma dei commercialisti 2026
La riforma dei commercialisti è già legge?
No. La Camera l’ha approvata il 23 settembre 2026 e il Senato ne ha iniziato l’esame in Commissione il 1° ottobre. L’iter parlamentare non è ancora concluso.
Il nuovo tirocinio universitario è già operativo?
No. La legge delega prevede la possibilità che il tirocinio sia svolto interamente durante gli studi universitari, ma le modalità concrete dovranno essere stabilite dal decreto legislativo.
Le incompatibilità sono state abolite?
No. Il criterio della delega prevede di superare le incompatibilità automatiche e introdurre controlli successivi, ma la nuova disciplina non è ancora stata emanata.
Cambiano subito compensi e tariffe?
No. Il testo fissa criteri di futura riforma: libera pattuizione, proporzionalità, rispetto dell’equo compenso e aggiornamento dei parametri quando previsti dalla legge.
Il regime forfettario dei commercialisti cambia?
Non oggi. I requisiti fiscali del forfettario restano quelli vigenti. Eventuali effetti indiretti potranno essere valutati solo dopo l’adozione del decreto legislativo.
In sintesi
La riforma dei commercialisti 2026 è in corso, ma non è ancora operativa. La Camera ha approvato una legge delega che interviene su tirocinio, incompatibilità, attività professionali, specializzazioni, esercizio associato e societario, compensi, Ordini, disciplina e assicurazione professionale.
La novità più immediatamente interessante per i giovani è la possibilità, da definire con il decreto attuativo, di svolgere l’intero tirocinio durante l’università. Per i professionisti già iscritti assumono invece particolare rilievo il superamento delle incompatibilità automatiche, la riorganizzazione delle forme societarie e il riordino delle regole di governance professionale.
Al 2 ottobre 2026, però, le regole correnti restano in vigore. Il passaggio decisivo sarà l’approvazione definitiva della legge e, successivamente, il decreto legislativo che dovrà tradurre i criteri parlamentari in norme operative.
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